Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1547

Regolamento (UE) 2017/1547 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32017R1547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce nel regolamento (UE) n. 269/2014 una specifica deroga che consente, previa autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri, alcuni pagamenti a favore di Porti marittimi di Crimea per servizi resi in determinati porti e terminali. Adegua inoltre la disposizione relativa ai fondi congelati e alle autorizzazioni, includendo espressamente la nuova deroga. L’intervento serve a dare attuazione uniforme nell’ordinamento dell’Unione alla modifica della decisione PESC e al corrispondente regolamento di esecuzione adottati il 14 settembre 2017.

Modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 per introdurre una deroga autorizzatoria sui pagamenti a favore di Porti marittimi di Crimea e per aggiornare il rinvio alle autorizzazioni rilevanti.

Ambito di applicazione

Si applica alle misure restrittive dell’Unione relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, con effetti per gli operatori economici e le autorità competenti degli Stati membri. In particolare, incide sui pagamenti a favore di Porti marittimi di Crimea per determinati servizi portuali e sui connessi poteri autorizzatori nazionali; opera dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 in materia di misure restrittive sull’Ucraina

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il considerando evidenzia la necessità di assicurare un’applicazione uniforme, nell’intera Unione, delle modifiche adottate con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 e con la decisione (PESC) 2017/1561 del 14 settembre 2017.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (UE) n. 269/2014 attua le misure previste dalla decisione 2014/145/PESC. A seguito dell’inserimento dell’impresa «Porti marittimi di Crimea» nell’elenco delle persone ed entità designate, il Consiglio ha ritenuto necessario introdurre, a livello di diritto dell’Unione, una deroga che consenta specifici pagamenti per taluni servizi portuali, così da dare esecuzione coerente e uniforme alle nuove misure e alla relativa deroga.

Deroga ai pagamenti a favore di Porti marittimi di Crimea

L’articolo 1 inserisce l’articolo 6 bis nel regolamento (UE) n. 269/2014. In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i pagamenti a favore di Porti marittimi di Crimea per:

  • i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch;
  • i servizi forniti al porto commerciale di Yalta;
  • i servizi forniti al porto commerciale di Evpatoria;
  • i servizi forniti da Gosgidrografiya;
  • i servizi forniti dalle filiali di Porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.

La norma non generalizza la possibilità di pagamento, ma la subordina all’autorizzazione delle autorità competenti nazionali e la limita ai servizi espressamente indicati.

Coordinamento con il regime delle autorizzazioni e dei fondi congelati

La stessa disposizione modifica l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 269/2014. Il riferimento riguarda ora i fondi congelati ai sensi dell’articolo 2 e le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e del nuovo articolo 6 bis. Ciò assicura il coordinamento interno del regime sanzionatorio e la tracciabilità delle autorizzazioni concesse in base alle deroghe previste dal regolamento.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Introduzione dell’articolo 6 bis

Viene inserita nel regolamento (UE) n. 269/2014 una deroga all’articolo 2, paragrafo 2: le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i pagamenti a favore di Porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di Porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.

Aggiornamento del regime sulle autorizzazioni

All’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), il riferimento alle autorizzazioni viene esteso ai fondi congelati a norma dell’articolo 2 e alle autorizzazioni concesse a norma degli articoli 4, 5, 6 e 6 bis.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecommercio esterodiritto marittimo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.