Cassazione Civile, Sentenza n. 5643/2021 del 02/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali sottostante l'iscrizione ipotecaria eseguita dopo la notifica di cartelle esattoriali rimaste impagate; contestazione, inoltre, dell'ammissibilità della produzione documentale (notifiche delle cartelle) ritenuta tardiva dalla Corte territoriale
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il doglio dell'Agenzia: normativa e precedenti consolidati affermano che il termine di prescrizione breve previsto per i contributi previdenziali (quinquennale) permane anche dopo il consolidamento per mancata opposizione della cartella, non operando la conversione nel termine ordinario decennale salvo che si tratti di titolo giudiziale definitivo. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per carenza di specificità procedurale: in sede di cassazione il ricorrente non ha trascritto o indicato i documenti ritenuti decisivi né la loro collocazione nel fascicolo, rendendo generica la doglianza
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
Richiamato nel motivo di censura relativo alla prescrizione; la Corte lo considera nel quadro della disciplina della prescrizione ma sottolinea che la specifica norma sulla conversione non opera per i crediti previdenziali soggetti a prescrizione più breve
art. 2953 c.c.
Richiamata per il principio secondo cui, in generale, la prescrizione breve può convertirsi in quella ordinaria decennale; la Corte conferma però che questo meccanismo non si applica ai crediti previdenziali/contributivi quando non sussista un titolo giudiziale definitivo
art. 3, L. n. 335/1995
Fonte della previsione della prescrizione quinquennale per i contributi e premi dovuti agli istituti di previdenza; la Corte afferma che tale termine continua ad applicarsi anche dopo il consolidamento della cartella
artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999
Norme che disciplinano i rapporti tra l'ente impositore e l'agente della riscossione (procedura di discarico per inesigibilità); la Corte osserva che tali disposizioni riguardano i rapporti contrattuali tra ente e concessionario e non possono essere invocate per trasformare la prescrizione a carico del debitore
artt. 421 e 437 c.p.c.
Richiamati nel motivo relativo alla produzione documentale; la Corte evidenzia gli oneri di chi lamenta in cassazione la mancata ammissione di documenti (trascrivere il testo significativo e indicarne la collocazione nel fascicolo) e ne dichiara inammissibile la doglianza per genericità
art. 13, d.P.R. n. 115/2002 (commi richiamati)
Richiamato in tema di contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore pagamento da parte della ricorrente a titolo di contributo unificato, come previsto dalle norme richiamate
Cass. S.U. n. 23397/2016 (giurisprudenza citata)
Giurisprudenza di legittimità richiamata a sostegno del principio per cui la scadenza del termine perentorio per impugnare atti di riscossione produce l'irretrattabilità del credito ma non la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale
Massime di principio
- Per i contributi previdenziali la prescrizione quinquennale prevista dalla legge continua ad applicarsi anche se la cartella esattoriale si sia 'consolidata' per mancata opposizione; non c'e' conversione automatica al termine decennale salvo titolo giudiziale definitivo
- La mancata opposizione alla cartella rende il credito irretrattabile ma non prolunga il termine di prescrizione breve previsto per quel tipo di credito
- Le norme sugli obblighi e sulle procedure tra ente impositore e concessionario (artt. 19-20 d.lgs. 112/1999) non alterano i termini di prescrizione a carico del debitore e non possono essere usate per 'allungare' la prescrizione nei confronti del soggetto passivo
- In cassazione, chi censura la mancata ammissione o valutazione di documenti deve inserire nel ricorso il testo integrale o le parti rilevanti dei documenti e indicarne chiaramente la collocazione nel fascicolo processuale; altrimenti la censura è inammissibile per genericità
- Per provare l'interruzione o la sospensione della prescrizione è essenziale la tempestiva produzione probatoria nei gradi di merito; la produzione tardiva può essere esclusa se non giustificata procedimentalmente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 2 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5642/2021 del 02/03/2021
- Sentenza lavoro · 2 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5646/2021 del 02/03/2021
- Sentenza lavoro · 2 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5647/2021 del 02/03/2021
- Sentenza lavoro · 2 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5651/2021 del 02/03/2021
- Sentenza lavoro · 1 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5538/2021 del 01/03/2021
- Sentenza lavoro · 1 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5541/2021 del 01/03/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →