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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-510/20

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 25 giugno 2025. — Fachverband Spielhallen eV e LM contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Trattamento fiscale degli operatori di casinò pubblici in Germania – Prelievo sugli utili – Deducibilità degli importi versati a titolo di tale prelievo dalla base imponibile dell’imposta sulle società e dell’imposta sulle attività produttive – Decisione di non sollevare obiezioni – Insussistenza di gravi difficoltà – Nozione di “aiuto di Stato” – Carattere selettivo. — Causa T-510/20 RENV

Giurisprudenza europea62020TJ0510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di un’associazione di operatori del gioco e di una gestrice di macchine da gioco contro la decisione della Commissione che aveva archiviato la denuncia relativa alla deducibilità fiscale del prelievo sugli utili dei casinò pubblici in Germania. Secondo il Tribunale, la Commissione non aveva incontrato gravi difficoltà nell’esaminare la selettività della misura, perché il sistema di riferimento era stato correttamente individuato nel regime fiscale generale tedesco fondato sul principio del reddito netto. La deducibilità del prelievo sugli utili, qualificato come imposta specifica e non come dividendo o trasferimento di utili, non integrava quindi un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

Aiuti di Stato: la deducibilità, ai fini fiscali tedeschi, del prelievo sugli utili versato dagli operatori di casinò pubblici al Land Renania settentrionale-Vestfalia non costituisce vantaggio selettivo e non richiedeva l’apertura del procedimento formale

La questione giuridica

Nel contesto di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589, occorreva stabilire se la Commissione avesse incontrato gravi difficoltà nell’esame preliminare della misura fiscale tedesca, in particolare: 1) nell’identificazione del sistema di riferimento; 2) nella qualificazione del prelievo sugli utili come imposta specifica deducibile o come distribuzione di utili/dividendo; 3) nella verifica dell’esistenza di una deroga selettiva al sistema di riferimento.

Principio di diritto

La Commissione può respingere una denuncia senza avviare il procedimento formale quando, sulla base delle informazioni disponibili nella fase preliminare, non emergono dubbi oggettivi sulla qualificazione della misura come aiuto di Stato. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse correttamente identificato il sistema di riferimento nel regime fiscale ordinario fondato sul principio del reddito netto e della capacità contributiva, avesse potuto qualificare il prelievo sugli utili come imposta speciale deducibile e avesse quindi escluso in modo non viziato l’esistenza di un vantaggio selettivo; non risultavano pertanto gravi difficoltà tali da imporre l’apertura dell’indagine formale.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Einkommensteuergesetz (EStG)
  • Körperschaftsteuergesetz (KStG)
  • Gewerbesteuergesetz (GewStG)
  • Abgabenordnung
  • Spielbankgesetz NRW
  • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

Deducibilità del prelievo sugli utili dei casinò pubblici e assenza di aiuto di Stato

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Commissione che, in fase di esame preliminare ai sensi dell’articolo 108 TFUE e del regolamento (UE) 2015/1589, aveva ritenuto non costituire aiuto di Stato la deducibilità fiscale del prelievo sugli utili versato dagli operatori di casinò pubblici della Renania settentrionale-Vestfalia. Il Tribunale, dopo il rinvio disposto dalla Corte di giustizia, conferma il rigetto della domanda di annullamento.

Fatti e procedimento

I ricorrenti, Fachverband Spielhallen eV e LM, avevano denunciato alla Commissione il trattamento fiscale applicato agli operatori dei casinò pubblici in Germania. In base alla normativa del Land, gli introiti da gioco erano soggetti a un’imposta sui casinò, mentre gli altri introiti erano tassati secondo il regime ordinario. Inoltre, l’articolo 14 della legge sui casinò imponeva un prelievo sugli utili a favore del Land, con deducibilità, per la parte relativa ai redditi non derivanti dal gioco, dalle basi imponibili dell’imposta sulle attività produttive e dell’imposta sul reddito o sulle società.

La Commissione aveva chiuso il caso senza avviare il procedimento formale, ritenendo che la misura non comportasse un vantaggio selettivo. Il Tribunale aveva inizialmente respinto il ricorso con ordinanza, ma la Corte di giustizia, con sentenza del 21 settembre 2023, aveva annullato tale ordinanza per mancato esame dell’argomento relativo all’identificazione del sistema di riferimento, rinviando la causa al Tribunale.

Quadro giuridico applicabile

La sentenza ribadisce i principi consolidati in materia di controllo degli aiuti di Stato:

  • la nozione di aiuto di Stato richiede intervento statale, incidenza sugli scambi, vantaggio selettivo e falsazione della concorrenza;
  • per le misure fiscali, il controllo della selettività impone la corretta individuazione del sistema di riferimento, la verifica di una deroga a tale sistema e, se del caso, l’esame della giustificazione fondata sulla natura o struttura del sistema stesso;
  • in assenza di armonizzazione UE, spetta in linea di principio allo Stato membro definire le caratteristiche costitutive dell’imposta;
  • la Commissione deve, di regola, accettare l’interpretazione del diritto nazionale fornita dallo Stato membro nel contraddittorio, salvo che disponga di elementi attendibili e concordanti che inducano a discostarsene.

Valutazione del sistema di riferimento

Il Tribunale osserva che la Commissione aveva individuato come sistema di riferimento l’insieme delle imposte ordinarie applicabili alle imprese, ossia l’imposta sulle attività produttive e l’imposta sul reddito o sulle società. Tale sistema era costruito alla luce del principio del reddito netto, secondo cui le spese generate dall’attività d’impresa sono, in linea di principio, deducibili.

Il Tribunale ritiene che la Commissione abbia correttamente accolto l’interpretazione fornita dalla Repubblica federale di Germania, la quale aveva chiarito che il principio del reddito netto discende dal principio di capacità contributiva e trova riscontro nelle disposizioni del diritto tributario tedesco richiamate nella decisione impugnata. I ricorrenti non hanno dimostrato che il sistema di riferimento dovesse essere definito in modo più ristretto o che l’IVA dovesse farne parte ai fini della misura controversa.

Qualificazione del prelievo sugli utili

La parte centrale del ragionamento riguarda la natura del prelievo sugli utili. La Commissione aveva ritenuto che esso costituisse un’imposta specifica sugli utili dei casinò, deducibile come spesa di impresa secondo le regole ordinarie, e non un dividendo o una distribuzione di utili.

Il Tribunale approva tale impostazione e rileva che:

  • il prelievo era imposto unilateralmente dal Land con legge;
  • era automatico e obbligatorio;
  • era diretto al bilancio pubblico del Land;
  • non costituiva il corrispettivo di una prestazione particolare;
  • non era assimilabile a un dividendo, poiché il Land non era azionista della società beneficiaria del casinò.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui il prelievo sarebbe stato paragonabile alle imposte non deducibili espressamente previste dal diritto tedesco. La Commissione aveva verificato che tali eccezioni non erano applicabili alla misura in questione. Inoltre, gli argomenti dei ricorrenti basati sulla giurisprudenza nazionale o su presunte violazioni costituzionali non erano idonei a rimettere in discussione la definizione del quadro di riferimento o la natura della misura ai fini dell’articolo 107 TFUE.

Assenza di deroga e di vantaggio selettivo

Muovendo dal sistema di riferimento correttamente individuato, il Tribunale conclude che la deducibilità del prelievo sugli utili costituiva una normale applicazione delle regole generali di deduzione delle spese d’impresa e non una deroga selettiva. I casinò pubblici, per i redditi non provenienti dal gioco, si trovavano in una situazione comparabile a quella delle altre imprese soggette alle imposte ordinarie, sicché la deduzione non conferiva un trattamento preferenziale selettivo.

Il Tribunale sottolinea che i ricorrenti non hanno fornito elementi sufficienti per dimostrare l’esistenza di gravi difficoltà tali da imporre alla Commissione l’apertura del procedimento formale. Di conseguenza, non vi è violazione dei diritti procedurali dei ricorrenti.

Dispositivo e spese

Il ricorso è respinto integralmente. La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese e quelle dei ricorrenti relative al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte. I ricorrenti sopportano le proprie spese e quelle della Commissione relative al rinvio dinanzi al Tribunale e al procedimento originario. La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statofiscalità direttaselettività fiscaleprocedimento di controllo degli aiuti di statocasinò e gioco d'azzardo

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