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Sentenza

Sentenza n. 11354/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - della nota del 22.03.2023 di esclusione della ricorrente dal corso-concorso per l’assunzione – a tempo pieno e indeterminato – di n. 1188 Agenti di Polizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 4 ottobre 2022; - del giudizio di inidoneità espresso in data 22.03.2023 dalla Commissione esaminatrice per l’accertamento dei requisiti psico–attitudinali nell’ambito del corso–concorso per l’assunzione del n. 1188 di Agenti di Polizia; - ove occorra e nei limiti del proprio interesse dell’elenco dei candidati dichiarati idonei e/o vincitori all’eventuale assunzione; - ave occorra, di tutti gli atti, valutazioni e attività compiuti e/o omessi dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-attitudinali per l’ammissione di n. 1188 Agenti di Polizia; - di ogni altro atto, presupposto, preordinato, connesso, consequenziale, esecutivo anche se ignoto che, comunque, incida sul diritto e/o interesse legittimo di parte ricorrente al prosieguo degli accertamenti finalizzati all’assunzione in servizio nel corpo di Polizia di Stato, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla riammissione della ricorrente alla procedura e alla rivalutazione dell’effettiva idoneità psico–attitudinale della Diaferio Francesca Pia.

Giustizia amministrativa202307973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal corso-concorso per l'assunzione di 1188 agenti della Polizia di Stato e giudizio di inidoneità psico-attitudinale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota di esclusione e il giudizio di inidoneità psico-attitudinale adottati nell'ambito del concorso pubblico per l'assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato, chiedendo l'annullamento degli atti, la riammissione alla procedura e la rivalutazione della propria idoneità. Nel corso del giudizio è emerso che la graduatoria finale del concorso era stata ritualmente approvata e pubblicata, ma non era stata impugnata dalla ricorrente. Il Collegio ha quindi esaminato d'ufficio la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, dando previamente avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha ritenuto che l'impugnazione dell'atto di esclusione non esoneri il candidato dall'impugnare anche la graduatoria finale, con notifica ad almeno uno dei controinteressati successivi. Tra l'esclusione e la graduatoria non sussiste un rapporto di consequenzialità diretta e immediata tale da consentire la caducazione automatica della graduatoria per effetto dell'eventuale annullamento dell'esclusione, poiché la graduatoria costituisce il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni. Poiché la ricorrente non aveva impugnato tempestivamente la graduatoria, la stessa era divenuta inoppugnabile e l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe potuto procurarle il bene della vita perseguito, ossia la riammissione alla procedura e la possibile assunzione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice deve dare alle parti avviso della questione rilevata d'ufficio relativa alla possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il candidato che impugna la propria esclusione da una procedura concorsuale deve impugnare anche la graduatoria finale, una volta approvata e pubblicata, notificando il ricorso ad almeno uno dei controinteressati successivi.
  • La mancata impugnazione della graduatoria finale determina, una volta decorso il termine per ricorrere, la sua inoppugnabilità e comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso contro la precedente esclusione.
  • L'eventuale annullamento dell'atto di esclusione non determina automaticamente la caducazione della graduatoria finale, perché l'approvazione della graduatoria è il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle compiute con gli atti endoprocedimentali.
  • Il giudizio amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, per effetto della mancata impugnazione della graduatoria finale divenuta inoppugnabile, l'eventuale accoglimento del ricorso non può più consentire al candidato di conseguire il bene della vita perseguito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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