Circolare numero 31 del 09-02-2011
Pubblicazione, in allegato, del DM. 03.12.2010 (G.U. del 24 dicembre 2010, n.300) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito territoriale di applicazione e istruzioni operative. Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le retribuzioni convenzionali da assumere a base per i contributi dovuti nel 2011 per i lavoratori all’estero in Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale, nonché per le assicurazioni non contemplate dagli accordi eventualmente esistenti. Vengono chiariti campo di applicazione, criteri di determinazione delle fasce retributive, modalità di utilizzo ai fini contributivi e casi particolari di variazione. Nella seconda parte sono indicate le modalità con cui le aziende possono regolarizzare eventuali difformità relative al mese di gennaio 2011 senza oneri aggiuntivi, con scadenza entro il 16 del terzo mese successivo alla circolare.
Retribuzioni convenzionali per l’anno 2011 e regolarizzazioni contributive
Retribuzioni convenzionali per l’anno 2011 e regolarizzazioni contributive
La circolare definisce le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il 2011 ai fini contributivi per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale con l’Italia, nonché per alcune assicurazioni non coperte da convenzioni esistenti. In parallelo, disciplina le modalità di regolarizzazione delle eventuali difformità riscontrate con riferimento al mese di gennaio 2011.
Ambito di applicazione
Il documento richiama anzitutto la distinzione tra la legge n. 398/1987 e la normativa comunitaria di sicurezza sociale. Le retribuzioni convenzionali si applicano ai lavoratori in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale; restano invece soggetti a regole diverse gli Stati membri dell’Unione europea, i Paesi SEE e la Svizzera, oltre alla Turchia per la convenzione europea di sicurezza sociale.
La circolare ricorda inoltre che, per i Paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, il regime delle retribuzioni convenzionali opera solo in via residuale e limitatamente alle assicurazioni non contemplate dalle convenzioni stesse.
Aggiornamento delle tabelle per il 2011
Il D.M. 3 dicembre 2010 ha determinato le retribuzioni convenzionali per l’anno 2011. Le tabelle allegate al decreto sono state riparametrate per rendere costante l’intervallo tra una fascia retributiva e l’altra ed eliminare la precedente eccessiva ampiezza delle fasce.
Sono inoltre stati aggiornati i minimi contrattuali dei giornalisti e dei dirigenti agricoli in relazione ai nuovi contratti collettivi nazionali di categoria. Per i dirigenti del settore industria e dell’autotrasporto merci, le fasce di retribuzione sono state ampliate: da 8 fasce si è passati a 10.
Funzione delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali costituiscono la base di riferimento per:
- la liquidazione delle prestazioni pensionistiche;
- le prestazioni economiche di malattia e maternità;
- il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
La circolare precisa che tali valori si applicano ai lavoratori all’estero nelle ipotesi indicate e, in via residuale, nei casi di accordi internazionali parziali per le assicurazioni non ricomprese nelle convenzioni.
Criterio di calcolo dell’imponibile
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce retributive, la retribuzione convenzionale imponibile si determina effettuando il raffronto con la fascia corrispondente della retribuzione nazionale. La "retribuzione nazionale" deve intendersi, secondo il richiamo alla prassi ministeriale, come il trattamento previsto dal contratto collettivo comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero.
L’importo così determinato va diviso per dodici e confrontato con le tabelle del settore di appartenenza per individuare la fascia da assumere a base degli adempimenti contributivi.
Ragguaglio a giornata, non frazionabilità e arrotondamento
I valori convenzionali individuati possono essere ragguagliati a giornata solo nei casi di:
- assunzione nel corso del mese;
- risoluzione del rapporto nel corso del mese;
- trasferimento nel corso del mese.
In tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 e il risultato moltiplicato per i giorni della frazione di mese interessata, con esclusione delle domeniche. Al di fuori di queste ipotesi, i valori non sono frazionabili.
Le tabelle sono espresse in euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, gli importi devono essere arrotondati all’unità di euro secondo la delibera del Consiglio di amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998.
Indennità sostitutiva del preavviso e altri richiami
La circolare precisa che anche per l’indennità sostitutiva del preavviso l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.
Per le modalità di calcolo della contribuzione viene inoltre richiamato il messaggio n. 00159 del 30 dicembre 2003.
Casi particolari di variazione della retribuzione convenzionale
La retribuzione individuata secondo i criteri ordinari può variare in alcune situazioni particolari già illustrate nella circolare n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989. In particolare, il documento considera:
- il passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
- il mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di quadro, dirigente e giornalista, o per passaggio di qualifica.
In questi casi deve essere attribuita, con la medesima decorrenza della nuova qualifica o della variazione economica, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
Un ulteriore caso riguarda la maturazione di compensi variabili nel corso dell’anno, come lavoro straordinario o premi. Poiché tali voci non sono comprese all’inizio dell’anno nel calcolo della retribuzione globale annuale, occorre rideterminare l’importo complessivo includendole e poi dividerlo per dodici mensilità. Se il ricalcolo comporta il passaggio a una fascia diversa, è necessario procedere al conguaglio dei periodi pregressi a partire da gennaio dell’anno in corso.
Regolarizzazioni contributive per il mese di gennaio 2011
Le aziende che, per il mese di gennaio 2011, abbiano operato in difformità dalle istruzioni contenute nella circolare possono regolarizzare i relativi periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, senza aggravio di oneri aggiuntivi.
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Ai fini della denuncia UNIEMENS, le aziende devono:
- calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1 gennaio 2011 e quelle già assoggettate a contribuzione per il medesimo mese;
- portare tali differenze in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui avviene la regolarizzazione;
- calcolare i contributi dovuti sui totali così ottenuti.
Allegati e riferimenti normativi richiamati
La circolare segnala che sono allegati il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2011, organizzate in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per le diverse categorie e raggruppate per settori omogenei.
Tra i riferimenti richiamati figurano il D.M. 3 dicembre 2010, il D.M. 28 gennaio 2009, la legge n. 398/1987, la legge n. 342/2000, la deliberazione INPS n. 1123/1998, il messaggio n. 00159/2003, la circolare n. 87/1994 e la circolare n. 141 R.C.V./1989.
Punti principali
Ambito di applicazione delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali del D.M. 3 dicembre 2010 si applicano per il calcolo dei contributi dovuti per il 2011 ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Il regime opera anche, in via residuale, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da convenzioni già esistenti. La circolare precisa che il campo di applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da quello della normativa comunitaria di sicurezza sociale e indica gli Stati UE, i Paesi SEE, la Svizzera e la Turchia come soggetti a discipline diverse o di coordinamento comunitario/internazionale specifiche.
Aggiornamento delle tabelle retributive 2011
Le tabelle allegate al decreto presentano una riparametrazione delle fasce retributive, con l’obiettivo di rendere costante l’intervallo tra una fascia e l’altra ed eliminare ampiezze eccessive. Sono stati aggiornati i minimi contrattuali dei giornalisti e dei dirigenti agricoli in base ai nuovi contratti nazionali di categoria. Per i dirigenti del settore industria e autotrasporto merci le fasce sono state aumentate da 8 a 10.
Criteri di determinazione dell’imponibile convenzionale
Le retribuzioni convenzionali costituiscono la base di riferimento per prestazioni pensionistiche, economiche di malattia e maternità e per il trattamento ordinario di disoccupazione dei lavoratori rimpatriati. Per i lavoratori a fasce, l’imponibile si determina raffrontando la retribuzione nazionale, intesa come trattamento previsto dal contratto collettivo comprensivo degli emolumenti concordati tra le parti ma esclusa l’indennità estero, con le tabelle del settore corrispondente. L’importo va diviso per dodici e confrontato con le fasce per individuare quella applicabile ai fini contributivi.
Ragguaglio a giornata e arrotondamento
I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese. In tali ipotesi l’imponibile mensile va diviso per 26 giornate e moltiplicato per i giorni della frazione di mese interessata, domeniche escluse. Fuori da questi casi i valori non sono frazionabili. Le tabelle sono espresse in euro e gli importi imponibili devono essere arrotondati all’unità di euro secondo la delibera del Consiglio di amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998.
Casi particolari e conguagli
La circolare richiama tre situazioni in cui la retribuzione convenzionale può variare: passaggio di qualifica nel corso del mese; mutamento del trattamento economico individuale nel corso del mese nell’ambito di quadro, dirigente e giornalista, o per passaggio di qualifica; maturazione nel corso dell’anno di compensi variabili come straordinari o premi. In questi casi occorre attribuire la retribuzione corrispondente alla nuova situazione oppure ricalcolare la retribuzione globale annuale includendo le voci variabili e, se cambia la fascia applicabile, effettuare il conguaglio per i periodi pregressi dal mese di gennaio dell’anno in corso.
Regolarizzazioni contributive per gennaio 2011
Le aziende che per il mese di gennaio 2011 abbiano operato in difformità dalle istruzioni della circolare possono regolarizzare i periodi interessati ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, senza aggravio di oneri aggiuntivi. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Per la denuncia UNIEMENS, le aziende devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili vigenti all’1.1.2011 e quelle già assoggettate a contribuzione per lo stesso mese, sommando poi tali differenze alle retribuzioni imponibili individuali del mese di regolarizzazione per il calcolo dei contributi dovuti.
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