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Circolare

Circolare numero 34 del 10-02-2011

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce per il 2011 aliquote, minimali, massimali e modalità di versamento dei contributi IVS dovuti dagli artigiani e dai commercianti iscritti alle gestioni autonome INPS. Conferma l’aliquota base al 20% e disciplina le maggiorazioni per i commercianti, le agevolazioni per ultrasessantacinquenni già pensionati e per i collaboratori under 21, nonché il contributo maternità. Specifica inoltre il reddito minimo annuo, il massimale contributivo, il calcolo del contributo sul reddito eccedente, le regole per imprese con collaboratori e le scadenze di pagamento tramite F24.

Contribuzione 2011 per artigiani ed esercenti attività commerciali

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2011

La circolare riepiloga la disciplina contributiva applicabile, per l’anno 2011, agli artigiani e ai commercianti iscritti alle gestioni autonome INPS. Vengono confermati aliquote, agevolazioni, massimali, criteri di calcolo e scadenze di versamento, con particolare attenzione alla distinzione tra contributo sul minimale, contributo sulla quota di reddito eccedente e saldo finale.

Aliquote contributive e agevolazioni

Per il 2011 l’aliquota contributiva IVS resta pari al 20,00% per artigiani e commercianti, ai sensi dell’art. 1, comma 768, della legge n. 296/2006. Per gli iscritti alla gestione commercianti, all’aliquota base si aggiunge lo 0,09% destinato al finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, contributo la cui obbligatorietà è prorogata fino al 31 dicembre 2013.

La circolare conferma inoltre:

  • la riduzione del 50% dei contributi per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni già pensionati presso le gestioni INPS, in base all’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997;
  • le agevolazioni per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, previste dall’art. 1, comma 2, della legge n. 233/1990;
  • il contributo per le prestazioni di maternità, stabilito in € 0,62 mensili per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.

Contribuzione sul minimale di reddito

Per il 2011 il reddito minimo annuo da assumere per il calcolo del contributo IVS è fissato in € 14.552,00. Il valore deriva dall’applicazione delle regole di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 e dall’integrazione prevista dall’art. 6 della legge n. 415/1991.

Sulla base di tale minimale, le aliquote risultano:

  • artigiani titolari e coadiuvanti/coadiutori con più di 21 anni: 20,00%;
  • commercianti titolari e coadiuvanti/coadiutori con più di 21 anni: 20,09%;
  • artigiani coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni: 17,00%;
  • commercianti coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni: 17,09%.

La riduzione al 17,00% per gli artigiani e al 17,09% per i commercianti si applica fino al mese in cui il collaboratore compie 21 anni.

Il contributo annuo sul minimale è determinato come segue:

  • artigiani titolari e collaboratori over 21: € 2.917,84, di cui € 2.910,40 IVS e € 7,44 per maternità;
  • commercianti titolari e collaboratori over 21: € 2.930,94, di cui € 2.923,50 IVS e € 7,44 per maternità;
  • artigiani collaboratori under 21: € 2.481,28, di cui € 2.473,84 IVS e € 7,44 per maternità;
  • commercianti collaboratori under 21: € 2.494,38, di cui € 2.486,94 IVS e € 7,44 per maternità.

Per i periodi inferiori all’anno solare sono indicati anche gli importi mensili rapportati al minimale.

Contribuzione sulla quota di reddito eccedente il minimale

Il contributo dovuto per l’anno 2011 si calcola sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2010, per la sola parte eccedente il minimale di € 14.552,00 e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari a € 43.042,00.

Per i redditi superiori a tale limite opera l’aumento di un punto percentuale previsto dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992. Le aliquote risultano quindi:

  • fino a € 43.042,00:
    • artigiani: 20,00%;
    • commercianti: 20,09%;
    • artigiani under 21: 17,00%;
    • commercianti under 21: 17,09%;
  • da € 43.042,01:
    • artigiani: 21,00%;
    • commercianti: 21,09%;
    • artigiani under 21: 18,00%;
    • commercianti under 21: 18,09%.

La circolare qualifica questo importo come contributo a conguaglio, da considerare insieme al contributo sul minimale come acconto del dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2011.

Massimale imponibile di reddito annuo

La circolare richiama il limite massimo entro il quale si applica la contribuzione IVS. Per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, o iscritti anteriormente al 1° gennaio 1996, il massimale di reddito annuo per il 2011 è pari a € 71.737,00, somma di € 43.042,00 e € 28.695,00, cioè due terzi del limite di retribuzione annua pensionabile.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti dal gennaio 1996 in poi, il massimale annuo è pari a € 93.622,00 e non è frazionabile in ragione mensile.

La circolare sottolinea che i limiti sono individuali e non vanno riferiti all’impresa nel suo complesso. Indica inoltre il contributo massimo IVS dovuto per le diverse categorie, per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995:

  • artigiani titolari e collaboratori over 21: € 14.634,35;
  • commercianti titolari e collaboratori over 21: € 14.698,91;
  • artigiani collaboratori under 21: € 12.482,24;
  • commercianti collaboratori under 21: € 12.546,80.

Contribuzione a saldo

Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, in base alla legge n. 438/1992:

  • è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non solo su quelli derivanti dall’attività che ha dato titolo all’iscrizione;
  • è rapportato ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce.

Ne consegue che, se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle scadenze ordinarie risulta inferiore al dovuto complessivo, è necessario versare un ulteriore contributo a saldo entro i termini di pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche. Per l’imponibile contributivo la circolare rinvia alle regole generali sul reddito d’impresa richiamate nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

Imprese con collaboratori familiari

Nel caso in cui il titolare si avvalga dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale sono determinati in modo diverso a seconda della struttura dell’impresa.

Nelle imprese familiari legalmente costituite:

  • il contributo del titolare;
  • il contributo dei collaboratori; sono calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 50-bis c.c. e dell’art. 5, comma 4, del DPR n. 917/1986.

Nelle aziende non costituite in impresa familiare:

  • il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali;
  • la somma delle quote attribuite ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa;
  • i contributi per titolare e collaboratori sono calcolati sulla base delle quote rispettivamente attribuite.

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo di reddito. Per tali soggetti è dovuto esclusivamente il contributo IVS in percentuale sull’effettivo reddito, con l’aggiunta della contribuzione per maternità pari a € 0,62 mensili.

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati tramite modello F24.

Le scadenze indicate sono:

  • 16 maggio 2011;
  • 16 agosto 2011;
  • 16 novembre 2011;
  • 16 febbraio 2012, per il pagamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011, devono invece essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Punti principali

Aliquote contributive e agevolazioni

Per il 2011 l’aliquota contributiva IVS per artigiani e commercianti resta fissata al 20,00% ai sensi della legge n. 296/2006. Per gli iscritti alla gestione commercianti si aggiunge lo 0,09% per l’indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale, prorogato fino al 31 dicembre 2013. Restano applicabili la riduzione del 50% per artigiani e commercianti con più di 65 anni già pensionati presso le gestioni INPS e le agevolazioni per coadiuvanti/coadiutori con età inferiore a 21 anni. È inoltre dovuto il contributo maternità di € 0,62 mensili.

Contribuzione sul minimale di reddito

Il reddito minimale annuo per il calcolo del contributo IVS 2011 è pari a € 14.552,00. Su tale base si applicano le aliquote del 20,00% per artigiani titolari e collaboratori over 21 e del 17,00% per collaboratori under 21; per i commercianti le aliquote corrispondenti sono 20,09% e 17,09% per effetto dell’addizionale dello 0,09%. Il contributo annuo sul minimale comprende anche la quota maternità e ammonta, per titolari e collaboratori over 21, a € 2.917,84 per artigiani e € 2.930,94 per commercianti; per collaboratori under 21 a € 2.481,28 e € 2.494,38. Per i periodi inferiori all’anno sono indicati importi mensili rapportati al minimale. Il minimale e il relativo contributo vanno riferiti al reddito di ciascun soggetto operante nell’impresa.

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

Il contributo 2011 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2010 per la quota eccedente € 14.552,00, fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari a € 43.042,00. Oltre tale soglia l’aliquota aumenta di un punto percentuale, come previsto dalla legge n. 438/1992. Per i titolari e collaboratori over 21 l’aliquota passa al 21,00% per artigiani e al 21,09% per commercianti; per i collaboratori under 21 passa al 18,00% e 18,09%. Il contributo così determinato costituisce un acconto, da conguagliare sulla base del reddito effettivamente prodotto nel 2011.

Massimale imponibile e contributo massimo

Per il 2011 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 71.737,00 per chi ha anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996. Per i soggetti privi di anzianità contributiva a tale data, iscritti dal gennaio 1996 o successivamente, il massimale annuo è pari a € 93.622,00 e non è frazionabile mensilmente. La circolare precisa che i limiti sono individuali e non riferiti all’impresa nel suo complesso. Vengono indicati anche i contributi IVS massimi dovuti per le diverse categorie: € 14.634,35 e € 14.698,91 per titolari/collaboratori over 21; € 12.482,24 e € 12.546,80 per collaboratori under 21, rispettivamente per artigiani e commercianti.

Contribuzione a saldo

Se i contributi versati sul minimale e a conguaglio non coprono l’intero dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2011, è dovuto un ulteriore contributo a saldo. Tale saldo va corrisposto entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. La circolare richiama inoltre che il contributo IVS è calcolato su tutti i redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e che, per i contributi dell’anno 2011, i redditi rilevanti sono quelli prodotti nel 2011 e dichiarati nel 2012.

Imprese con collaboratori familiari

Per le imprese con familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale si determinano sulla base della quota di reddito fiscalmente denunciata da ciascun soggetto. Nelle imprese familiari legalmente costituite, sia il titolare sia i collaboratori devono essere assoggettati alla quota di reddito loro attribuita ai fini fiscali. Nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori una quota di reddito, ma il totale delle quote assegnate non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa.

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo di reddito. Per tali soggetti è dovuto solo il contributo IVS in percentuale sull’effettivo reddito, maggiorato della contribuzione maternità di € 0,62 mensili.

Termini e modalità di versamento

Il versamento dei contributi deve essere effettuato tramite modello F24. Le quattro rate dovute sul minimale scadono il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2011 e 16 febbraio 2012. I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011, vanno versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

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