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Interpello

Risposta n. 383 del 16/09/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’istante, gli interventi già agevolabili come ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo continuano a conservare la loro natura tecnico-edilizia originaria e quindi restano detraibili, poiché il D.Lgs. n. 222/2016 e il D.M. 2 marzo 2018 avrebbero avuto solo finalità di semplificazione amministrativa.

Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e qualificazione di sostituzione infissi e tinteggiatura esterna

Il quesito

Il contribuente chiede se gli interventi di sostituzione/riparazione/rinnovamento degli infissi esterni e di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, pur ricondotti da regimi edilizi recenti all’edilizia libera o alla manutenzione ordinaria, restino detraibili ai fini dell’art. 16-bis del TUIR.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che le modifiche in materia di edilizia libera non incidono, di per sé, sulle definizioni dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 richiamate dall’art. 16-bis TUIR. Ne deriva che la sostituzione di serramenti esterni con altri di diversa tipologia può rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria detraibili; inoltre, le spese per rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna sono detraibili se strettamente necessarie e correlate all’intervento principale, in quanto assorbite nella categoria superiore.

Detrazione per interventi edilizi e qualificazione delle opere sugli infissi

L’interpello riguarda l’applicazione della detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio in relazione a opere sugli infissi esterni e su finiture esterne dell’edificio. Il tema centrale è se la riclassificazione di alcune opere, operata dalla disciplina edilizia semplificata, incida o meno sulla loro agevolabilità fiscale ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante riferisce di stare eseguendo:

  • sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni;
  • rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, come l’uso di impalcatura.

Richiama il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, e il D.M. 2 marzo 2018, evidenziando che interventi prima considerati manutenzione straordinaria sarebbero stati ricondotti nell’alveo della manutenzione ordinaria o dell’edilizia libera, in un’ottica di semplificazione amministrativa.

Quesito del contribuente

Prima di procedere ai pagamenti con bonifico per ristrutturazioni edilizie, il contribuente chiede se tali opere continuino a essere fiscalmente detraibili nonostante il mutato inquadramento edilizio.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

L’istante sostiene che gli interventi già agevolati come ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo mantengano le loro caratteristiche tecnico-economiche originarie anche se "declassati" a edilizia libera. Di conseguenza, essi dovrebbero rimanere detraibili, poiché i nuovi testi normativi avrebbero inciso solo sulla semplificazione burocratica e non sulla natura sostanziale degli interventi.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 16-bis del TUIR, che riconosce una detrazione dall’imposta lorda per le persone fisiche sulle spese sostenute per interventi previsti dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, in particolare:

  • manutenzione straordinaria, lettera b);
  • restauro e risanamento conservativo, lettera c);
  • ristrutturazione edilizia, lettera d).

Per le unità immobiliari residenziali singole e le loro pertinenze, la detrazione spetta per tali interventi; per le parti comuni degli edifici residenziali, è ammessa anche per la manutenzione ordinaria di cui alla lettera a).

Viene inoltre richiamata la circolare n. 57/E del 1998, che individua la nozione delle diverse categorie di intervento. In particolare:

  • la manutenzione ordinaria comprende le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; tra gli esempi, la sostituzione di infissi esterni e serramenti senza modifica della tipologia di infisso;
  • la manutenzione straordinaria comprende opere e modifiche per rinnovare e sostituire parti anche strutturali, nonché per realizzare e integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non si alterino volumi, superfici o destinazioni d’uso; tra gli esempi, la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia.

L’Agenzia richiama poi il D.Lgs. n. 222/2016, che ha riordinato i titoli abilitativi edilizi e ampliato gli interventi di attività libera, e il D.M. 2 marzo 2018 con il relativo Glossario Unico delle opere realizzabili in edilizia libera. Nel glossario sono incluse, tra le altre, opere di riparazione e sostituzione delle finiture, sostituzione di serramenti e infissi esterni, e altri lavori ricondotti alla manutenzione ordinaria.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia afferma che i chiarimenti della circolare n. 57/E del 1998 restano validi anche dopo il D.Lgs. n. 222/2016.

La motivazione principale è che le modifiche intervenute sulla disciplina edilizia hanno riguardato i regimi abilitativi e la semplificazione amministrativa, ma non hanno modificato le definizioni degli interventi contenute nell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, cui rinvia l’art. 16-bis del TUIR. Pertanto, la diversa classificazione ai fini urbanistico-edilizi non produce automaticamente effetti sul piano fiscale.

Parere finale dell’Agenzia delle Entrate

Con riferimento al caso concreto, l’Agenzia precisa che:

  • gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria detraibili ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR;
  • gli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate sono ammessi alla detrazione se necessari a completare l’intervento principale e direttamente collegati alla sostituzione degli infissi; in tal caso, le relative spese concorrono anche al raggiungimento del limite massimo detraibile.

L’Agenzia richiama inoltre il principio, ribadito nella circolare 13/E del 2019, secondo cui gli interventi che autonomamente sarebbero di manutenzione ordinaria possono essere "assorbiti" nella categoria superiore se indispensabili per completare l’intervento edilizio nel suo insieme.

Osservazione finale sulla qualificazione tecnica

L’Amministrazione segnala infine che la qualificazione edilizia e urbanistica degli interventi richiede valutazioni tecniche estranee alle proprie competenze. Per questo motivo è stata formulata una richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per verificare se le modifiche normative abbiano ridefinito il confine tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Se da tale interlocuzione dovesse emergere una diversa qualificazione degli interventi, l’Agenzia si riserva di comunicarne l’esito al contribuente.

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