Risposta n. 382 del 16/09/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contribuente ritiene che non si applichi la causa ostativa, perché i rapporti di lavoro autonomo e dipendente con la ASL erano già entrambi in essere prima della modifica normativa introdotta dalla legge di bilancio 2019.
Cause ostative al regime forfetario per rapporti preesistenti con la stessa ASL
Il quesito
La contribuente chiede se il passaggio, imposto da un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, da un rapporto di collaborazione autonoma a un rapporto di lavoro dipendente con la medesima Azienda sanitaria integri la causa ostativa del forfetario prevista dalla lettera d-bis), anche se il duplice rapporto era già in essere prima della norma.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la causa ostativa non operi per il 2019, perché non vi è trasformazione di attività di lavoro dipendente in autonoma e il duplice rapporto preesisteva alla norma senza modifiche sostanziali; precisa però che nel 2020, cessato il contratto d’opera e convertito il rapporto in lavoro dipendente, i relativi redditi non saranno riconducibili al regime forfetario.
Cause ostative al regime forfetario e rapporti preesistenti con la stessa Azienda sanitaria
L’interpello riguarda l’applicabilità della causa ostativa al regime forfetario prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014, come modificata dalla legge n. 145 del 2018. La questione nasce da una situazione peculiare: una dentista svolge attività sia come libera professionista sia con rapporti di collaborazione autonoma e, successivamente, anche con contratti di lavoro dipendente presso la medesima Azienda sanitaria.
Fattispecie rappresentata dalla contribuente
La contribuente riferisce che, a seguito di un provvedimento della magistratura intervenuto dal 2017, l’Azienda sanitaria ha dovuto trasformare i rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro dipendente, per garantire la continuità dei servizi. La trasformazione è avvenuta senza possibilità di intervento o scelta da parte della lavoratrice.
In concreto, la situazione descritta è la seguente:
- la contribuente è titolare di contratti d’opera come lavoratrice autonoma per il servizio odontoiatrico festivo e prefestivo;
- è altresì titolare di contratti di lavoro dipendente con la medesima Azienda sanitaria, di durata variabile da due a sei mesi;
- i contratti d’opera erano stati sottoscritti nel 2016 con durata triennale, quindi con scadenza nel 2019;
- i rapporti già in essere non venivano rinnovati alla scadenza, ma convertiti in rapporti di lavoro dipendente, mentre quelli ancora in corso sarebbero rimasti tali fino a naturale scadenza.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
La contribuente chiede se la causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014 impedisca l’accesso al regime forfetario quando:
- l’attività è svolta prevalentemente nei confronti della stessa Azienda sanitaria;
- il passaggio da collaborazione a lavoro dipendente è avvenuto per effetto di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria;
- il duplice rapporto di lavoro con lo stesso soggetto era già esistente prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Soluzione interpretativa proposta dalla contribuente
Secondo l’istante, la causa ostativa non dovrebbe applicarsi, poiché i due rapporti con l’Azienda sanitaria — lavoro dipendente e collaborazione autonoma — erano già entrambi in essere prima della modifica normativa introdotta dalla legge di bilancio 2019. Per tale ragione, la contribuente ritiene di poter continuare ad applicare il regime forfetario.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama:
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, articoli 1, commi 54-89, che ha introdotto il regime forfetario per persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- l’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della medesima legge, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che ha fornito chiarimenti applicativi sulla nuova causa ostativa.
La causa ostativa in esame esclude dal regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti:
- di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro;
- di datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
- ovvero di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa preliminarmente che il parere non riguarda la verifica degli altri requisiti di accesso al regime forfetario, né le ulteriori cause ostative, e non contiene una valutazione generale sulla spettanza del regime con riferimento al periodo d’imposta 2020.
Nel merito, l’Ufficio osserva che la finalità della causa ostativa è evitare la trasformazione strumentale di un rapporto di lavoro dipendente in attività autonoma. Tuttavia, nel caso esaminato non si verifica tale fenomeno, perché l’assetto negoziale preesistente alla modifica normativa rimane sostanzialmente immutato.
In particolare, richiamando la circolare n. 9/E del 2019, l’Agenzia evidenzia che, quando prima dell’entrata in vigore della lettera d-bis) il contribuente percepiva sia redditi di lavoro autonomo o d’impresa sia redditi di lavoro dipendente dal medesimo datore di lavoro, la causa ostativa non opera se i rapporti continuano senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.
Parere conclusivo dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che, nel caso di specie, la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) non è integrata, poiché:
- il duplice rapporto con la medesima Azienda sanitaria era già esistente prima dell’entrata in vigore della nuova norma;
- non risulta una trasformazione di un rapporto di lavoro dipendente in attività autonoma, che la disposizione mira a prevenire;
- i rapporti, secondo quanto rappresentato, proseguono senza modifiche sostanziali.
Di conseguenza, l’istante può applicare il regime forfetario nel periodo d’imposta 2019, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dalla legge.
Precisazione sul periodo d’imposta 2020
L’Agenzia aggiunge una precisazione operativa: nel periodo d’imposta 2020, a seguito della scadenza del contratto d’opera e della sua conversione in rapporto di lavoro dipendente, i relativi redditi non saranno riconducibili nell’ambito di applicazione del regime forfetario.
Conclusioni operative
L’interpello conferma che la mera coesistenza, già antecedente alla riforma, di un rapporto di collaborazione autonoma e di un rapporto di lavoro dipendente con lo stesso soggetto non integra automaticamente la causa ostativa prevista dalla lettera d-bis), se non vi sono modifiche sostanziali dell’assetto originario. Resta tuttavia rilevante, per gli anni successivi, la natura dei redditi prodotti e la loro compatibilità con il regime agevolato.
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