Ordinanza n. 149/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare, - della determinazione dirigenziale n. 429 del 23.12.2025, notificata il 31.12.2025, avente a oggetto: “CUP: B34J25001270003 Accordo per la Coesione - POC 2021-27 - Linea d’Intervento 6.2 Attività culturali «Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti - Sostegno alle produzioni culturali delle Imprese Culturali e Creative e altre organizzazioni culturali». Determinazione Dirigenziale n. 171/2025/00347 - Procedura negoziale annuale. Soggetti privati riconosciuti dal Ministero quali beneficiari del Fondo Nazionale per lo Spettacolo - triennio 2025-2027 - per il sostegno delle attività per l’anno 2025. Approvazione esiti valutazione proposte progettuali”, nella parte in cui è stato disposto che: “… il contributo regionale assegnato per la realizzazione dei progetti presentati è stato determinato d’ufficio , secondo i dati di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito riportato: per ciascun progetto, è stato definito un contributo base pari al minor valore tra quello richiesto ai sensi della procedura e la quota regionale dichiarata nell’istanza ministeriale trasmessa , generando così un fabbisogno complessivo di € 6.788.919,26; per ciascun progetto con richiesta di contributo maggiore della quota regionale dichiarata nell'istanza ministeriale, è stata determinata una quota aggiuntiva, in proporzione alla richiesta avanzata, avvalendosi delle risorse residuali, pari ad € 1.211,080,74, così da realizzare la completa assegnazione della dotazione finanziaria”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale di approvazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali e di determinazione dei contributi regionali mediante applicazione di un contributo base e di una quota aggiuntiva proporzionale
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa misura cautelare, la determinazione dirigenziale regionale che ha approvato gli esiti della procedura negoziale annuale diretta al sostegno, per l'anno 2025, delle attività di soggetti privati riconosciuti dal Ministero quali beneficiari del Fondo Nazionale per lo Spettacolo. La contestazione riguarda, in particolare, il criterio con cui la Regione ha determinato d'ufficio il contributo spettante: una quota base pari al minore tra l'importo richiesto e la quota regionale indicata nell'istanza ministeriale, cui è stata aggiunta, per i progetti con richiesta superiore alla quota dichiarata, una quota proporzionale finanziata con le risorse residue. Il testo dell'ordinanza non specifica gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha concesso la sospensione cautelare degli atti impugnati, ritenendo che le esigenze della ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Il pregiudizio prospettato è stato qualificato come meramente patrimoniale e, quindi, astrattamente risarcibile in caso di accoglimento del ricorso nel merito. Il Collegio ha inoltre considerato che la sospensione degli atti avrebbe comportato la mancata assegnazione del contributo anche alle altre beneficiarie, determinando la paralisi dell'intero settore. La richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti degli altri interessati è stata riservata alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'udienza pubblica di merito è stata fissata alla prima udienza del mese di gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
fissando allo scopo la prima udienza pubblica di merito del mese di gennaio 2027
Consente al giudice, in luogo della sospensione cautelare, di fissare con priorità la trattazione del merito quando tale misura assicura una tutela adeguata e celere.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Costituisce la base normativa della domanda e della decisione cautelare.
Massime di principio
- Quando il pregiudizio dedotto in sede cautelare ha natura meramente patrimoniale ed è suscettibile di integrale o adeguato risarcimento in caso di accoglimento nel merito, il giudice può negare la sospensione e assicurare la tutela mediante la fissazione celere dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- Nella valutazione cautelare, il giudice può considerare gli effetti sistemici della sospensione dell'atto impugnato: qualora essa comporti la mancata assegnazione di contributi anche agli altri beneficiari e la paralisi dell'intero settore interessato, la fissazione anticipata del merito può risultare misura più adeguata rispetto alla sospensione.
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