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Interpello

Risposta n. 387 del 20/09/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene che la riduzione del corrispettivo derivi da un accordo transattivo e non da una decisione giudiziale, con conseguente applicazione del comma 3 dell’articolo 26 del DPR 633/1972; pertanto, la nota di variazione dovrebbe riguardare il solo imponibile, senza IVA, ed essere limitata all’importo concordato.

Nota di variazione IVA in seguito a accordo transattivo su riduzione del prezzo per vizi della fornitura

Il quesito

L’istante chiede se la nota di credito del fornitore debba includere l’IVA e se debba essere emessa ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del DPR 633/1972 oppure del comma 3, in relazione a una riduzione del prezzo pattuita in transazione a chiusura di una controversia sui vizi dei beni acquistati.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che la transazione abbia natura dichiarativa e non novativa, poiché la riduzione del prezzo trae comunque origine dal rapporto contrattuale originario. Poiché la variazione dell’imponibile deriva da un accordo tra le parti e non da un provvedimento del giudice, si applica il limite di un anno previsto dall’articolo 26, comma 3, del DPR 633/1972. La nota di accredito va quindi emessa per il solo imponibile, nei limiti temporali di legge.

Nota di variazione IVA a seguito di accordo transattivo

L’interpello riguarda una controversia tra una società di leasing, un fornitore e il cliente finale in merito a beni forniti tra il maggio 2016 e il giugno 2017 e contestati per vizi alla consegna. Il tema centrale è la corretta disciplina IVA della nota di variazione emessa a seguito di una transazione che ha ridotto il prezzo originariamente pattuito.

Fattispecie

La società istante ha acquistato dal fornitore alcune attrezzature da utilizzare presso il cliente [Gamma] spa. Le fatture emesse dal fornitore sono state registrate e l’IVA detratta, ma il pagamento non è stato eseguito per la presenza di vizi riscontrati sui beni e per la mancanza del verbale di collaudo.

Sono stati avviati due procedimenti davanti al Tribunale:

  • un accertamento tecnico preventivo promosso dal fornitore per il recupero delle somme fatturate;
  • un giudizio promosso dall’istante e da [Gamma] per l’accertamento dei vizi dei beni.

Nel primo procedimento il CTU ha accertato e quantificato i vizi della fornitura. Successivamente, a seguito di una proposta di conciliazione e di un contratto di transazione, il giudizio di merito si è estinto. In transazione è stata stabilita una riduzione del prezzo originario e l’emissione di una nota di credito a parziale storno delle fatture emesse nel 2016 e 2017.

Quesito del contribuente

L’istante chiede se la nota di credito debba essere comprensiva di IVA oppure se debba riguardare il solo imponibile. In particolare, domanda se la variazione debba essere emessa ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, oppure del successivo comma 3.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

Secondo la società, la riduzione dell’ammontare imponibile, pur definita nell’ambito della controversia sui vizi della cosa venduta, deriva dall’accordo tra le parti e non da una statuizione del giudice. Di conseguenza, dovrebbe operare il limite temporale di un anno previsto dall’articolo 26, comma 3, del DPR 633/1972.

L’istante conclude che il fornitore può emettere una nota di variazione del solo imponibile per l’importo concordato in transazione.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 1965 del codice civile, che definisce la transazione come il contratto con cui le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o ne prevengono una futura.

Richiama poi l’articolo 26 del DPR 633/1972:

  • il comma 2 consente la variazione in diminuzione quando un’operazione fatturata viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’imponibile, per cause quali nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, oppure per mancato pagamento in tutto o in parte in caso di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose;
  • il comma 3 prevede che tale disciplina non si applica dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile se gli eventi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.

Viene inoltre richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla distinzione tra transazione semplice e transazione novativa, con particolare riferimento agli effetti dell’accordo sul rapporto originario.

Valutazione dell’Agenzia sulla natura della transazione

Dall’esame della documentazione, l’Agenzia ritiene che l’accordo transattivo non abbia natura novativa, ma dichiarativa. La riduzione del prezzo, infatti, trova fondamento nel rapporto originario tra le parti e nei vizi della fornitura, senza estinguere integralmente il precedente rapporto per sostituirlo con uno nuovo.

La dinamica ricostruita mostra che:

  • il tentativo di conciliazione nel primo giudizio non era andato a buon fine;
  • le parti si erano riservate di valutare separatamente possibili ipotesi transattive;
  • successivamente è stata formulata una proposta di conciliazione accolta dall’istante;
  • il fornitore si è impegnato a emettere una nota di accredito per l’importo corrispondente alla riduzione del prezzo;
  • il Tribunale ha dichiarato estinto il processo per intervenuto accordo tra le parti.

Secondo l’Agenzia, è quindi evidente che la variazione dell’imponibile deriva direttamente dall’accordo transattivo e non da una decisione dell’autorità giudiziaria.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che trova applicazione l’articolo 26, comma 3, del DPR 633/1972, in quanto la variazione nasce da un accordo tra le parti. Ne consegue che la nota di accredito non può essere emessa oltre un anno dall’effettuazione delle operazioni originarie, che nel caso di specie erano state fatturate tra il 2016 e il 2017.

La nota di accredito deve quindi essere emessa per il solo imponibile, per l’importo concordato in transazione, senza ulteriore riferimento a una variazione IVA oltre i limiti temporali previsti dalla norma.

Conclusioni operative

Per l’operatore fiscale, la risposta chiarisce che, quando la riduzione del prezzo discende da una transazione che compone una lite sui vizi della fornitura e non da un provvedimento giudiziale, la variazione si considera effettuata per sopravvenuto accordo tra le parti. In tale ipotesi:

  • la nota di variazione segue il regime del comma 3 dell’articolo 26 del DPR 633/1972;
  • opera il limite di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile;
  • la nota di credito va emessa per il solo imponibile, nei limiti dell’importo transatto.

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