Sentenza n. 1026/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova n. 145/2023, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto alla carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni richiesti e per l’importo di euro 500,00 annui. Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto al pagamento delle somme dovute. I ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, in ragione del tardivo adempimento ministeriale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Ministero ha adempiuto alla sentenza mediante il pagamento delle somme dovute. Nonostante l’adempimento sopravvenuto, il giudice ha posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento ha confermato la fondatezza della pretesa azionata. Nella liquidazione delle spese il TAR ha valorizzato sia il comportamento collaborativo del Ministero, sia la serialità dei ricorsi e l’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, che consentivano una gestione standardizzata e una riduzione dell’impegno professionale per ciascun giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente è integralmente soddisfatta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza civile da eseguire.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
“Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”.
È richiamato come criterio analogicamente rilevante per giustificare la riduzione del compenso, in presenza di ricorsi seriali con identiche posizioni sostanziali e processuali e questioni analoghe.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento sopravvenuto non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza se il ritardo nell’esecuzione del giudicato rende fondata la pretesa proposta; in tal caso le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
- Nella liquidazione delle spese, la serialità dei ricorsi, l’identità delle posizioni processuali e sostanziali e la gestione standardizzata delle controversie possono giustificare una riduzione del compenso professionale rispetto a quello riferibile a una causa autonoma e non seriale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 lug 2026Sentenza n. 13218/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 18 lug 2026Sentenza n. 2146/2026 - Palermo, Sezione 1
- Sentenza · 18 lug 2026Sentenza n. 3743/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 18 lug 2026Sentenza n. 3744/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 18 lug 2026Sentenza n. 3745/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 18 lug 2026Sentenza n. 3746/2026 - Milano, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →