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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5646/2021 del 02/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione avverso la pronuncia della Corte di Cassazione n. 12806/2018 sostenendo un "errore di fatto" ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.: la Corte avrebbe ritenuto che la comunicazione del decreto di rigetto del Tribunale di Varese fosse stata valida per deposito in cancelleria il 19/8/2016 mentre, secondo i ricorrenti, non vi fu deposito in cancelleria il 19/8/2016 ma una comunicazione a mezzo PEC andata a buon fine solo il 22/23/8/2016, il che avrebbe reso tempestivo il loro ricorso per cassazione. In subordine lamentavano l'omesso esame di atti difensivi (memoria ex art. 378 c.p.c.).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha richiamato i criteri restrittivi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. (l'errore di fatto revocatorio deve emergere in modo palese dai soli atti). Ha altresì confermato la regola secondo cui la comunicazione effettuata tramite PEC e conclusasi con avviso di "mancata consegna" per saturazione della casella è imputabile al destinatario e, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179/2012 conv. L. n. 221/2012, legittima la comunicazione tramite deposito in cancelleria o comunque si considera efficace la comunicazione stessa ai fini della decorrenza dei termini. La Corte ha ritenuto che la questione della tardività fosse già stata posta in contraddittorio dall'intimato nel precedente processo e quindi fosse oggetto di valutazione e giudizio non sindacabile in sede di revocazione. Ha inoltre escluso che vi sia stato un omesso esame rilevante degli atti: la Corte ha dichiarato di aver esaminato la memoria dell'Avv. Parise e ha osservato che l'omesso esame di argomentazioni giuridiche non integra, di per sé, un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4. Infine ha disposto che i ricorrenti devono versare l'ulteriore importo di contributo unificato previsto dall'art.13 d.P.R. n.115/2002. Nulla per le spese a carico dell'intimato per mancata difesa.

Norme richiamate

  • art. 99 Legge Fallimentare

    Stabilisce che il decreto che decide sull'opposizione allo stato passivo è comunicato dalla cancelleria e che da tale comunicazione decorre il termine di 30 giorni per il ricorso per cassazione.

  • art. 16, comma 4 e comma 6, d.l. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012

    "Le notificazioni e comunicazioni ... che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario."

    La Corte interpreta il comma 6 nel senso che la mancata ricezione per saturazione della casella PEC è "causa imputabile al destinatario" e legittima la considerazione della comunicazione come effettuata (e/o il ricorso al deposito in cancelleria), facendo decorrere i termini dall'avviso pubblicato.

  • art. 133, comma 2, c.p.c.

    Citato nella parte introduttiva: la nuova disciplina non ostacola l'efficacia delle comunicazioni di cancelleria previste da norme speciali (quali quelle fallimentari) che ancorano la decorrenza del termine alla mera comunicazione.

  • art. 45 disp. att. c.p.c.

    Riferito alla comunicazione del testo integrale della sentenza; la Corte chiarisce che le norme speciali possono derogare alla disciplina generale delle comunicazioni e dei termini.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Fornisce il titolo della revocazione per errore di fatto: la Corte ricorda che il rimedio è ammissibile solo per errori di fatto oggettivi, evidenti dai soli atti, non per valutazioni giudiziali o interpretazioni giuridiche.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma richiamata in relazione ai limiti della revocazione e al fatto che se la questione è stata trattata nel contraddittorio la decisione ha natura valutativa non sindacabile in revocazione.

  • art. 16, comma 8, d.l. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012

    "Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'art. 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile..."

    Se la mancata consegna non è imputabile al destinatario il cancelliere deve seguire procedure diverse previste dal codice (es. notificazione a mezzo ufficiale giudiziario), non limitarsi a contatti informali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il versamento aggiuntivo del contributo unificato; la Corte ordina che i ricorrenti versino l'ulteriore importo previsto.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto ex art. 395 n.4 c.p.c. è rimedio eccezionale: l'errore deve essere palese e desumibile direttamente dagli atti, non una contestazione di valutazioni o interpretazioni giuridiche.
  • Se una comunicazione telematica produce un avviso di "mancata consegna" dovuto alla saturazione della casella PEC, tale evento è generalmente considerato imputabile al destinatario e la comunicazione si considera efficace ai fini della decorrenza dei termini (art.16 d.l. 179/2012 conv. L.221/2012).
  • Quando la tardività o l'efficacia della comunicazione è stata espressamente contestata e decisa in contraddittorio nel processo originario, quella decisione costituisce una valutazione che non è rimediabile con la revocazione per errore di fatto.
  • La presenza di una successiva comunicazione PEC andata a buon fine non modifica di per sé la decorrenza se la comunicazione precedente è già stata ritenuta efficace (ad esempio per causa imputabile al destinatario).
  • I difensori obbligati a utilizzare la PEC devono gestire periodicamente la casella (pulizia, archiviazione) per evitare la saturazione: questo è un rischio la cui responsabilità può ricadere sul destinatario stesso con conseguenze processuali rilevanti.
  • Se il cancelliere ritiene la mancata consegna non imputabile al destinatario, deve seguire le procedure alternative previste dall'art.16 comma 8 (e articoli del c.p.c. richiamati), non limitarsi a comunicazioni informali.

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