Cassazione Civile, Sentenza n. 5651/2021 del 02/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto sussistente la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per avere il lavoratore superato il limite di 180 giornate di effettivo lavoro nel corso dei 12 mesi dalla prima assunzione; dedotte questioni relative all'applicabilità del CCPL provinciale (art. 6) rispetto all'Accordo integrativo aziendale del 4 giugno 2008 e al CCNL invocato dalla società, nonché contestata la modalità di computo delle giornate (se riferite alla prima assunzione o ai singoli contratti) e la tardività della produzione documentale dei contratti collettivi in sede istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della cooperativa. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte territoriale secondo cui: l'art. 6 del CCPL provinciale disciplina la conversione in caso di prestazione effettiva superiore a 180 giornate nel periodo di 12 mesi decorrenti dalla prima assunzione; l'Accordo aziendale disciplina invece l'obbligo dell'azienda di garantire un minimo di giornate in specifiche fattispecie (51 nei primi 12 mesi in caso di contratto semestrale, 180 nei successivi 12 mesi calcolate nell'anno solare) e pertanto le due norme sono compatibili perché regolano fatti diversi; il calcolo delle giornate deve essere unitario nell'arco dell'anno decorrente dalla prima assunzione; la produzione tardiva dei contratti collettivi non è stata ritenuta decisiva in violazione delle regole processuali, essendosi sviluppato il contraddittorio a seguito di contestazioni rilevanti della convenuta. Conseguenza pratica: confermata la conversione a tempo indeterminato con decorrenza 2 marzo 2009 e la condanna della cooperativa al pagamento dell'indennità prevista (sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010).
Norme richiamate
art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010
Predispone l'indennità spettante al lavoratore per la conversione del rapporto; la Corte ha confermato la condanna della cooperativa al pagamento di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi di tale norma.
Art. 6 del CCPL per gli Operai Agricoli della Provincia di Treviso (23/06/2008)
"gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione 180 giornate di affettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato..."
La Corte ha interpretato "dalla data di assunzione" come riferimento alla prima assunzione e ha ritenuto che il superamento cumulato di 180 giornate nel periodo di 12 mesi dalla prima assunzione determina la conversione in tempo indeterminato.
Accordo integrativo aziendale del 4 giugno 2008 (richiamato nel contratto integrativo ott. 2009)
"l'azienda garantirà il minimo 51 giornate lavorative ... Nei secondi 12 mesi almeno 180 giornate, da calcolarsi all'interno dell'anno solare"
La Corte ha ritenuto che l'accordo aziendale regoli l'obbligo aziendale di garantire un numero minimo di giornate in ipotesi specifiche (es. primo contratto semestrale) e non escluda retroattivamente l'applicazione del CCPL provinciale; le due norme hanno oggetti e finalità differenti e sono compatibili.
Art. 1322, 1362, 1363, 1367, 1369 c.c. (norme sull'interpretazione dei contratti)
Richiamate dalle parti per questioni di ermeneutica negoziale; la Corte ha applicato i principi di interpretazione negoziale richiamando la distinta autonomia e ambito delle discipline collettive (nazionale/aziendale/provinciale) e l'interpretazione coerente con la ratio delle norme.
Art. 414 e art. 416 c.p.c. (allegazione e produzione di documenti nel rito del lavoro)
La Corte ha richiamato il principio di circolarità degli oneri di allegazione, contestazione e prova: la produzione tardiva di contratti collettivi può essere valutata alla luce del contraddittorio sviluppatosi e delle contestazioni introdotte dalle parti; non è stata ritenuta una violazione tale da inficiare il giudizio.
Art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche per carenza di specificità delle doglianze richieste dall'art. 366 c.p.c.; la Corte ha richiamato i parametri di ammissibilità e precisione delle doglianze in cassazione.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (contributo unificato)
La Corte ha dato atto dell'obbligo, in capo alla ricorrente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Quando più fonti collettive (aziendale e provinciale/nazionale) sembrano confliggere, occorre verificare l'oggetto e la finalità di ciascuna norma: norme con oggetti diversi possono coesistere e risultare compatibili.
- Il computo delle giornate ai fini di eventuali conversioni da contratti avventizi a tempo indeterminato va effettuato cumulativamente nell'arco temporale dettato dalla norma collettiva applicabile (qui: 12 mesi dalla prima assunzione), non tipicamente 'per singolo contratto', salvo diversa previsione chiara e univoca.
- Un accordo aziendale che garantisca un numero minimo di giornate in determinati periodi non può normalmente escludere retroattivamente l'applicazione di una disciplina collettiva vigente al tempo dei fatti; la retroattività richiede regole esplicite.
- In sede processuale del lavoro vige la circolarità degli oneri di allegazione, contestazione e prova: la produzione tardiva di documenti può essere ammessa se il contraddittorio si è sviluppato su fatti o contestazioni che ne giustificano l'introduzione.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con i principi di diritto invocati; la mera riproposizione delle tesi di merito senza argomentare il contrasto con la giurisprudenza di legittimità comporta l'inammissibilità del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 2 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5642/2021 del 02/03/2021
- Sentenza lavoro · 2 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5643/2021 del 02/03/2021
- Sentenza lavoro · 2 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5646/2021 del 02/03/2021
- Sentenza lavoro · 2 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5647/2021 del 02/03/2021
- Sentenza lavoro · 1 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5538/2021 del 01/03/2021
- Sentenza lavoro · 1 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5541/2021 del 01/03/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →