Regolamento (UE) 2017/1558
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1558 della Commissione, del 14 settembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza bromelina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 una nuova voce relativa alla bromelina. Sulla base del parere dell’EMA, la sostanza è classificata per i suini come "LMR non richiesto" ai fini della tutela della salute umana. La modifica non viene invece estesa ad altre specie per insufficienza di dati. Il regolamento è direttamente applicabile e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per inserire la bromelina nella tabella delle sostanze farmacologicamente attive con classificazione "LMR non richiesto" per i suini.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione, ai fini dei limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale, della sostanza farmacologicamente attiva bromelina, limitatamente alla specie suina. Incide quindi sui medicinali veterinari destinati ad animali produttori di alimenti e, in particolare, sulla determinazione degli LMR ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 e del regolamento (UE) n. 37/2010. Non estende la classificazione ad altre specie, poiché l’EMA ha ritenuto non opportuno procedere per insufficienza di dati.
Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per la bromelina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1558 della Commissione aggiorna l’elenco delle sostanze farmacologicamente attive disciplinate dal regolamento (UE) n. 37/2010, in materia di limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. La modifica recepisce il parere scientifico dell’EMA e riguarda esclusivamente la bromelina, con riferimento alla specie suina.
Base giuridica e contesto regolatorio
La Commissione opera sulla base del regolamento (CE) n. 470/2009, che stabilisce le procedure per determinare i limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale e prevede, all’articolo 17, che tali limiti siano fissati con regolamento. Il considerando richiama anche l’articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina il procedimento di classificazione nella tabella dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.
Valutazione dell’EMA e classificazione della sostanza
Dalla domanda presentata all’Agenzia europea per i medicinali per la determinazione degli LMR della bromelina nei suini è emerso, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, che non è necessario fissare un LMR per tutelare la salute umana. Per questa ragione la sostanza viene inserita nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 con classificazione "LMR non richiesto" per i suini.
Mancata estensione ad altre specie
L’EMA ha valutato anche la possibilità di estendere la classificazione ad altre specie ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009. Tuttavia, ha concluso che l’estrapolazione della classificazione "LMR non richiesto" dalla specie suina ad altre specie non è, per il momento, appropriata, a causa dell’insufficienza dei dati disponibili.
Contenuto della modifica all’allegato
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato mediante l’inserimento alfabetico di una nuova voce per la bromelina. La voce riporta:
- sostanza farmacologicamente attiva: bromelina;
- residuo marcatore: non pertinente;
- specie animale: suini;
- LMR: LMR non richiesto;
- tessuti campione: non pertinente;
- altre disposizioni: nessuna;
- classificazione terapeutica: agenti antidiarroici.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento in applicazione del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17, che prevede la fissazione degli LMR in un regolamento. L’obiettivo è aggiornare l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, contenente l’elenco delle sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione ai fini degli LMR negli alimenti di origine animale.
Inserimento della bromelina nella tabella 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato mediante l’inserimento, in ordine alfabetico, di una voce per la bromelina. Per la specie animale suini, il residuo marcatore è indicato come "non pertinente", l’LMR come "LMR non richiesto", i tessuti campione come "non pertinente" e la classificazione terapeutica come "agenti antidiarroici"; nella colonna "altre disposizioni" è indicato "nessuna".
Valutazione scientifica dell’EMA
La modifica si fonda sulla domanda presentata all’EMA per la determinazione degli LMR della bromelina nella specie suina. Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l’EMA ha concluso che, per la tutela della salute umana, non è necessario determinare un LMR per la bromelina nei suini.
Mancata estrapolazione ad altre specie
L’EMA ha esaminato la possibilità di estendere la classificazione della bromelina ad altre specie ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, ma ha ritenuto che l’estrapolazione della classificazione "LMR non richiesto" dalla specie suina ad altre specie non sia al momento opportuna per insufficienza di dati.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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