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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48285/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per rapina aggravata. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, critiche sulla valutazione della prova e sulla attendibilità del racconto della persona offesa; in secondo luogo chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso per cassazione è stato ritenuto generico e privo del necessario confronto con la motivazione della Corte di appello, nonché ininfluente rispetto alla pena in presenza di una già riconosciuta equivalenza tra aggravanti e l'attenuante per danno patrimoniale di modica entità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e assoluta genericità (art. 606, comma 3, e riferimenti a artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), ritenendo che il ricorrente non abbia svolto un'adeguata critica rispetto alla motivazione della Corte di appello. La Corte di appello era apparsa dotata di motivazione congrua e non contraddittoria, confermando la responsabilità per rapina aggravata e negando le attenuanti generiche oltre a quella già riconosciuta per danno particolarmente tenue. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Base normativa per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza o assoluta genericità dei motivi; la Corte la applica per rigettare motivi non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato come parte delle norme di rito processuale applicabili all'impugnazione in cassazione (viene citato nel testo insieme ad altri articoli di procedimento).

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Ulteriore richiamo formale alle norme processuali pertinenti all'impugnazione e ai motivi di ricorso in cassazione.

  • art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.

    Norma che disciplina le circostanze attenuanti; la Corte di merito aveva già riconosciuto l'attenuante per danno patrimoniale di modica entità in regime di equivalenza con l'aggravante.

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    Divieto di far prevalere le circostanze attenuanti sulle aggravanti quando la legge preclude il bilanciamento in senso favorevole: la Corte ha ritenuto che, essendo già operata equivalenza, il riconoscimento di attenuanti generiche non avrebbe potuto ulteriormente ridurre la pena.

  • art. 628, comma 3, cod. pen.

    Norma sull'aggravante della rapina; la decisione di merito aveva valutato la sussistenza dell'aggravante contestata.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: argomentazioni generiche o ripetitive rispetto a quelle già respinte in sede di merito sono inammissibili.
  • Se la Corte di merito ha fornito motivazioni congrue e non contraddittorie sulla valutazione della prova (es. attendibilità della persona offesa), la cassazione non ammette semplici rilievi di incredibilità privi di elementi nuovi e specifici.
  • Quando in sede di merito è stata già operata un'equivalenza tra aggravanti e attenuanti (anche per danno di modesta entità), il riconoscimento di attenuanti generiche può risultare privo di efficacia pratica a causa del divieto di prevalenza previsto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per colpa o negligenza, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a titolo di ammenda: è quindi importante valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
  • Per contestare efficacemente una valutazione della prova in cassazione è necessario indicare vizi logici, normativi o contraddizioni evidenti nella motivazione della corte di merito, non semplicemente esprimere un dissenso.

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