Regolamento (UE) 2017/1559
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1559 della Commissione, del 14 settembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare il limite massimo di residui per la sostanza Alarelin (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per includere la sostanza Alarelin tra le sostanze farmacologicamente attive classificate ai fini degli LMR. Sulla base del parere dell’EMA, la Commissione stabilisce che non è necessario fissare un limite massimo di residui per Alarelin nelle specie da produzione alimentare. La classificazione "LMR non richiesto" viene quindi estesa a tutte le specie da produzione alimentare.
Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per inserire Alarelin nella tabella degli LMR con classificazione "LMR non richiesto" per tutte le specie da produzione alimentare.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze farmacologicamente attive destinate all'impiego in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti e, più in generale, alla classificazione dei limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. L’intervento riguarda specificamente la sostanza Alarelin e incide sulla tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, estendendo la classificazione a tutte le specie da produzione alimentare. È un regolamento di esecuzione della Commissione, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante anche ai fini SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1559: classificazione dell’Alarelin ai fini degli LMR
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1559 della Commissione aggiorna il quadro europeo sui limiti massimi di residui per le sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale. La misura deriva dalla valutazione scientifica dell’EMA e si fonda sul regolamento (CE) n. 470/2009, che disciplina le procedure per la determinazione degli LMR.
Contesto normativo e base giuridica
Il regolamento interviene sull’articolazione del sistema europeo degli LMR, previsto dal regolamento (CE) n. 470/2009 e concretizzato nel regolamento (UE) n. 37/2010, il cui allegato contiene la tabella delle sostanze farmacologicamente attive e la relativa classificazione. La Commissione richiama in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009, nonché il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari.
Valutazione della sostanza Alarelin
Dai considerando emerge che Alarelin non era presente nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. Una domanda di determinazione degli LMR per Alarelin nei conigli è stata presentata all’EMA, la quale ha concluso che la probabilità di esposizione umana a livelli biologicamente rilevanti dopo ingestione di tessuto di coniglio è trascurabile. Per tale ragione, ai fini della tutela della salute umana, non è necessario fissare un LMR per Alarelin nei conigli.
Estrapolazione della classificazione a tutte le specie da produzione alimentare
Richiamando l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, che impone di considerare l’eventuale estensione di un LMR da un prodotto alimentare ad altri prodotti della stessa specie o ad altre specie, l’EMA ha ritenuto appropriato estendere la classificazione "LMR non richiesto" relativa ad Alarelin dai conigli a tutte le specie da produzione alimentare. La Commissione recepisce tale conclusione modificando il regolamento (UE) n. 37/2010.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 viene modificato inserendo in tabella 1 una nuova voce relativa ad Alarelin. La voce riporta i seguenti elementi:
- residuo marcatore: non pertinente;
- specie animale: tutte le specie da produzione alimentare;
- LMR: LMR non richiesto;
- tessuti campione: non pertinente;
- altre disposizioni: nessuna, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009;
- classificazione terapeutica: agenti attivi sull’apparato riproduttivo.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009, in combinato disposto con l’articolo 17, che prevede la fissazione degli LMR per le sostanze farmacologicamente attive in un regolamento. La finalità è aggiornare la classificazione di Alarelin ai fini del sistema europeo dei limiti massimi di residui.
Valutazione scientifica dell’EMA
La domanda di determinazione degli LMR per Alarelin nei conigli è stata esaminata dall’Agenzia europea per i medicinali. Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l’EMA ha concluso che l’esposizione umana a livelli biologicamente rilevanti di Alarelin dopo consumo di tessuto di coniglio è trascurabile e che, per tutelare la salute umana, non è necessario determinare un LMR per Alarelin nei conigli.
Estrapolazione a tutte le specie da produzione alimentare
Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l’EMA deve considerare l’eventuale applicazione degli LMR fissati per una sostanza in un prodotto alimentare ad altri prodotti della stessa specie o ad altre specie. Nel caso di Alarelin, l’EMA ha ritenuto appropriato estendere la classificazione "LMR non richiesto" dai conigli a tutte le specie da produzione alimentare.
Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato per inserire, in ordine alfabetico, una voce relativa ad Alarelin nella tabella 1. La voce indica: residuo marcatore "non pertinente", specie animale "tutte le specie da produzione alimentare", LMR "LMR non richiesto", tessuti campione "non pertinente", altre disposizioni "nessuna" e classificazione terapeutica "agenti attivi sull’apparato riproduttivo".
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 set 2017Regolamento (UE) 2017/1547
- Regolamento · 14 set 2017Regolamento (UE) 2017/1548
- Regolamento · 14 set 2017Regolamento (UE) 2017/1549
- Regolamento · 14 set 2017Regolamento (UE) 2017/1558
- Regolamento · 14 set 2017Regolamento (UE) 2017/2361
- Regolamento · 13 set 2017Regolamento (UE) 2017/1563
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →