Regolamento (UE) 2017/2361
Regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, del 14 settembre 2017, relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il sistema definitivo per determinare e riscuotere i contributi annuali destinati a coprire le spese amministrative del Comitato di risoluzione unico. Stabilisce la base di calcolo, la ripartizione tra due categorie di enti, le modalità di utilizzo dei dati trasmessi dalla BCE e le regole per pagamento, mora ed esecuzione forzata. Prevede inoltre il ricalcolo dei contributi del periodo provvisorio e abroga il precedente regime provvisorio di acconti.
Sistema definitivo di calcolo, riscossione, ricalcolo e pagamento dei contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico (SRB) dovuti dagli enti rientranti nel meccanismo di risoluzione unico.
Ambito di applicazione
Si applica alle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014, ossia agli enti e gruppi soggetti al meccanismo di risoluzione unico, con distinzione tra entità/gruppi sottoposti alla responsabilità diretta del Comitato e quelli sottoposti alle autorità di risoluzione nazionali. I contributi sono calcolati al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti e, per ciascun gruppo, è dovuto un solo contributo. Il regolamento disciplina anche il ricalcolo e la compensazione relativi al periodo provvisorio decorrente dal 19 agosto 2014 e terminante il 31 dicembre 2017. Restano rilevanti i casi di esclusione/irrilevanza pratica legati alla ripartizione in due categorie e alla gestione dei dati quando BCE, autorità nazionali o soggetti obbligati devono supplire all'assenza di informazioni.
Sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico
Il regolamento delegato (UE) 2017/2361 istituisce il sistema definitivo per finanziare le spese amministrative del Comitato di risoluzione unico (SRB) mediante contributi annuali dovuti dagli enti rientranti nel meccanismo di risoluzione unico. Il nuovo regime sostituisce il precedente sistema provvisorio di acconti, introdotto in una fase iniziale di operatività limitata del Comitato, e si fonda sull'idea che i costi del Comitato debbano essere sostenuti dagli enti che beneficiano delle sue funzioni e dei suoi servizi.
Ambito soggettivo e ripartizione del prelievo
Il contributo si applica alle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014, con calcolo al massimo livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti. Per i gruppi è previsto un solo contributo complessivo. Il totale annuale da raccogliere è suddiviso in due grandi categorie: il 95% grava sulle entità e sui gruppi di cui all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b), e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014; il 5% grava sulle entità e sui gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 3. La classificazione è effettuata dal Comitato sulla base dei dati trasmessi dalla BCE.
Determinazione dell'importo annuale e calcolo individuale
L'importo complessivo dei contributi annuali è determinato sulla base della parte I del bilancio del Comitato, così da garantire il pareggio di bilancio, con adeguamento rispetto all'ultimo esercizio i cui conti definitivi siano stati pubblicati. Il Comitato calcola poi i contributi individuali applicando, per quanto compatibili, le regole metodologiche del regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza. Il contributo di gruppo è sempre unico e, in caso di errore di calcolo, il Comitato deve rettificare e compensare le differenze nell'esercizio successivo; il ricalcolo è escluso se l'errore emerge oltre cinque anni dalla chiusura dell'esercizio interessato.
Dati necessari, cooperazione BCE-Comitato e tutela dei dati
Il sistema si regge su un intenso scambio informativo con la BCE. Ogni anno la BCE deve trasmettere al Comitato, entro 5 giorni lavorativi dall'emissione degli avvisi di contribuzione e comunque entro il 31 dicembre, i dati raccolti per il calcolo dei contributi di vigilanza: identità e contatti, fattori di contribuzione, qualificazione come significativo o meno, dati sostitutivi determinati in assenza di comunicazioni e la data di validità della base di calcolo. Se i dati BCE mancano, il Comitato può usare quelli più recenti; in mancanza, può chiedere supporto all'autorità nazionale competente e, da ultimo, al soggetto obbligato. I dati personali possono essere trattati solo nella misura necessaria all'applicazione del regolamento.
Adeguamenti per variazioni dell'ente o del gruppo
Se un soggetto rientra nell'ambito di applicazione solo per parte dell'esercizio, il contributo è proporzionato ai mesi interi di inclusione. Se cambia categoria nel corso dell'anno, il calcolo tiene conto dei mesi trascorsi in ciascuna categoria. Le variazioni successive dei dati utilizzati nel calcolo comportano ricalcolo solo per l'entità o il gruppo interessato; il saldo positivo o negativo viene recuperato o rimborsato nell'esercizio successivo. Il risultato complessivo di tutti gli adeguamenti viene poi incorporato nel totale da stabilire per l'anno seguente.
Pagamento, mora ed esecuzione forzata
Il Comitato notifica un avviso di pagamento motivato, anche in forma elettronica o tramite i mezzi ordinari di notifica, e il contributo è esigibile in euro. Il pagamento deve avvenire entro 35 giorni di calendario dall'emissione dell'avviso; per i gruppi paga il soggetto obbligato designato. In caso di pagamento parziale, omesso o irregolare, maturano interessi di mora giornalieri al tasso di rifinanziamento principale della BCE maggiorato di 8 punti percentuali. I contributi e gli interessi possono essere oggetto di esecuzione forzata secondo le norme procedurali dello Stato membro interessato, con verifica dell'autenticità della decisione da parte di un'autorità nazionale designata.
Ricalcolo dei contributi del periodo provvisorio
Il regolamento disciplina anche il passaggio dal sistema provvisorio al sistema definitivo. Per il periodo provvisorio, novembre e dicembre 2014 sono considerati parte dell'esercizio 2015. Il Comitato deve ricalcolare i contributi dovuti nel periodo provvisorio sulla base dei dati BCE e compensare la differenza tra gli acconti versati dalle entità significative e gli importi ricalcolati nell'esercizio successivo alla fine del periodo provvisorio. Se la compensazione non è sufficiente, l'adeguamento prosegue negli anni successivi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore, la BCE deve trasmettere al Comitato i dati necessari per questo ricalcolo.
Organizzazione dell'attività di riscossione e abrogazione del precedente regime
Il Comitato può esternalizzare solo compiti tecnici di raccolta dei contributi, restando comunque pienamente responsabile e tenuto a preservare indipendenza, riservatezza, controlli e continuità operativa. Può inoltre chiedere assistenza alle autorità nazionali di risoluzione quando ciò sia giustificato dalle circostanze. Con l'entrata in vigore del regolamento viene abrogato il regolamento delegato (UE) n. 1310/2014, che disciplinava il precedente sistema provvisorio di acconti.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità del sistema definitivo
L'articolo 1 definisce il perimetro del regolamento: sistema definitivo per il calcolo dei contributi alle spese amministrative del Comitato, modalità di pagamento, regole contabili e informative per garantire riscossione piena e tempestiva, nonché metodologia di ricalcolo e adeguamento dei contributi del periodo provvisorio.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento (UE) n. 1163/2014 e introduce quelle di "spese amministrative del Comitato", "contributo annuale", "soggetto obbligato al pagamento del contributo" e "periodo provvisorio" (dal 19 agosto 2014 al 31 dicembre 2017).
Determinazione dell'importo totale annuale
L'articolo 3 stabilisce che il totale dei contributi annuali è calcolato sulla base della parte I del bilancio del Comitato adottato per il relativo esercizio finanziario ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 806/2014, corretto in funzione del risultato di bilancio dell'ultimo esercizio con conti definitivi pubblicati. Il Comitato deve fissare l'importo in modo che la parte I del bilancio sia in pareggio.
Ripartizione tra categorie di enti e gruppi
L'articolo 4 ripartisce il totale da raccogliere in due quote: 95% a carico delle entità e dei gruppi di cui all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b), e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014; 5% a carico delle entità e dei gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 3. La classificazione avviene sulla base dei dati forniti dalla BCE; se un'entità rientra nella categoria del 95%, tutte le entità del medesimo gruppo sono assegnate alla stessa categoria. Il Comitato presenta annualmente una relazione alla Commissione sull'adeguatezza della ripartizione.
Calcolo dei contributi individuali annuali
L'articolo 5 prevede che il Comitato calcoli i contributi individuali sulla base dei dati ricevuti e dell'importo totale da raccogliere. Per il metodo di calcolo si applicano le regole dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3 e 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1163/2014, con adattamenti terminologici. Per i gruppi, il contributo è unico. In caso di errore di calcolo, il Comitato rettifica e compensa la differenza nell'esercizio successivo; non si procede al ricalcolo se l'errore è scoperto oltre cinque anni dopo la fine dell'esercizio interessato.
Flusso dei dati dalla BCE e fonti sussidiarie
L'articolo 6 disciplina i dati necessari al calcolo: la BCE trasmette ogni anno al Comitato, entro 5 giorni lavorativi dall'emissione degli avvisi di contribuzione e comunque entro il 31 dicembre, i dati raccolti per i contributi di vigilanza. Sono inclusi identità e contatti, fattori di contribuzione, indicazione della significatività o dell'esercizio diretto di poteri da parte della BCE, dati determinati in assenza di comunicazioni e la data di validità della base di calcolo. Se i dati BCE mancano, il Comitato può usare i più recenti; in mancanza, interviene l'autorità nazionale competente e, in ultima istanza, il soggetto obbligato, il quale deve rispondere entro il termine fissato dal Comitato. I dati possono contenere dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 e sono utilizzabili solo ai fini del presente regolamento.
Adeguamenti per cambiamenti di ambito, qualificazione o dati
L'articolo 7 disciplina i casi in cui un'entità o un gruppo entra o esce dall'ambito di applicazione, cambia categoria o subisce variazioni dei dati rilevanti. Il contributo è proporzionato ai mesi interi di applicazione o alla permanenza in ciascuna categoria. Il Comitato ricalcola solo il contributo dell'entità o del gruppo interessato, rimborsa o recupera la differenza nell'esercizio successivo e applica l'effetto netto aggregato agli importi da stabilire per l'anno seguente.
Avviso di pagamento, termini e interessi di mora
L'articolo 8 stabilisce che il Comitato emette un avviso di pagamento, notificabile per via elettronica, fax, corriere, raccomandata o consegna a mani, anche senza sottoscrizione. L'avviso indica importo e modalità di pagamento ed è motivato in fatto e in diritto. Il pagamento avviene in euro entro 35 giorni di calendario dall'emissione; per i gruppi il pagamento è riscosso dal soggetto obbligato del gruppo. In caso di pagamento parziale, omesso o irregolare maturano interessi giornalieri al tasso di rifinanziamento principale della BCE aumentato di 8 punti percentuali; il Comitato informa anche l'autorità nazionale di risoluzione competente.
Esecuzione forzata
L'articolo 9 consente l'esecuzione forzata dei contributi e degli interessi di mora secondo le norme procedurali dello Stato membro partecipante in cui l'esecuzione avviene. Ogni Stato membro designa un'autorità per verificare l'autenticità della decisione relativa ai contributi individuali; la formula esecutiva è apposta alla decisione e non sono richieste ulteriori formalità, salvo tale verifica. Le autorità nazionali di risoluzione assistono il Comitato.
Ricalcolo e compensazione del periodo provvisorio
L'articolo 10 ricalcola i contributi dovuti per il periodo provvisorio, considerando novembre e dicembre 2014 come parte dell'esercizio 2015. Il Comitato ricalcola i contributi di ciascuna entità usando i dati BCE relativi agli esercizi del periodo provvisorio. La differenza tra gli acconti versati dalle entità significative e i nuovi contributi è compensata nell'esercizio successivo alla fine del periodo provvisorio; per le entità per cui il calcolo e la riscossione erano stati differiti, i contributi arretrati aumentano il contributo annuale successivo. Se la differenza eccede il contributo dell'anno successivo, l'adeguamento prosegue negli esercizi seguenti.
Trasmissione dei dati per il ricalcolo del periodo provvisorio
L'articolo 11 impone alla BCE di fornire al Comitato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, i dati di cui all'articolo 6 raccolti negli esercizi finanziari rientranti nel periodo provvisorio.
Esternalizzazione di compiti tecnici
L'articolo 12 consente al Comitato di esternalizzare integralmente o parzialmente compiti specifici, ma solo compiti tecnici di raccolta e non la determinazione dei contributi. Il mandato e il contratto devono definire durata, attività, reporting, diritti di recesso, subappalto e conseguenze dell'inadempimento. Il Comitato resta pienamente responsabile, deve preservare indipendenza, controlli, continuità operativa, competenze interne, accesso alle informazioni e riservatezza; prima di esternalizzare deve ottenere il consenso della BCE alla condivisione dei dati.
Assistenza delle autorità nazionali di risoluzione
L'articolo 13 consente al Comitato di chiedere assistenza alle autorità nazionali di risoluzione nel procedimento di raccolta dei contributi annuali quando le circostanze del caso lo giustifichino.
Abrogazione del regime provvisorio
L'articolo 14 abroga il regolamento delegato (UE) n. 1310/2014, che disciplinava il sistema provvisorio di acconti.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 15 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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