Sentenza del 20/05/2016 n. 10466 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa aveva chiesto il rimborso dell'ICI versata negli anni 2002-2005 per un fabbricato di categoria catastale D/1, sostenendo che l'immobile fosse rurale e strumentale alla manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Il Comune ha impugnato la decisione favorevole alla cooperativa sostenendo, in particolare, che un fabbricato non classificato catastalmente come rurale non può essere considerato esente dall'ICI sulla sola base della sua concreta destinazione agricola. Il proprietario deve prima ottenere la variazione della classificazione catastale secondo le procedure previste dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando la domanda originaria della cooperativa. Ha affermato che, per i fabbricati iscritti in catasto con una categoria diversa da A/6 o D/10, il giudice tributario non può accertare incidentalmente la ruralità ai fini del rimborso ICI: il contribuente deve previamente impugnare il classamento e ottenere il riconoscimento catastale della ruralità. Poiché l'immobile era classificato D/1 e non risultava presentata una valida domanda di variazione catastale con effetti riferibili agli anni 2002-2005, l'ICI era dovuta. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la complessità della questione e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 1, comma 2
Presupposto dell'imposta dell'ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
L'ICI colpisce il possesso degli immobili anche quando siano strumentali all'attività d'impresa; la strumentalità economica, da sola, non esclude l'imposta.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. a
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
Ai fini ICI rileva la qualificazione catastale dell'unità immobiliare, salvo il riconoscimento della ruralità secondo le procedure previste.
D.L. n. 557/1993, art. 9, commi 3 e 3-bis, convertito dalla L. n. 133/1994 e successive modificazioni
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e in particolare destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative.
Le cooperative possono possedere fabbricati astrattamente rurali quando destinati alle attività agricole indicate dalla norma; tuttavia, per gli immobili già censiti in catasto con altra categoria, il riconoscimento fiscale richiede la regolarizzazione del classamento.
D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14/2009
Non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9.
La disposizione, qualificata come norma di interpretazione autentica, collega l'esclusione dall'ICI alla ruralità riconosciuta secondo la disciplina catastale; per gli immobili già censiti con categoria non rurale non è sufficiente un accertamento incidentale del giudice tributario.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18565/2009
L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato.
Il classamento catastale ha valore decisivo ai fini dell'imponibilità ICI: il contribuente deve contestarlo con un procedimento autonomo, mentre il giudice tributario investito di una domanda di rimborso non può sostituirsi all'organo catastale.
D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 106/2011
I contribuenti avevano la facoltà, esercitabile entro il 30 settembre 2011, di presentare domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 e D/10.
La procedura speciale consentiva di ottenere il riconoscimento catastale della ruralità, anche con una limitata efficacia retroattiva, ma non era stata attivata dalla cooperativa e comunque non avrebbe coperto gli anni 2002-2005 nel caso concreto.
D.L. n. 102/2013, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124/2013
Le domande di variazione catastale e l'inserimento dell'annotazione producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
La retroattività del riconoscimento della ruralità è limitata al quinto anno precedente la domanda e non consente di coprire automaticamente periodi più risalenti.
Codice civile, art. 2135
La nozione di attività agricola costituisce il riferimento per valutare la strumentalità del fabbricato, ma la concreta destinazione agricola deve essere accompagnata dal riconoscimento della ruralità secondo le regole catastali applicabili.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI di un fabbricato rurale già censito in catasto con una categoria ordinaria o produttiva, non basta dimostrare che l'immobile sia concretamente utilizzato per attività agricola: occorre previamente ottenere e, se necessario, impugnare il corretto classamento catastale o l'annotazione della ruralità.
- La categoria catastale D/10 è tipicamente associata ai fabbricati strumentali rurali; una classificazione D/1, in assenza di variazione o riconoscimento catastale efficace, mantiene l'immobile nell'area di imponibilità ICI.
- Il giudice tributario può accertare direttamente la ruralità, ai fini di una domanda di rimborso, soprattutto quando il fabbricato non è ancora iscritto in catasto; per un immobile già classificato con categoria non rurale, invece, non può normalmente disapplicare incidentalmente il classamento.
- Anche quando il fabbricato appartiene a una cooperativa agricola e serve alla trasformazione dei prodotti conferiti dai soci, la natura cooperativa e la destinazione agricola non determinano automaticamente l'esenzione: devono essere verificati i requisiti normativi e catastali.
- Le procedure di regolarizzazione catastale possono avere effetti retroattivi solo nei limiti espressamente previsti dalla legge applicabile; non è possibile estendere tale retroattività oltre il periodo stabilito.
- Il contribuente che chiede un rimborso fondato su un'esenzione deve provare tutti i presupposti dell'agevolazione e verificare, prima della domanda, la coerenza tra destinazione concreta, requisiti di ruralità e risultanze catastali.
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