Cassazione Civile, Ordinanza n. 20574/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il dirigente dell'avvocatura comunale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di competenze stipendiali maturate per cause svolte in favore dell'ente e concluse con esito favorevole, invocando l'art. 37 CCNL enti locali dirigenti e il regolamento dell'avvocatura comunale. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione del Comune e revocato il decreto; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo che il diritto al pagamento sorgesse solo in presenza di un impegno di spesa giuridicamente e contabilmente perfezionato e di un fondo effettivamente costituito, mentre le determinazioni dirigenziali richiamate dal creditore, prive di visto di esecutività/ copertura e adottate prima della costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e risultato, non erano idonee a rendere esigibile il credito. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione del d.lgs. 118/2011, dei principi di contabilità finanziaria potenziata, dell'art. 183 e 190 TUEL, dell'art. 13.3 del regolamento dell'avvocatura comunale, dell'art. 9, comma 6, L. 114/2014, dell'art. 1256 c.c. e dell'art. 107 TUEL, sostenendo che le determine dirigenziali erano immediatamente esecutive e costituivano valido impegno contabile; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sui motivi d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente chiedeva una rivalutazione delle determinazioni comunali senza trascriverle o almeno sintetizzarne il contenuto essenziale e senza localizzarle negli atti; inoltre la censura mirava a ottenere un nuovo esame delle risultanze documentali, precluso in cassazione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza di omessa pronuncia non riportava specificamente i motivi di appello asseritamente trascurati, ancora una volta in violazione dell'autosufficienza del ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37 CCNL EE.LL. dirigenti
richiamato come base contrattuale della pretesa retributiva del dirigente avvocato comunale
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare gli atti e documenti su cui si fonda riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto per violazione di legge in relazione alla disciplina contabile e al titolo del credito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotto per nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per la censura di motivazione apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di motivazione della sentenza
art. 111, comma 6, Cost.
invocato a sostegno del vizio di motivazione
d.lgs. 118/2011
richiamato dal ricorrente in tema di contabilità finanziaria potenziata e impegno di spesa
d.lgs. 118/2011, allegato 4, par. 5.a
richiamato dal ricorrente come parametro della contabilità finanziaria potenziata
art. 183 TUEL
richiamato dal ricorrente in tema di impegno di spesa degli enti locali
art. 190 TUEL
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina contabile dell'ente locale
art. 13.3 regolamento dell'avvocatura comunale
richiamato quale fonte interna della pretesa al compenso
art. 9, comma 6, L. 114/2014
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa
art. 1256 c.c.
richiamato dal ricorrente, ma non oggetto di una specifica applicazione nel merito
art. 107 TUEL
richiamato dal ricorrente in relazione alle competenze dirigenziali
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il principio di autosufficienza impone al ricorrente di indicare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda la censura, riassumendone il contenuto essenziale o trascrivendone i passaggi rilevanti, non essendo sufficiente un generico richiamo.
- Se si censura la valutazione di un atto amministrativo o documentale compiuta dal giudice di merito, occorre riportare nel ricorso il contenuto dell'atto in modo da consentire il controllo di legittimità; in difetto la doglianza è inammissibile.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o documentale, perché il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
- La deduzione di omessa pronuncia deve specificare puntualmente quali capi o motivi di appello sarebbero rimasti privi di decisione, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
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