Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1548

Regolamento (UE) 2017/1548 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Normativa europea32017R1548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio dell'Unione contro la RPDC per recepire le nuove misure della risoluzione ONU 2371 (2017). Introduce nuovi divieti di importazione per frutti di mare, piombo e minerale di piombo, rafforza le restrizioni su trasporti, fondi, navi e imprese comuni, e amplia gli allegati con le categorie merceologiche interessate. Alcune deroghe restano possibili solo in presenza di condizioni specifiche e, in diversi casi, di previa approvazione del comitato per le sanzioni.

Modifica il regolamento (UE) 2017/1509 rafforzando e aggiornando le misure restrittive dell'Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), in attuazione della risoluzione ONU 2371 (2017).

Ambito di applicazione

Si applica a tutti i soggetti e operatori economici nell'Unione europea che importano, acquistano, trasferiscono, finanziano, assicurano, gestiscono o forniscono servizi relativi a beni, fondi, navi e investimenti connessi alla RPDC. Riguarda in particolare il commercio di carbone, frutti di mare, piombo e minerale di piombo, i movimenti di fondi, le operazioni navali e la costituzione o partecipazione in imprese comuni con persone o entità della RPDC. L'efficacia è immediata nell'ordinamento UE: il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono previste specifiche deroghe/autorizzazioni delle autorità competenti nazionali solo nei casi espressamente indicati e, in alcuni casi, previa approvazione del comitato per le sanzioni.

Modifica del regime sanzionatorio UE nei confronti della RPDC

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2017/1509 per dare attuazione nell'ordinamento dell'Unione alle nuove misure adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione 2371 (2017). La finalità dichiarata è assicurare un'applicazione uniforme delle restrizioni da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.

Contesto e finalità

I considerando richiamano il fatto che il regolamento (UE) 2017/1509 attua la decisione (PESC) 2016/849 e che la successiva decisione (PESC) 2017/1562 ha già adeguato la posizione PESC alle nuove misure ONU. Le nuove restrizioni ONU rispondono ai test missilistici condotti dalla RPDC nel luglio 2017 e rafforzano le misure precedenti relative a proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche, commercio di carbone e ferro, trasporti e joint venture con persone della RPDC.

Ambito delle nuove misure restrittive

Il regolamento amplia il perimetro materiale delle sanzioni su più fronti:

  • beni connessi alle armi di distruzione di massa;
  • importazioni di frutti di mare, piombo e minerale di piombo;
  • investimenti e imprese comuni con soggetti della RPDC;
  • trasferimenti di fondi;
  • navi battenti bandiera RPDC o riconducibili alla RPDC;
  • servizi di classificazione, leasing, noleggio, assicurazione e registrazione navale.

Beni connessi alle armi di distruzione di massa

All'articolo 3, paragrafo 2, vengono inseriti riferimenti alle nuove parti VI e VII dell'allegato II, che comprendono prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati ai sensi dei paragrafi 4 e 5 della UNSCR 2371 (2017). Si tratta quindi di un aggiornamento tecnico degli elenchi di beni vietati o controllati.

Carbone: deroga molto limitata

L'articolo 4, paragrafo 2, è riscritto per ammettere una deroga al divieto di importazione, acquisto o trasferimento di carbone solo in un'ipotesi circoscritta: il carbone deve risultare non proveniente dalla RPDC, ma solo transitato attraverso il suo territorio per essere esportato dal porto di Rajin (Rason). In tal caso servono:

  • accertamento da parte delle autorità competenti sulla base di informazioni credibili;
  • previa informazione del comitato per le sanzioni da parte dello Stato esportatore;
  • esclusione di ogni collegamento con programmi nucleari o missilistici o altre attività vietate.

Nuovi divieti su frutti di mare, piombo e minerale di piombo

Sono introdotti due nuovi divieti autonomi:

  • articolo 16 bis: divieto di importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC frutti di mare, inclusi pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, anche se non originari della RPDC;
  • articolo 16 ter: divieto analogo per piombo e metallo di piombo, anche se non originari della RPDC.

Gli allegati XI bis e XI ter elencano le categorie merceologiche interessate mediante codici della nomenclatura combinata, con richiamo al regolamento (CEE) n. 2658/87.

Imprese comuni e partecipazioni

L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), viene rafforzato per vietare la costituzione di un'impresa comune o di un'entità cooperativa con persone, entità o organismi soggetti al regime sanzionatorio, nonché l'acquisizione o l'ampliamento di partecipazioni in tali soggetti. Il divieto comprende anche l'acquisto integrale di azioni o di altri titoli partecipativi.

È però prevista una deroga all'articolo 17 tramite il nuovo articolo 17 bis: l'autorità competente nazionale può autorizzare tali attività solo se lo Stato membro interessato ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

Fondi e rapporti finanziari

L'articolo 21, paragrafo 1, è sostituito per vietare il trasferimento di fondi, compresa la compensazione di fondi, da e verso la RPDC. Inoltre, l'articolo 23, paragrafo 1, è adeguato per chiarire gli obblighi degli enti finanziari e creditizi nelle operazioni, inclusa la compensazione di fondi, con gli enti finanziari e creditizi di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Navi, accesso ai porti e servizi marittimi

Il regolamento interviene in modo rilevante anche sul settore marittimo. L'articolo 40 viene riscritto per disciplinare le deroghe al divieto di accesso al porto per navi rientranti nelle ipotesi delle lettere f) e g) dell'articolo 39, paragrafo 1:

  • per le navi di cui alla lettera f), l'ingresso è possibile solo se disposto dal comitato per le sanzioni;
  • per le navi di cui alla lettera g), l'ingresso è possibile solo se il comitato ha accertato preventivamente la necessità per fini umanitari o per altre finalità coerenti con le risoluzioni ONU richiamate.

L'articolo 43, lettera c), vieta inoltre il possesso, il leasing, la gestione, il noleggio, l'assicurazione e i servizi di classificazione o servizi associati a navi battenti bandiera della RPDC.

Deroghe per le navi controllate dalla RPDC

Il nuovo articolo 44, paragrafo 2, consente deroghe ai divieti dell'articolo 43, lettere b) e c), nonché alla registrazione o al mantenimento nel registro di navi di proprietà, controllo o gestione della RPDC o di suoi cittadini, ma solo previa approvazione preventiva del comitato per le sanzioni e caso per caso.

Aggiornamento degli allegati e poteri di modifica

L'articolo 46, lettera b), è aggiornato per includere anche le nuove parti VI e VII dell'allegato II e i nuovi allegati XI bis e XI ter tra quelli modificabili secondo la disciplina interna del regolamento. Ciò consente l'adeguamento tecnico degli elenchi di beni soggetti a restrizione.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle categorie di beni connessi alle armi di distruzione di massa

All'articolo 3, paragrafo 2, vengono aggiunti due nuovi commi che precisano che le parti VI e VII dell'allegato II comprendono prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 5 della UNSCR 2371 (2017).

Deroga limitata al divieto sul carbone

L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito per consentire, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di carbone solo se le autorità competenti hanno accertato, sulla base di informazioni credibili, che la spedizione non proveniva dalla RPDC ed è stata solo trasportata attraverso la RPDC per essere esportata dal porto di Rajin (Rason), se lo Stato esportatore ha informato preventivamente il comitato per le sanzioni e se l'operazione non è collegata a programmi nucleari, missilistici o ad altre attività vietate dalle pertinenti risoluzioni ONU o dal regolamento.

Nuovi divieti su frutti di mare e piombo

Sono inseriti gli articoli 16 bis e 16 ter, che vietano l'importazione, l'acquisto o il trasferimento, direttamente o indirettamente, dalla RPDC di frutti di mare, inclusi pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, nonché di piombo e metallo di piombo, anche se non originari della RPDC ma ricompresi negli allegati XI bis e XI ter.

Restrizioni su imprese comuni e partecipazioni

L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), è riscritto per vietare la costituzione di imprese comuni o entità cooperative con persone, entità o organismi soggetti al paragrafo 1, nonché l'acquisizione o l'ampliamento di partecipazioni in tali soggetti, anche mediante acquisto integrale di azioni o altri titoli partecipativi. È introdotto l'articolo 17 bis, che consente una deroga solo previa approvazione preventiva, caso per caso, del comitato per le sanzioni.

Divieto di trasferimento di fondi

L'articolo 21, paragrafo 1, è sostituito stabilendo il divieto di trasferire fondi, compresa la compensazione di fondi, da e verso la RPDC.

Obblighi degli enti finanziari e creditizi

L'articolo 23, paragrafo 1, viene modificato per chiarire che gli obblighi degli enti finanziari e creditizi si applicano anche nell'ambito delle attività, compresa la compensazione di fondi, con gli enti finanziari e creditizi di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Restrizioni e deroghe in materia di navi

L'articolo 40 viene sostituito per prevedere che, in deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, una nave rientrante nell'ambito delle lettere f) o g) possa entrare in porto solo se autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro e, per la lettera f), se disposto dal comitato per le sanzioni, oppure, per la lettera g), se il comitato ha accertato preventivamente la necessità dell'ingresso per fini umanitari o per altre finalità coerenti con le risoluzioni ONU richiamate.

Divieti su navi della RPDC e servizi correlati

L'articolo 43, lettera c), è sostituito per vietare il possesso, la concessione in leasing, la gestione, il noleggio, l'assicurazione o la fornitura di servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della RPDC.

Autorizzazioni eccezionali relative alle navi

L'articolo 44, paragrafo 2, consente una deroga ai divieti dell'articolo 43, lettere b) e c), per il possesso, leasing, gestione, noleggio, servizi di classificazione o registrazione/mantenimento nel registro di navi della RPDC o controllate dalla RPDC, solo previa approvazione preventiva del comitato per le sanzioni, caso per caso.

Aggiornamento della delega per modificare gli allegati

L'articolo 46, lettera b), è aggiornato per includere la facoltà di modificare le parti II, III, IV, V, VI e VII dell'allegato II e gli allegati VI, VII, IX, X, XI, XI bis e XI ter.

Nuovi allegati merceologici

Il regolamento aggiunge come allegati del regolamento (UE) 2017/1509 il testo dell'allegato I del presente regolamento, che diventa parti VI e VII dell'allegato II, e il testo degli allegati II e III, che diventano rispettivamente gli allegati XI bis e XI ter.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecommercio internazionaleservizi finanziaritrasporti marittimi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.