Risposta n. 384 del 17/09/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene che, per i titoli in nuda proprietà, non vi siano redditi finanziari imputabili al nudo proprietario; che nel quadro RW vada indicata la quota di patrimonio di cui è nudo proprietario; e che non sia dovuta l’IVAFE.
Redditi diversi da cessione di titoli gravati da usufrutto rotativo su patrimonio estero ereditato
Il quesito
Il contribuente chiede come debbano essere tassati in Italia, ai fini delle imposte sui redditi, del monitoraggio fiscale e dell’IVAFE, i redditi e le plusvalenze relativi a titoli esteri ereditati e gravati da usufrutto con patto di rotatività.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che le plusvalenze realizzate dalla cessione dei titoli siano imponibili ai sensi degli articoli 67 e 68 Tuir anche se reinvestite, con imputazione del corrispettivo tra usufruttuario e nudo proprietario secondo i rispettivi valori. Conferma inoltre l’obbligo di monitoraggio nel quadro RW per i residenti titolari di nuda proprietà e usufrutto su attività estere e l’assoggettamento all’IVAFE dei titoli detenuti all’estero.
Redditi diversi derivanti dalla cessione di titoli gravati da usufrutto rotativo
L’interpello riguarda la fiscalità italiana applicabile a un patrimonio finanziario estero ereditato, composto da titoli azionari e obbligazionari depositati presso un intermediario svizzero, gravati da usufrutto con patto di rotatività a favore della seconda moglie del de cuius. Il tema centrale è la rilevanza, ai fini delle imposte dirette, delle plusvalenze maturate sui titoli ceduti e reinvestiti, nonché degli obblighi di monitoraggio fiscale e dell’IVAFE.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
Il padre dell’istante, residente in Svizzera, è deceduto il 4 marzo 2018 lasciando in eredità un patrimonio finanziario depositato presso un intermediario svizzero. Il testatore ha disposto che il patrimonio fosse attribuito in nuda proprietà alle tre figlie e in usufrutto alla seconda moglie.
L’istante descrive una struttura assimilabile a un usufrutto rotativo, con:
- un conto intestato alle tre figlie, in qualità di nudi proprietari, nel quale sono depositati i titoli;
- un sotto-conto intestato all’usufruttuaria, sul quale vengono accreditati interessi, dividendi e altri proventi;
- reinvestimento automatico dei capital gain derivanti dalla cessione dei titoli in nuovi strumenti finanziari, sui quali si estende automaticamente il vincolo di usufrutto.
Alla cessazione dell’usufrutto, l’usufruttuaria dovrà restituire ai nudi proprietari la piena proprietà dei beni al valore di mercato esistente a tale data. L’istante precisa di essere l’unica erede residente in Italia e di non avere alcun obbligo fiscale in Svizzera con riguardo a tale patrimonio.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede di conoscere:
- se, in relazione alla nuda proprietà del patrimonio finanziario estero ereditato, vi siano redditi di natura finanziaria imputabili al nudo proprietario;
- quali siano gli obblighi dichiarativi in Italia, con particolare riguardo al quadro RW;
- se sia dovuta l’IVAFE sui titoli detenuti all’estero.
Soluzione interpretativa prospettata
L’istante sostiene che l’usufrutto con patto di rotatività sia un diritto reale di godimento su un portafoglio titoli, idoneo a operare su un complesso dinamico di strumenti finanziari senza necessità di rinnovare il vincolo a ogni reinvestimento.
Secondo il contribuente:
- i redditi di capitale sono accreditati direttamente all’usufruttuaria, per cui il nudo proprietario non avrebbe alcuna disponibilità o titolarità su tali importi;
- le plusvalenze realizzate dalla cessione dei titoli, pur accreditate sul conto dei nudi proprietari, sono immediatamente reinvestite in nuovi titoli, sicché mancherebbe la possibilità materiale e giuridica di disporre delle somme;
- nel quadro RW andrebbe indicata la sola quota di patrimonio finanziario detenuta in nuda proprietà;
- non sarebbe dovuta l’IVAFE.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama:
- gli articoli 978 e seguenti del codice civile sull’usufrutto;
- l’articolo 83-octies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in tema di vincoli sugli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione;
- l’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir, relativo alle plusvalenze da cessione onerosa di attività finanziarie;
- l’articolo 68, comma 6, del Tuir, sulla determinazione delle plusvalenze e sul costo fiscale dei titoli acquisiti per successione;
- la circolare 24 giugno 1998, n. 165/E, e la circolare del Ministero delle Finanze 10 maggio 1985, n. 16, in tema di ripartizione del valore tra usufrutto e nuda proprietà;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 dicembre 2018, per i coefficienti di valorizzazione dell’usufrutto;
- l’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, sul monitoraggio fiscale;
- la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, e la risoluzione n. 142/E del 30 dicembre 2010;
- l’articolo 19, commi da 18 a 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di IVAFE;
- la circolare n. 28 del 2 luglio 2012.
Parere dell’Agenzia delle Entrate sulle plusvalenze
L’Agenzia chiarisce che l’usufrutto rotativo può essere ricondotto, sul piano concettuale, all’usufrutto di universalità di beni mobili, nel quale i singoli elementi rilevano come componenti variabili di un complesso unitariamente considerato. La clausola di rotatività comporta sin dall’origine la sostituzione, totale o parziale, dei beni oggetto del diritto.
Ai fini fiscali, la plusvalenza si considera realizzata al momento della cessione a titolo oneroso dei titoli, indipendentemente dalla destinazione del corrispettivo e quindi anche se questo viene reinvestito.
Per i titoli acquisiti per successione, il costo fiscale è pari al valore definito, o in mancanza al valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione, ovvero, per i titoli esenti, al valore normale alla data di apertura della successione.
La plusvalenza da assoggettare a tassazione deve essere determinata, per ogni operazione e per il diritto del singolo soggetto, come differenza tra il corrispettivo imputabile e il relativo costo fiscale:
- per i titoli ricevuti in eredità, tra il corrispettivo della cessione imputabile al soggetto e il costo fiscale determinato alla successione;
- per i titoli acquistati successivamente, tra il corrispettivo della cessione imputabile e il costo di acquisto determinato secondo i coefficienti richiamati.
Ne deriva che la circostanza che il corrispettivo sia reinvestito non esclude la realizzazione della plusvalenza e la sua imponibilità in capo al soggetto a cui essa sia imputabile.
Parere dell’Agenzia sul monitoraggio fiscale
In materia di monitoraggio fiscale, l’Agenzia afferma che i residenti tenuti agli obblighi dichiarativi devono indicare nel quadro RW le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, a prescindere dalla modalità di acquisizione, quindi anche se pervenute per successione o donazione.
Quando sul medesimo bene insistono più diritti reali, come nuda proprietà e usufrutto, l’obbligo dichiarativo grava su entrambi i titolari, in quanto entrambi i diritti possono generare redditi imponibili in Italia.
Pertanto, l’istante deve indicare nel quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche le attività finanziarie estere oggetto della fattispecie.
Parere dell’Agenzia sull’IVAFE
L’Agenzia richiama il principio secondo cui le persone fisiche residenti sono assoggettate all’IVAFE se detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalla modalità di acquisizione.
Di conseguenza, l’istante è tenuta al pagamento dell’IVAFE con riferimento ai titoli detenuti all’estero oggetto dell’interpello.
Conclusioni operative
In sintesi, l’Agenzia:
- qualifica le plusvalenze da cessione dei titoli come redditi diversi imponibili ex articoli 67 e 68 Tuir, anche se i proventi sono reinvestiti;
- richiede la ripartizione del corrispettivo tra usufruttuario e nudo proprietario secondo il valore dei rispettivi diritti;
- conferma l’obbligo di compilazione del quadro RW per il residente titolare della nuda proprietà;
- afferma la debenza dell’IVAFE sui titoli esteri detenuti.
L’orientamento espresso valorizza la realizzazione del reddito al momento della cessione e l’autonomia degli obblighi di monitoraggio e di imposizione patrimoniale rispetto alla mera disponibilità materiale delle somme.
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