Cassazione Penale, Sentenza n. 23800/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (detenuta)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, confermando il riconoscimento in favore di una detenuta di una somma a titolo di risarcimento per aver trascorso 1404 giorni in condizioni detentive ritenute inumane all'interno della casa circondariale di Torino. Secondo il ricorso ministeriale, il Tribunale avrebbe motivato in modo viziato perché aveva valutato solo il periodo in cui la detenuta disponeva di uno spazio individuale inferiore a tre metri quadrati, senza considerare adeguatamente i fattori compensativi che avrebbero potuto escludere la violazione dell'art. 3 CEDU: cella con finestre, servizi igienici riservati con acqua corrente, docce, assistenza medica 24 ore su 24, regime di celle aperte dalle 7.30 alle 20, possibilità di trascorrere quattro ore al giorno all'aperto e svolgimento di attività trattamentali e/o lavorative. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero della Giustizia. Ha rilevato che il mezzo proposto era formalmente dedotto come vizio di motivazione, ma il ricorso ex art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge. La Corte ha anche escluso che la motivazione del tribunale fosse solo apparente o mancante: il giudice di merito aveva infatti compiuto una valutazione complessiva delle condizioni detentive, richiamando correttamente i principi delle Sezioni Unite sui fattori compensativi nei casi di spazio detentivo inferiore a tre metri quadrati. Pur essendo presenti diversi elementi positivi, la durata molto lunga della detenzione, pari a 1404 giorni, impediva di ritenere superata la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU. Ne è conseguita la definitività della decisione favorevole alla detenuta.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.
ricorso ex art. 35 bis comma 4 bis Ord. pen.
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento in materia è ammesso solo per violazione di legge, non per vizio di motivazione.
art. 35-ter ord. pen.
È la norma sui rimedi risarcitori in favore di detenuti o internati che abbiano subito trattamenti in violazione dell'art. 3 CEDU.
art. 3 CEDU
La disponibilità di uno spazio individuale inferiore a tre metri quadrati fa sorgere una presunzione di violazione; tale presunzione può essere valutata alla luce di fattori compensativi e delle condizioni complessive di detenzione.
art. 125 c.p.p.
La motivazione è censurabile come violazione di legge solo se meramente apparente o mancante; nel caso concreto la motivazione era invece ampia e sostanziale.
Massime di principio
- Nel procedimento per i rimedi risarcitori previsti dall'ordinamento penitenziario, il ricorso per cassazione è ammesso nei limiti della violazione di legge; il vizio di motivazione, di regola, non è deducibile se non nei casi in cui la motivazione sia meramente apparente o del tutto mancante.
- Quando il giudice valuta la violazione dell'art. 3 CEDU per detenzione in spazi inferiori a tre metri quadrati, deve procedere a una valutazione complessiva delle condizioni detentive, considerando i fattori compensativi individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
- I fattori compensativi, quali breve durata della detenzione, dignitose condizioni carcerarie e sufficiente libertà di movimento o attività extra-cella, possono superare la presunzione di violazione solo se ricorrono congiuntamente e, comunque, vanno apprezzati unitamente alla durata concreta del trattamento.
- La lunga durata della detenzione in condizioni di spazio individuale inferiore alla soglia minima costituisce un elemento decisivo che può impedire di ritenere superata la presunzione di trattamento inumano o degradante anche in presenza di altri elementi positivi.
- La motivazione è solo apparente, e dunque censurabile come violazione di legge, non quando il giudice ometta una singola considerazione, ma solo quando manchi una reale argomentazione sul punto decisivo.
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