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Interpello

Risposta n. 385 del 18/09/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che l’esenzione spetti perché il Fondo Gamma è un OICR estero istituito in Paese white list, con pluralità di investitori, gestione autonoma da parte di un soggetto terzo vigilato dalla CSSF e struttura sostanzialmente equivalente a un fondo italiano.

Non applicazione della ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari percepiti da un OICR estero lussemburghese

Il quesito

Si chiede se i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta di un fondo lussemburghese SCSp in due fondi immobiliari italiani possano beneficiare dell’esenzione da ritenuta prevista dall’art. 7, comma 3, D.L. 351/2001, verificando i requisiti di OICR estero e di vigilanza prudenziale.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che, poiché il Fondo Gamma ha finalità analoghe a quelle dei fondi italiani, è raccolto presso una pluralità di investitori, è gestito in autonomia da un gestore vigilato dalla CSSF ed è stabilito in Lussemburgo (Paese white list), i proventi derivanti dalla sua partecipazione indiretta ai fondi immobiliari italiani non siano soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 7, comma 3, D.L. 351/2001.

Non applicazione della ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari

L’interpello riguarda il trattamento fiscale dei proventi distribuiti da due fondi di investimento alternativo immobiliari italiani a favore di una struttura estera lussemburghese. Il tema centrale è la verifica dei presupposti per applicare l’esenzione da ritenuta prevista per gli OICR esteri dall’art. 7, comma 3, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351.

Fattispecie rappresentata

La società istante, ALFA, è una S.à.r.l. fiscalmente residente in Lussemburgo e indirettamente posseduta da un fondo di investimento lussemburghese costituito in forma di Société en Commandite Spéciale (SCSp), denominato Fondo Gamma.

ALFA è stata costituita per detenere il 100% delle quote di due FIA immobiliari italiani chiusi riservati a investitori professionali, gestiti da DELTA SGR. I fondi italiani hanno un patrimonio composto da immobili a uso uffici situati nel nord e centro Italia, interamente concessi in locazione a operatori commerciali.

La catena partecipativa descritta evidenzia una struttura articolata di veicoli lussemburghesi intermedi, tutti al servizio del Fondo Gamma, che viene indicato come effettivo percettore di tutti i proventi derivanti dall’investimento nei fondi italiani.

Caratteristiche del Fondo Gamma

L’istante rappresenta il Fondo Gamma come un veicolo che presenta caratteristiche analoghe a quelle dei fondi di investimento italiani, in quanto:

  • raccoglie capitali da una pluralità di investitori;
  • è gestito da un soggetto terzo e indipendente;
  • è soggetto a vigilanza prudenziale da parte di un’autorità terza.

Nel caso concreto, il Fondo Gamma:

  • è partecipato da diversi limited partners residenti in Lussemburgo, Stati Uniti, Canada e Cayman;
  • è gestito da ZETA S.à.r.l., soggetto incaricato della gestione in autonomia e indipendenza rispetto agli investitori, sulla base di una predeterminata politica di investimento;
  • è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Quesito del contribuente

La questione posta all’Agenzia riguarda la possibilità di applicare ai proventi distribuiti dai fondi immobiliari italiani all’istante il regime di non imponibilità previsto dall’art. 7, comma 3, del D.L. 351/2001.

In sostanza, il dubbio interpretativo concerne la verifica della sussistenza, in capo al Fondo Gamma, dei requisiti propri di un OICR di diritto italiano, e in particolare:

  • pluralità degli investitori;
  • suddivisione in quote;
  • politica di investimento predeterminata;
  • gestione nell’interesse dei partecipanti ma in piena autonomia dagli stessi;
  • vigilanza prudenziale da parte di un’autorità terza.

Soluzione interpretativa proposta

Secondo il contribuente, il regime di esenzione dovrebbe applicarsi perché l’istante è un veicolo interamente posseduto da un OICR estero, il Fondo Gamma, istituito in un Paese white list e sottoposto alla supervisione di un’autorità indipendente, la CSSF.

La tesi difensiva valorizza quindi la sostanziale equivalenza del Fondo Gamma a un OICR italiano, sia sotto il profilo funzionale sia sotto il profilo della vigilanza.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama innanzitutto le definizioni contenute nel TUF:

  • art. 1, comma 1, lett. j), che definisce il fondo comune di investimento come l’OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;
  • art. 1, comma 1, lett. k), che definisce l’OICR come l’organismo istituito per la gestione collettiva del risparmio, con patrimonio raccolto tra una pluralità di investitori, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi, e investito secondo una politica di investimento predeterminata.

Sul piano fiscale, viene richiamato l’art. 7, comma 3, del D.L. 351/2001, che prevede la non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri istituiti in Stati o territori inclusi nella c.d. white list.

L’Agenzia richiama inoltre:

  • la circolare n. 2/E del 15 febbraio 2012, secondo cui gli OICR esteri sono soggetti che, secondo la normativa dello Stato di istituzione, presentano requisiti sostanziali e finalità analoghe a quelle dei fondi italiani, a prescindere dalla forma giuridica e anche in assenza di soggettività tributaria, purché sia prevista una forma di vigilanza sul fondo o sul gestore;
  • la risoluzione n. 78/E del 27 giugno 2017, per il principio della vigilanza prudenziale e dell’analogia funzionale con i fondi italiani;
  • la risoluzione n. 54/E del 18 luglio 2013, che ha esteso la non imponibilità anche a ipotesi di partecipazione indiretta tramite veicoli societari totalitari, purché residenti in Paesi white listed.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ritiene che il Fondo Gamma possa essere considerato un OICR estero rilevante ai fini dell’art. 7, comma 3, del D.L. 351/2001, in quanto:

  • raccoglie capitali presso una pluralità di investitori;
  • è gestito autonomamente da un soggetto terzo;
  • è sottoposto alla vigilanza della CSSF;
  • è stabilito in Lussemburgo, Paese incluso nella white list;
  • ha finalità di investimento analoghe a quelle dei fondi comuni di investimento italiani.

La risposta è espressamente condizionata al presupposto, dichiarato dall’istante, che il Fondo Gamma sia gestito nell’interesse dei partecipanti e in totale autonomia dagli stessi.

Conclusioni operative

Sulla base delle circostanze rappresentate, l’Agenzia conclude che i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta del Fondo Gamma nei fondi immobiliari italiani non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.L. 351/2001.

In sintesi, la qualificazione del Fondo Gamma come OICR estero sostanzialmente equivalente a un fondo italiano, unita alla sua localizzazione in Paese white list e alla vigilanza del gestore da parte della CSSF, consente di applicare il regime di non imponibilità ai proventi distribuiti dai fondi immobiliari italiani.

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