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Sentenza

Sentenza n. 1026/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova n. 145/2023, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto alla carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni richiesti e per l’importo di euro 500,00 annui. Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto al pagamento delle somme dovute. I ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, in ragione del tardivo adempimento ministeriale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Ministero ha adempiuto alla sentenza mediante il pagamento delle somme dovute. Nonostante l’adempimento sopravvenuto, il giudice ha posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento ha confermato la fondatezza della pretesa azionata. Nella liquidazione delle spese il TAR ha valorizzato sia il comportamento collaborativo del Ministero, sia la serialità dei ricorsi e l’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, che consentivano una gestione standardizzata e una riduzione dell’impegno professionale per ciascun giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente è integralmente soddisfatta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza civile da eseguire.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    “Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”.

    È richiamato come criterio analogicamente rilevante per giustificare la riduzione del compenso, in presenza di ricorsi seriali con identiche posizioni sostanziali e processuali e questioni analoghe.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’adempimento sopravvenuto non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza se il ritardo nell’esecuzione del giudicato rende fondata la pretesa proposta; in tal caso le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
  • Nella liquidazione delle spese, la serialità dei ricorsi, l’identità delle posizioni processuali e sostanziali e la gestione standardizzata delle controversie possono giustificare una riduzione del compenso professionale rispetto a quello riferibile a una causa autonoma e non seriale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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