Risposta n. 386 del 19/09/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, il credito andrebbe indicato nel quadro RW con il codice 14 come "altra attività estera di natura finanziaria" e non sarebbe soggetto a IVAFE, poiché la norma, dal 2014, limita l’imposta a prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.
Obblighi di monitoraggio fiscale e applicazione dell’IVAFE su un credito da ristrutturazione del debito estero
Il quesito
Il contribuente chiede come compilare il quadro RW del modello REDDITI PF 2019 per un "prestito" sorto a seguito della ristrutturazione di obbligazioni estere e se su tale attività sia dovuta l’IVAFE.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che l’attività, sulla base della documentazione, presenti le caratteristiche di un contratto di finanziamento con controparte non residente e vada quindi monitorata nel quadro RW; l’IVAFE è dovuta solo se il "prestito" è qualificabile come prodotto finanziario/valore mobiliare negoziabile nel mercato dei capitali, altrimenti resta soltanto l’obbligo di monitoraggio fiscale.
Obblighi di monitoraggio fiscale e IVAFE su un credito da ristrutturazione di obbligazioni estere
L’interpello riguarda la corretta qualificazione fiscale, ai fini del quadro RW e dell’IVAFE, di una posizione nata da un’operazione di ristrutturazione del debito di una società estera. Il contribuente, partendo dall’acquisto originario di obbligazioni, si è trovato titolare di un "prestito"/credito in valuta estera verso la società ristrutturata, con rimborso rateale e corresponsione di interessi.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante dichiara di aver acquistato, in un anno indicato con "xxxx", obbligazioni di ALFA e BETA tramite l’istituto di credito GAMMA. Nell’anno successivo BETA, che nel frattempo aveva acquisito ALFA, è andata in default. Alla fine del medesimo anno è stato quindi predisposto un piano di ristrutturazione del debito societario, poi approvato dalla Corte di giustizia.
Il piano prevedeva opzioni diverse per i creditori in funzione dell’ammontare del credito posseduto. L’istante, titolare di un credito nominale di euro X, è stato incluso nella categoria "WWW" e ha ottenuto la possibilità di recuperare il X per cento dell’importo entro 12 anni dall’entrata in vigore del piano. In base alla documentazione richiamata nell’istanza, il credito è stato trasformato in un "prestito" pari al X per cento del valore nominale delle obbligazioni originarie, aumentato degli interessi non percepiti, e denominato in dollari USA con cambio X USD per euro.
Il "prestito" prevede:
- un interesse annuo del X per cento;
- il pagamento degli interessi dal xxxx al xxxx;
- il rimborso del capitale a rate nello stesso periodo.
La procedura si è conclusa con una certificazione attestante che il prestito eseguito a favore di BETA ammonta a USD X.
Quesito posto all’Agenzia
Il contribuente chiede chiarimenti su due profili:
- come compilare il quadro RW del modello REDDITI Persone Fisiche 2019 con riferimento al "prestito" sorto dalla ristrutturazione;
- se su tale posizione sia dovuta l’IVAFE.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che:
- il "prestito" debba essere indicato nel quadro RW con il codice "14", relativo alle "altre attività estere di natura finanziaria";
- non debba essere assoggettato a IVAFE, richiamando la modifica normativa introdotta dall’articolo 9 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che dal periodo d’imposta 2014 limita l’imposta ai soli "prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio".
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che l’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, impone alle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia di indicarne i valori nel quadro RW.
Viene inoltre richiamato che, dal periodo d’imposta 2013, la compilazione del quadro RW assolve sia agli obblighi di monitoraggio fiscale sia alla liquidazione di IVAFE e IVIE, ai sensi dell’articolo 19, commi da 13 a 22, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Per il monitoraggio fiscale, l’Agenzia ribadisce che sono rilevanti le attività estere di natura finanziaria da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. La circolare n. 38/E del 2013 viene richiamata per affermare che sono oggetto di monitoraggio anche i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui i finanziamenti, da indicare nel quadro RW con il codice "7".
Sul piano dell’IVAFE, l’Agenzia richiama la modifica introdotta dall’articolo 9 della legge n. 161 del 2014, che ha ristretto l’imposta ai "prodotti finanziari", conti correnti e libretti di risparmio, uniformandola all’imposta di bollo. Ai fini della nozione di "prodotti finanziari" si fa riferimento all’articolo 1 del TUF e alla normativa attuativa del 24 maggio 2012.
Vengono richiamate, in particolare, le definizioni di:
- "prodotti finanziari", che comprendono gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
- "strumenti finanziari", con rinvio all’Allegato I del TUF;
- "valori mobiliari", intesi come categorie di valori negoziabili nel mercato dei capitali, incluse obbligazioni e altri titoli di debito.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
Dall’analisi della documentazione allegata, l’Agenzia osserva che l’istante, aderendo all’opzione "WWW", ha acquisito una "participation interest" in un "credit agreement" denominato "ZZZ". Ne consegue che non è più un obbligazionista della BETA, ma un finanziatore della società, con una quota rappresentata dall’ammontare del prestito riconosciuto, pari a USD X, corrispondente al X per cento del valore nominale originario aumentato degli interessi non percepiti.
Le condizioni prevedono la restituzione del capitale e la corresponsione di interessi secondo le modalità contrattualmente stabilite. Pur precisando che l’attività di interpello non consente un accertamento di fatto sulla natura del rapporto, l’Agenzia, sulla base delle informazioni e della documentazione esaminate, ritiene che la posizione presenti le caratteristiche tipiche di un contratto di finanziamento.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che il contribuente deve indicare l’attività nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, in quanto contratto di finanziamento con controparte non residente suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia. Inoltre, può indicare che i redditi relativi saranno percepiti in un successivo periodo d’imposta, usando il codice "5" nella colonna 18.
Per gli importi espressi in valuta estera, va indicato il controvalore in euro utilizzando il cambio previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dei cambi medi mensili.
Quanto all’IVAFE, l’Agenzia precisa che essa si applica solo se il "prestito" è qualificabile come "prodotto finanziario" e, in particolare, come valore mobiliare negoziabile nel mercato dei capitali. Solo in tale ipotesi l’imposta è dovuta nella misura del 2 per mille, da calcolare sul valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso.
Se invece il prestito non presenta tale requisito di negoziabilità, non è soggetto a IVAFE e il contribuente deve assolvere esclusivamente gli obblighi di monitoraggio fiscale, barrando l’apposita casella del quadro RW in colonna 20.
Indicazioni operative finali
L’Agenzia ricorda infine che:
- se il contribuente è obbligato a presentare il modello REDDITI PF, il quadro RW va allegato al medesimo modello;
- nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o di presentazione del modello 730, il quadro RW per la sola parte di monitoraggio va trasmesso con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi, unitamente al frontespizio del modello REDDITI PF.
In sintesi, la risposta distingue tra monitoraggio fiscale, certamente dovuto per la posizione finanziaria estera qualificabile come finanziamento, e IVAFE, dovuta solo se il credito/finanziamento è effettivamente riconducibile a un prodotto finanziario negoziabile ai sensi della normativa richiamata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 18 set 2019Risposta n. 385 del 18/09/2019
- Interpello · 20 set 2019Risposta n. 388 del 20/09/2019
- Interpello · 20 set 2019Risposta n. 387 del 20/09/2019
- Interpello · 17 set 2019Risposta n. 384 del 17/09/2019
- Interpello · 16 set 2019Risposta n. 382 del 16/09/2019
- Interpello · 16 set 2019Risposta n. 383 del 16/09/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →