Cassazione Civile, Ordinanza n. 28201/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di compravendita immobiliare stipulati da una società poi fallita, nell'ambito dei quali alcune somme erano state versate al notaio come deposito cauzionale a garanzia di obblighi assunti dal venditore verso gli acquirenti, quali cancellazione di ipoteche e ultimazione di lavori. La curatela fallimentare agiva contro il notaio chiedendo l'accertamento della sua responsabilità contrattuale, e in subordine extracontrattuale, per inadempimento del rapporto instaurato con la società quando era in bonis e per l'illegittima detenzione di somme depositate, con conseguente condanna alla restituzione delle somme ritenute indebitamente trattenute. Il notaio ammetteva di aver ricevuto complessivamente euro 170.000,00, sostenendo però di poter trattenere euro 50.253,53 per compensi professionali e euro 20.200,00 per integrare la somma necessaria alla cancellazione di un'ipoteca. In appello il giudice di merito negava la compensazione del credito per onorari ai sensi dell'art. 56 l. fall. perché non di facile e pronta liquidazione e, in ogni caso, perché il credito per la restituzione di somme depositate non sarebbe compensabile ex art. 1246 c.c. senza espressa autorizzazione; quanto a euro 20.200,00, riteneva provata una autorizzazione verbale all'impiego della somma per estinguere il mutuo e cancellare l'ipoteca. In cassazione il notaio lamentava, con il primo motivo, la violazione degli artt. 56 l. fall. e 1243 c.c., sostenendo che il suo credito per compensi professionali fosse liquido o comunque di facile e pronta liquidazione, perché determinabile con tariffa notarile e documenti, e che i compensi fossero esigibili fin dall'incarico; con il secondo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo e falsa applicazione dell'art. 1246 c.c., sostenendo che al momento della compensazione le somme non avevano più natura di deposito e dunque erano liberamente compensabili, senza necessità di autorizzazione espressa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili le censure contro il giudizio di merito sulla non facile e pronta liquidabilità del credito opposto in compensazione, richiamando il principio secondo cui tale valutazione è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione almeno minimale. Ha considerato autonoma e sufficiente anche la seconda ratio della sentenza impugnata, cioè il divieto di compensazione del credito alla restituzione di cose depositate ex art. 1246 n. 2 c.c., salvo espressa autorizzazione della controparte. Quanto al ricorso incidentale della curatela, lo ha dichiarato inefficace per tardività della notificazione, richiamando l'art. 334, comma 2, c.p.c. In ragione dell'inefficacia del ricorso incidentale ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 56 legge fallimentare
La compensazione nel fallimento presuppone, per il controcredito opposto, una valutazione compatibile con la necessaria celerità di accertamento; se il credito è controverso e richiede istruttoria articolata non è compensabile in via immediata.
art. 1243 c.c.
"facile e pronta liquidazione"
La nozione va intesa come accertamento rapido e metodicamente semplice del controcredito; il relativo apprezzamento è di merito e non è censurabile in cassazione se motivato adeguatamente.
art. 1246 n. 2 c.c.
"credito per la restituzione di cose depositate"
Il credito restitutorio relativo a cose depositate non è compensabile, salvo che vi sia espressa autorizzazione della controparte.
art. 334, comma 2, c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile o rigettato, secondo la disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito delle memorie.
Massime di principio
- Ai fini della compensazione giudiziale o fallimentare, il controcredito deve essere prontamente e facilmente liquidabile; quando la sua determinazione richiede una istruttoria complessa o una consulenza tecnica, il giudice può escluderne la compensabilità.
- La valutazione sulla facile e pronta liquidazione del controcredito è apprezzamento di merito e, se sorretto da motivazione non apparente, non è sindacabile in sede di legittimità.
- Qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sia idonea da sola a sorreggerla, l'inammissibilità o infondatezza delle censure rivolte a una sola di esse rende improcedibili o inammissibili le doglianze contro le altre per difetto di interesse.
- Il credito alla restituzione di somme o cose depositate non è, di regola, suscettibile di compensazione, salvo espressa autorizzazione del depositante o della controparte avente diritto alla restituzione.
- L'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se l'impugnazione principale viene definita in senso ostativo e la notificazione dell'incidentale è oltre il termine utile.
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