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Sentenza

Sentenza n. 1051/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 792/2022 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 5467/2021), pubblicata in data 17.05.2022, notificata il 05.11.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 1.600,50.

Giustizia amministrativa202600476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docente, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle euro 1.600,50 a titolo di retribuzione professionale docente. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. La ricorrente ha documentato la conformità della sentenza all'originale, la notificazione del titolo al Ministero tramite PEC presso il domicilio reale e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento. Non sono state richieste le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, rispetto alle quali la ricorrente non avrebbe avuto legittimazione a chiedere l'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia l'inadempimento dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, attribuendogli facoltà di delega anche a dirigenti o funzionari di altre articolazioni ministeriali, senza il limite delle ordinarie competenze interne, purché idonei all'incarico. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa del Ministero o dell'Ufficio scolastico regionale e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione ordinaria del dirigente o funzionario pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. In ragione della serialità dell'inadempimento ministeriale relativo al mancato pagamento della retribuzione professionale docente, il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale secondo la disciplina vigente, senza necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. quanto alla conformità del titolo esecutivo.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il termine è ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in considerazione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato di condanna di una pubblica amministrazione al pagamento di somme, il ricorrente deve dimostrare l'esistenza del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996; verificati tali presupposti e accertato l'inadempimento, il giudice ordina il pagamento entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo il termine fissato dal giudice.
  • Il commissario ad acta esercita i poteri conferiti dal giudice senza essere vincolato alle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza; può quindi delegare l'esecuzione a un soggetto pubblico idoneo anche appartenente a un diverso dipartimento o articolazione amministrativa.
  • Per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio pertinenti o altri capitoli disponibili secondo criteri di buona amministrazione e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.
  • Le spese processuali possono essere liquidate in misura ridotta rispetto ai parametri ordinari quando il giudizio presenti obiettiva semplicità e marcata serialità dell'attività difensiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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