Ordinanza n. 723/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Crotone
Esito
La controversia
L'impresa ha proposto ricorso per l'ottemperanza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Crotone nei confronti del Comune. Il TAR ha rilevato che l'art. 14 del d.l. n. 669/1996 impone, per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione di titoli esecutivi comportanti il pagamento di somme di denaro, il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Tale decorso costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di ottemperanza ed è rilevabile d'ufficio. La ricorrente aveva depositato la prova della notifica del decreto ingiuntivo il 20 dicembre, ma tale decreto non era ancora titolo esecutivo. Non era stata invece depositata la prova della successiva notificazione del decreto munito di efficacia esecutiva, intervenuta dopo il decorso del termine previsto dall'art. 641, comma 1, c.p.c., né delle relative ricevute di consegna.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio, ma ha disposto un incombente istruttorio. Ha ordinato alla ricorrente di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la prova della notificazione al Comune del decreto ingiuntivo quale titolo esecutivo e delle relative ricevute di consegna, così da consentire l'accertamento del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. È stata fissata la successiva camera di consiglio al 2 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di ottemperanza proposta contro la pubblica amministrazione per il pagamento di somme di denaro; il difetto è rilevabile d'ufficio.
art. 641, comma 1, c.p.c.
La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata prima che il decreto abbia acquisito efficacia esecutiva non è sufficiente a dimostrare il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996; occorre provare la successiva notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il decorso di 120 giorni dalla notificazione alla pubblica amministrazione del titolo esecutivo costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di ottemperanza relativa a un obbligo di pagamento di somme di denaro, e il suo difetto è rilevabile d'ufficio dal giudice amministrativo.
- Ai fini del decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, non è sufficiente la notificazione di un decreto ingiuntivo ancora privo di efficacia esecutiva; deve essere dimostrata la notificazione del decreto ingiuntivo quale titolo esecutivo, corredata dalle relative ricevute di consegna.
Come è indicizzato
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