Cassazione Civile, Sentenza n. 5642/2021 del 02/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento dell'inquadramento nella 7^ categoria (o, in subordine, 7^ Quadri) del CCNL Metalmeccanici per le mansioni svolte quale Responsabile del servizio di comunicazione. Tecnocivis impugnava l'accoglimento parziale del gravame della Corte d'Appello di Genova che aveva ritenuto ricorrente inquadrabile nella 7^ categoria a partire dall'1.3.2007; i motivi di cassazione denunciavano (i) errata interpretazione delle declaratorie della 7^ categoria e violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. (interpretazione delle clausole collettive) perché la Corte territoriale avrebbe applicato il requisito della "notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni" anche alla figura del preposto alla pianificazione e non solo al coordinatore; (ii) violazione dell'art. 5 del CCNL (cumulo di mansioni) per non avere valutato correttamente la prevalenza temporale o equivalenza di tempo della mansione superiore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Tecnocivis spa. Ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto la Molle inquadrabile nella 7^ categoria. In particolare la Corte di Cassazione ha ritenuto che: (a) la locuzione sul "possesso di notevole esperienza..." nella declaratoria della 7^ categoria si riferisca soltanto alla figura del coordinatore esperto di servizi o uffici e non anche al preposto alla pianificazione e sviluppo di attività di alta specializzazione; (b) la lettura letterale e il contesto logico-lessicale della clausola giustificano tale interpretazione (valore disgiuntivo della congiunzione "o" e posizione della frase nella struttura della declaratoria); (c) comunque i giudici di merito avevano fornito un'ulteriore ragione autonoma (ratio decidendi) fondata sul giudizio di prevalenza: l'attività di comunicazione svolta dalla Molle era prevalente sia quantitativamente (tempi) sia qualitativamente (rilevanza aziendale), carattere che soddisfa i requisiti dell'art. 5 CCNL. La Corte ha poi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di cassazione quantificate in euro 5.500,00 oltre oneri.
Norme richiamate
Sez. Quarta, Titolo II, Art. 1 CCNL Metalmeccanici Industria (declaratoria 7^ categoria)
Appartengono a questa categoria: - lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6^ categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. Lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell'ambito del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando, ove necessario, sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavoratori. Ad esempio: Progettista di complessi. Specialista di sistemi di elaborazione dati. Specialista di pianificazione aziendale. Specialista finanziario. Specialista amministrativo. Ricercatore. Specialista di approvvigionamenti
La Corte ha interpretato la frase sul "possesso di notevole esperienza..." come riferita esclusivamente alla prima figura (coordinatore esperto di servizi o uffici) e non alla seconda figura (preposto alla pianificazione e attività di alta specializzazione). Ha motivato la scelta con argomenti letterali (posizione della locuzione e valore disgiuntivo della congiunzione "o che") e con ragioni logico-giuridiche (per la figura ideativa/innovativa non ha senso richiedere esperienza pregressa nel coordinamento).
Sez. Quarta, Titolo II, Art. 5 CCNL Metalmeccanici Industria (cumulo di mansioni)
ai lavoratori che sono assegnati all'esplicazione di mansioni di diverse categorie sarà attribuito la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo, fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970 e dall'art. 1 lett. c) del presente titolo in materia di mobilità. Di casi particolari che non rientrano fra quelli sopra indicati, si terrà conto nella retribuzione
La Corte ha ritenuto che, anche se la Corte d'Appello non aveva citato testualmente l'art. 5, essa aveva comunque effettuato un giudizio di prevalenza: l'attività di comunicazione della Molle risultava prevalente per tempi e rilevanza qualitativa, quindi soddisfaceva i presupposti per l'attribuzione della categoria superiore ai sensi dell'art. 5.
Artt. 1362 e ss. cod. civ. (interpretazione del negozio)
Richiamati come criteri ermeneutici per l'interpretazione delle clausole della contrattazione collettiva: la Corte ribadisce che le clausole chiare vanno applicate secondo il loro tenore letterale ('in claris non fit interpretatio') e che si utilizzano gli artt. 1362 ss. c.c. come criterio diretto di interpretazione.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Norma impugnatoria invocata; la Corte ricorda la parificazione processuale delle doglianze contro i contratti collettivi a norme di diritto e la possibilità di sindacarle in cassazione secondo i criteri di interpretazione contrattuale.
Art. 13 legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori)
Richiamato nell'art. 5 CCNL come parametro di riferimento in materia di mansioni; non oggetto diretto di interpretazione nella sentenza ma rilevante per il quadro normativo sulla materia del cumulo di mansioni.
Art. 13, comma 1 quater e 1 bis, DPR n. 115/2002 (contributo unificato)
Norme processuali richiamate in relazione agli oneri contributivi processuali e alla determinazione del contributo unificato da versare.
Art. 2, D.Lgs. n. 40/2006 (modifica art. 360 c.p.c.)
Richiamato per affermare che la denuncia di violazione dei contratti collettivi è parificata alle norme di diritto e va valutata con i criteri di ermeneutica negoziale previsti dal codice civile.
Massime di principio
- La clausola di un contratto collettivo deve essere interpretata, se chiara, secondo il suo tenore letterale: 'in claris non fit interpretatio'. Se la formulazione non è ambigua, non è necessario ricorrere a criteri ermeneutici sussidiari.
- Quando una declaratoria elenca distinte figure professionali con congiunzioni disgiuntive (es. 'o che'), la parte qualificante posta in una posizione sintattica riferita al primo elemento non si estende automaticamente al secondo; la punteggiatura e la struttura lessicale hanno rilievo interpretativo.
- Il requisito dell'esperienza pregressa previsto da una declaratoria può essere riferito solo ad alcune figure espressamente individuate: per figure di natura ideativa/innovativa non è necessariamente richiesto un requisito di esperienza coordinativa.
- In caso di cumulo di mansioni (art. 5 CCNL), la categoria superiore si assegna se la mansione superiore ha carattere di prevalenza o equivalenza di tempo: la prevalenza può essere valutata sia quantitativamente (tempo) sia qualitativamente (rilevanza della prestazione per l'azienda).
- Sul piano processuale, se la sentenza di merito poggia su più autonome e sufficienti ragioni (rationes decidendi), la mancata impugnazione di una di esse può rendere inammissibili i motivi che attaccano solo l'altra, per difetto di interesse.
- La doglianza sulla interpretazione di clausole collettive in cassazione va formulata facendo riferimento ai criteri di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.); tuttavia, se il testo è chiaro, la contestazione deve dimostrare ambiguità o errori logico-giuridici nella motivazione del giudice di merito.
- Nel giudizio di inquadramento, è utile documentare sia l'impegno temporale delle mansioni superiori sia la loro rilevanza qualitativa (progetti, impatto sull'immagine o obiettivi aziendali) per dimostrare la prevalenza ai fini del riconoscimento della categoria superiore.
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