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Ordinanza

Ordinanza n. 618/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione della Giunta del Comune di Pavia n. 55 del 12 febbraio 2026, pubblicata in data 17 febbraio 2026, e di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, ivi compresi in particolare la DD N. 35 del 10 marzo 2026, la deliberazione della medesima Giunta n. 157 del 26 marzo 2026, con l’allegato Documento di Indirizzo della Progettazione-DIP, e, per quanto occorrer possa, la deliberazione di Consiglio del 26 febbraio 2026 e la deliberazione di Consiglio n. 29 del 16 ottobre 2025;

Giustizia amministrativa202601555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta del Comune di Pavia relativa all'individuazione di un'area per l'insediamento temporaneo di un campo nomadi, nonché gli atti presupposti e consequenziali, incluso il Documento di Indirizzo della Progettazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la deliberazione della Giunta del Comune di Pavia e gli ulteriori atti connessi, contestando gli effetti dell'individuazione dell'area e della prevista realizzazione dell'insediamento temporaneo del campo nomadi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente enunciati i singoli motivi di legittimità dedotti, ma emerge la prospettazione di un pregiudizio concreto e di effetti irreversibili derivanti dagli atti impugnati. Il giudice ha esaminato, in sede cautelare, la riconducibilità dell'intervento alla previsione dell'art. 51-bis della legge regionale Lombardia n. 12/2005 e la consistenza del pregiudizio allegato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo sommario esame ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 51-bis della legge regionale Lombardia n. 12/2005, valorizzando la temporaneità dell'utilizzo, l'individuazione di un'area inutilizzata e l'indubbio rilievo sociale dell'iniziativa. Ha ritenuto irrilevante la mancata stipula di una convenzione, poiché l'area è di proprietà dell'amministrazione comunale. Inoltre, ha escluso la sussistenza del periculum in mora, rilevando che i ricorrenti non hanno fornito concreti elementi di prova del pregiudizio lamentato e che l'insediamento è previsto per un periodo massimo di 24 mesi, sicché gli atti non appaiono idonei a produrre gli effetti irreversibili paventati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 51-bis l. reg. Lombardia n. 12/2005

    In sede di sommaria delibazione, la disposizione è stata ritenuta applicabile a un utilizzo temporaneo di un'area inutilizzata, destinato a un'iniziativa di indubbio rilievo sociale; la mancata stipula di una convenzione non assume rilievo quando l'area è di proprietà comunale.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare e del relativo esame giudiziale; la sospensione è stata negata per l'assenza di concreti elementi probatori del pregiudizio e per la temporaneità degli effetti degli atti impugnati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la previsione regionale applicabile all'utilizzo temporaneo di un'area può essere ritenuta sussistente, in via sommaria, quando ricorrano la temporaneità dell'utilizzo, l'individuazione di un'area inutilizzata e il rilievo sociale dell'iniziativa.
  • La mancata stipula di una convenzione non è di per sé ostativa all'utilizzo temporaneo di un'area di proprietà dell'amministrazione comunale, ove la disciplina applicabile non la renda necessaria in tale specifica situazione.
  • Il periculum in mora deve essere sostenuto da concreti elementi di prova; la mera allegazione di effetti irreversibili non è sufficiente a fondare la sospensione cautelare.
  • La previsione di un insediamento temporaneo, limitato a un periodo massimo determinato, può escludere il rischio di effetti irreversibili rilevante ai fini della tutela cautelare, in assenza di ulteriori elementi dimostrativi.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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