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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20574/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il dirigente dell'avvocatura comunale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di competenze stipendiali maturate per cause svolte in favore dell'ente e concluse con esito favorevole, invocando l'art. 37 CCNL enti locali dirigenti e il regolamento dell'avvocatura comunale. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione del Comune e revocato il decreto; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo che il diritto al pagamento sorgesse solo in presenza di un impegno di spesa giuridicamente e contabilmente perfezionato e di un fondo effettivamente costituito, mentre le determinazioni dirigenziali richiamate dal creditore, prive di visto di esecutività/ copertura e adottate prima della costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e risultato, non erano idonee a rendere esigibile il credito. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione del d.lgs. 118/2011, dei principi di contabilità finanziaria potenziata, dell'art. 183 e 190 TUEL, dell'art. 13.3 del regolamento dell'avvocatura comunale, dell'art. 9, comma 6, L. 114/2014, dell'art. 1256 c.c. e dell'art. 107 TUEL, sostenendo che le determine dirigenziali erano immediatamente esecutive e costituivano valido impegno contabile; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sui motivi d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente chiedeva una rivalutazione delle determinazioni comunali senza trascriverle o almeno sintetizzarne il contenuto essenziale e senza localizzarle negli atti; inoltre la censura mirava a ottenere un nuovo esame delle risultanze documentali, precluso in cassazione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza di omessa pronuncia non riportava specificamente i motivi di appello asseritamente trascurati, ancora una volta in violazione dell'autosufficienza del ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37 CCNL EE.LL. dirigenti

    richiamato come base contrattuale della pretesa retributiva del dirigente avvocato comunale

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare gli atti e documenti su cui si fonda riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto per violazione di legge in relazione alla disciplina contabile e al titolo del credito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    dedotto per nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la censura di motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza

  • art. 111, comma 6, Cost.

    invocato a sostegno del vizio di motivazione

  • d.lgs. 118/2011

    richiamato dal ricorrente in tema di contabilità finanziaria potenziata e impegno di spesa

  • d.lgs. 118/2011, allegato 4, par. 5.a

    richiamato dal ricorrente come parametro della contabilità finanziaria potenziata

  • art. 183 TUEL

    richiamato dal ricorrente in tema di impegno di spesa degli enti locali

  • art. 190 TUEL

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina contabile dell'ente locale

  • art. 13.3 regolamento dell'avvocatura comunale

    richiamato quale fonte interna della pretesa al compenso

  • art. 9, comma 6, L. 114/2014

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa

  • art. 1256 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non oggetto di una specifica applicazione nel merito

  • art. 107 TUEL

    richiamato dal ricorrente in relazione alle competenze dirigenziali

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il principio di autosufficienza impone al ricorrente di indicare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda la censura, riassumendone il contenuto essenziale o trascrivendone i passaggi rilevanti, non essendo sufficiente un generico richiamo.
  • Se si censura la valutazione di un atto amministrativo o documentale compiuta dal giudice di merito, occorre riportare nel ricorso il contenuto dell'atto in modo da consentire il controllo di legittimità; in difetto la doglianza è inammissibile.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o documentale, perché il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
  • La deduzione di omessa pronuncia deve specificare puntualmente quali capi o motivi di appello sarebbero rimasti privi di decisione, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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