Circolare numero 30 del 09-02-2011
1. Aliquote contributive 2. Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento 3. Massimale annuo di reddito 4. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2011 5. Minimale per l’accredito contributivo 6. Aliquote di computo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le aliquote contributive dovute alla Gestione separata per il 2011, confermando che non vi sono variazioni rispetto al 2010 per effetto dell’abrogazione dell’aumento previsto dalla legge n. 247/2007. Indica la ripartizione dell’onere tra committente e collaboratore, le modalità e scadenze di versamento, il massimale annuo di reddito, la disciplina per i compensi pagati entro il 12 gennaio 2011 e il minimale utile per l’accredito contributivo. Sono inoltre confermate le aliquote di computo per il 2011.
Aliquote contributive e regole di versamento per la Gestione separata INPS - anno 2011
Aliquote contributive e disciplina previdenziale della Gestione separata per il 2011
La circolare chiarisce il quadro contributivo applicabile alla Gestione separata per l’anno 2011, specificando che non vi sono innovazioni rispetto al 2010 per effetto dell’abrogazione dell’aumento programmato dalla legge n. 247/2007. Vengono inoltre riepilogate le regole su ripartizione dell’onere, versamento, massimali, minimali di accredito e aliquote di computo.
Aliquote contributive
La circolare richiama innanzitutto gli effetti dell’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che aveva previsto un graduale incremento delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per gli iscritti alla Gestione separata fino al 2010. Per il 2011, l’articolo 1, comma 10, della stessa legge aveva previsto un ulteriore incremento di 0,09 punti percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, ma tale disposizione è stata abrogata dall’articolo 1, comma 39, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Ne consegue che per il 2011 restano ferme le aliquote vigenti nel 2010. Per gli iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie continua a essere dovuta anche l’aliquota aggiuntiva istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, destinata a finanziare la tutela per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera e, per alcune categorie, malattia. Tale aliquota aggiuntiva, inizialmente pari allo 0,50%, dal 7 novembre 2007 è fissata nello 0,72%.
Le aliquote complessive per il 2011 risultano quindi pari a:
- 26,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, dato dalla somma di 26,00% IVS e 0,72% di aliquota aggiuntiva;
- 17,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Ripartizione dell’onere contributivo e versamento
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente resta fissata in via ordinaria in un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente. Per l’associazione in partecipazione, invece, la ripartizione tra associante e associato è stabilita nella misura del 55% e del 45% dell’onere complessivo.
Il versamento deve essere effettuato dal titolare del rapporto contributivo, ossia dal committente o dall’associante, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. Il versamento avviene mediante modello F24, telematico per i titolari di partita IVA.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’intero onere contributivo resta a loro carico. In tal caso il versamento, sempre tramite modello F24 telematico, deve essere eseguito alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi, cioè in occasione del saldo 2010 e dei primi e secondi acconti 2011.
Massimale annuo di reddito
Le aliquote contributive indicate si applicano ai redditi conseguiti dagli iscritti fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per il 2011 tale massimale è fissato in euro 93.622,00.
Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2011
La circolare precisa che per i collaboratori i cui compensi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente continua ad applicarsi il principio di cassa allargato di cui all’articolo 51, primo comma, del T.U.I.R. Le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente.
Da ciò discende che i compensi erogati entro il 12 gennaio 2011, se riferiti a prestazioni rese entro il 31 dicembre 2010, devono essere assoggettati alle aliquote contributive vigenti nel 2010.
Minimale per l’accredito contributivo
Ai fini dell’accredito dei contributi, il minimale di reddito richiamato dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è indicato per il 2011 in euro 14.552,00.
In base a tale valore:
- gli iscritti soggetti all’aliquota del 17% maturano l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.473,84;
- gli iscritti soggetti all’aliquota del 26,72% maturano l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.888,29, di cui euro 3.784,00 ai fini pensionistici.
Se a fine anno il minimale non è stato raggiunto, i mesi accreditati si riducono proporzionalmente al contributo effettivamente versato, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 29, della legge n. 335/1995.
Aliquote di computo
Per il 2011 restano confermate anche le aliquote di computo, fissate nella misura del 26% per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e del 17% per tutti gli altri iscritti. Per ulteriori informazioni sull’evoluzione storica delle aliquote di computo, la circolare rinvia alla circolare n. 7/2007.
Punti principali
Aliquote contributive 2011
Per l’anno 2011 le aliquote della Gestione separata restano invariate rispetto al 2010. Per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l’aliquota complessiva è pari al 26,72% (26,00% IVS più 0,72% di aliquota aggiuntiva). Per i soggetti titolari di pensione o comunque provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria l’aliquota è pari al 17,00%.
Ripartizione dell’onere e versamento
L’onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente nella misura di un terzo e due terzi, salvo l’associazione in partecipazione, in cui la ripartizione tra associante e associato è del 55% e 45%. Il versamento deve essere effettuato dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, tramite modello F24, in forma telematica per i titolari di partita IVA. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’intero onere è a loro carico e il versamento avviene, con F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Massimale di reddito
Le aliquote del 26,72% e del 17,00% si applicano ai redditi prodotti fino al raggiungimento del massimale annuo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per il 2011 è fissato in euro 93.622,00.
Compensi pagati entro il 12 gennaio 2011
Per i collaboratori i cui compensi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, si applica il principio di cassa allargato: le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Di conseguenza, i compensi erogati entro il 12 gennaio 2011 e riferiti a prestazioni svolte entro il 31 dicembre 2010 devono essere assoggettati alle aliquote contributive vigenti nel 2010.
Minimale per l’accredito contributivo
Per l’accredito contributivo, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, il minimale per il 2011 è pari a euro 14.552,00. Con aliquota del 17% l’accredito dell’intero anno corrisponde a un contributo annuo di euro 2.473,84; con aliquota del 26,72% l’accredito dell’intero anno corrisponde a euro 3.888,29, di cui euro 3.784,00 ai fini pensionistici. Se il minimale non è raggiunto, i mesi accreditati si riducono proporzionalmente al contributo versato.
Aliquote di computo
Per il 2011 restano confermate le aliquote di computo nella misura del 26% per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e del 17% per tutti gli altri iscritti.
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