Cassazione Civile, Sentenza n. 5647/2021 del 02/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo intimato da Carapelli a Brugali. La Corte territoriale aveva ritenuto che la società non avesse effettuato la necessaria comparazione tra la lavoratrice (inquadrata come impiegata) e gli altri lavoratori con professionalità fungibile, e aveva inoltre ritenuto illegittima l'assegnazione a Brugali delle mansioni di "assistente al magazzino materiali ausiliari e confezionamento" ai sensi dell'art. 2103 c.c., con la conseguenza che la soppressione di quella posizione non poteva giustificare il licenziamento. La ricorrente deduceva errori di percezione della prova, vizio nella qualificazione delle mansioni e vizio di applicazione delle norme relative alla procedura e ai criteri di scelta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Carapelli. Ha confermato che la valutazione sulla mancanza di comparazione tra lavoratori con professionalità omogenea è questione di fatto non sindacabile se non per i vizi di legge, e ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui il datore di lavoro non può limitare la selezione ai soli addetti del reparto soppresso quando esistano professionalità equivalenti in altre unità aziendali. La Corte ha inoltre precisato che la violazione dei criteri di scelta integra il vizio che legittima la reintegrazione e l'indennità prevista dall'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 nella versione novellata dalla L. n. 92/2012, mentre la mera carenza formale della comunicazione può dar luogo solo alla tutela indennitaria se non si verifica l'illegittima applicazione dei criteri. Sono state condannate la ricorrente alle spese di lite (e liquidate), nonché all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) - art. 18
art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970
La Corte ha applicato la tutela prevista dal comma 4 (reintegrazione e indennità non superiore a 12 mensilità) in caso di violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, non per una mera carenza formale della procedura ma per illegittima applicazione dei criteri di scelta.
Legge 23 luglio 1991, n. 223 - art. 5
art. 5, comma 1, L. 23 luglio 1991 n. 223
I criteri di scelta devono rispettare esigenze tecnico-produttive ed organizzative e la riduzione del personale, in linea generale, deve investire l'intero ambito aziendale; la selezione limitata al solo reparto soppresso è legittima solo se quel ramo ha autonomia e professionalità specifiche e non fungibili. La mancata comparazione con lavoratori di pari inquadramento configura violazione dei criteri di scelta.
Legge 23 luglio 1991, n. 223 - art. 4
art. 4, comma 9, L. n. 223/1991
L'obbligo di comunicazione deve indicare i criteri di scelta; una comunicazione carente sotto il profilo formale può determinare conseguenze diverse a seconda che comporti o meno un'illegittima applicazione dei criteri (solo indennità in caso di vizio procedurale, reintegrazione se la carenza ha comportato violazione dei criteri).
Codice Civile - art. 2103
L'assegnazione di mansioni diversa da quella contrattuale, se illegittima, non può essere utilizzata dal datore di lavoro per giustificare la soppressione della posizione e il licenziamento: l'illegittima imposizione di mansioni può rendere indimostrabile l'esistenza di una 'esigenza tecnico-organizzativa' in relazione a quella posizione.
Decreto Legislativo 26 marzo 1997, n. 151
d.lgs. n. 151 del 1997 (richiamo al concetto di "personale abitualmente impiegato")
L'intervento normativo ha ampliato il riferimento ai profili professionali da considerare nella procedura, richiedendo che la comparazione riguardi i dipendenti potenzialmente interessati all'area di mobilità e non solo il reparto soppresso.
Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero)
L. n. 92/2012 (novella dell'art. 18)
La novella ha distinto le tutele: la violazione delle procedure può dar luogo alla tutela indennitaria, mentre la violazione dei criteri di scelta legittima la reintegrazione con indennità nei limiti previsti dall'art.18, co.4.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Norma procedurale sul contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, del versamento dell'ulteriore importo previsto.
Massime di principio
- Il datore di lavoro che procede a licenziamenti collettivi deve confrontare i lavoratori con professionalità fungibile a livello aziendale e non limitare la scelta ai soli addetti del reparto soppresso salvo che il ramo abbia professionalità autonome e non fungibili.
- L'onere di provare l'autonomia del ramo o l'infungibilità delle professionalità grava sul datore di lavoro; la sola adibizione al reparto soppresso non è sufficiente a giustificare l'esclusione dalla comparazione.
- La violazione dei criteri di scelta integra un vizio sostanziale che legittima la reintegrazione e l'indennità prevista dall'art. 18, co. 4, mentre una mera carenza formale della comunicazione ex art. 4 può dar luogo solo alla tutela indennitaria se non si dimostra che ha determinato un'illegittima applicazione dei criteri.
- L'assegnazione illegittima di mansioni (art. 2103 c.c.) non può essere sfruttata dal datore di lavoro per creare una finta esigenza organizzativa utile a giustificare un licenziamento.
- In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione della prova e sulla ricognizione del fatto è limitato: le valutazioni di fatto dei giudici di merito sono sindacabili solo per vizio di diritto e non per dissenso sulla valutazione delle evidenze.
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