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Circolare

Circolare numero 29 del 09-02-2011

1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali. 2. Aliquota contributiva per l’anno 2011. 3. Proroga dello sgravio contributivo ex art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 4. Modalità di versamento

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per il 2011 la retribuzione convenzionale e la conseguente contribuzione dovuta dai pescatori autonomi soggetti alla legge n. 250/1958. Definisce l’aliquota FPLD applicabile, calcola il contributo mensile ordinario e quello ridotto per effetto dello sgravio previsto per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari. Conferma inoltre le modalità di versamento mensile con scadenza al giorno 16 e specifica che i modelli F24 non sono inviati ai titolari di partita IVA.

Adeguamento 2011 dei contributi per i pescatori autonomi e sgravio contributivo

Adeguamento 2011 dei contributi per pescatori autonomi

La circolare aggiorna per l’anno 2011 la base convenzionale e la contribuzione dovuta dai pescatori autonomi soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Il documento definisce la retribuzione convenzionale, l’aliquota contributiva FPLD applicabile, l’effetto dello sgravio contributivo per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, nonché le modalità e i termini di versamento.

Ambito di applicazione e retribuzione convenzionale

I destinatari sono i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, anche se non associati in cooperativa. Per tali soggetti il contributo mensile all’Istituto è parametrato alla misura del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Per il 2011 la variazione percentuale ISTAT ai fini della perequazione automatica delle pensioni è indicata nella misura del 1,6%. Sulla base di tale adeguamento, la retribuzione convenzionale è fissata in:

  • euro 24,72 al giorno;
  • euro 618,00 al mese, calcolati su 25 giornate.

Su questa retribuzione mensile devono essere calcolati i contributi dovuti dai pescatori autonomi per il 2011.

Aliquota contributiva FPLD

La circolare richiama il decreto interministeriale 21 febbraio 1996, attuativo dell’art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e l’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30. In base a tali disposizioni, ai pescatori autonomi si applica un incremento complessivo dell’aliquota pari a 4,29 punti percentuali, introdotto gradualmente nella misura dello 0,50% ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1997, con l’ultimo aumento dello 0,29% previsto dal 1° gennaio 2013.

Per il 2011 l’aliquota contributiva aumenta di un ulteriore 0,50%, raggiungendo il totale del 14,61%, così ripartito:

  • base: 0,11, con coefficiente di ripartizione 0,007529;
  • adeguamento: 14,50, con coefficiente di ripartizione 0,992471;
  • totale: 14,61, con coefficiente di ripartizione 1,000000.

Applicando tale aliquota alla retribuzione convenzionale mensile, il contributo FPLD dovuto per il 2011 è pari a euro 90,29, di cui euro 0,68 sulla quota base ed euro 89,61 sulla quota di adeguamento.

Sgravio contributivo per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari

L’art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, ha esteso dal 2009 e nei limiti dell’80% i benefici dell’art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, al fine di salvaguardare l’occupazione della gente di mare.

Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali fino all’80% dell’importo stabilito. La circolare precisa, richiamando la circolare n. 76 dell’11 maggio 2004 e l’analoga disciplina dell’art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che lo sgravio spetta non solo al personale dipendente assicurato ai sensi della legge n. 413/1984 e a quello associato in cooperative o compagnie, ma anche ai pescatori autonomi.

In conseguenza dell’agevolazione, il contributo mensile effettivamente dovuto per il 2011 è ridotto a euro 18,06, così suddivisi:

  • quota base: euro 0,14;
  • quota adeguamento: euro 17,92.

Modalità e termini di versamento

La disciplina del versamento non subisce modifiche: il contributo deve essere corrisposto in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese.

La circolare annuncia che con successivo messaggio sarà comunicata la data di spedizione della lettera ai contribuenti contenente le istruzioni per effettuare il versamento dei contributi dovuti.

Infine, in applicazione dell’art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’art. 1 del D.P.C.M. 4 ottobre 2006, non vengono inviati i modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

Punti principali

Adeguamento delle retribuzioni convenzionali

Per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, anche se non associati in cooperativa, continua ad applicarsi la legge 13 marzo 1958, n. 250. Il contributo mensile dovuto all’Istituto è commisurato alla retribuzione convenzionale dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Per il 2011 la variazione ISTAT ai fini della perequazione automatica delle pensioni è pari al 1,6% e la retribuzione convenzionale giornaliera è fissata in euro 24,72, corrispondenti a euro 618,00 mensili (25 giornate).

Aliquota contributiva dovuta al FPLD

In base al decreto interministeriale 21 febbraio 1996, attuativo dell’art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995, e all’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997, ai pescatori autonomi si applica l’aumento complessivo di 4,29 punti percentuali, introdotto gradualmente dal 1° gennaio 1997. Per il 2011 l’aliquota contributiva aumenta di un ulteriore 0,50% e raggiunge il 14,61%. Su tale base il contributo mensile lordo per il 2011 è pari a euro 90,29, di cui euro 0,68 riferiti alla quota base ed euro 89,61 all’adeguamento.

Sgravio contributivo ex art. 2, comma 2, legge n. 203/2008

Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, la legge n. 203/2008 estende dal 2009 e fino all’80% i benefici dell’art. 6 del decreto-legge n. 457/1997 alle imprese che esercitano pesca costiera e pesca nelle acque interne e lagunari. Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali fino all’80% dell’importo dovuto. La circolare precisa che lo sgravio spetta non solo al personale dipendente assicurato ai sensi della legge n. 413/1984 e a quello associato in cooperative o compagnie, ma anche ai pescatori autonomi. In applicazione dello sgravio, il contributo mensile netto da versare per il 2011 è pari a euro 18,06, suddiviso in euro 0,14 di quota base ed euro 17,92 di adeguamento.

Modalità di versamento

Resta invariata la disciplina del versamento: il contributo deve essere pagato in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese. La data di spedizione della lettera ai contribuenti con le istruzioni di pagamento sarà comunicata con successivo messaggio. Inoltre, in base all’art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006 e all’art. 1 del D.P.C.M. 4 ottobre 2006, i modelli F24 non vengono inviati ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

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