Cassazione Civile, Ordinanza n. 32101/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., dell'ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva respinto il suo precedente ricorso contro la sentenza della CTR Abruzzo che, riformando la decisione di primo grado, aveva confermato l'avviso di accertamento del Comune per il pagamento della TOSAP relativa agli anni d'imposta 2009-2013 per un elettrodotto. La società sosteneva che la Corte avrebbe commesso un errore di fatto nel ritenere insussistente la circostanza che la sua attività fosse strumentalmente necessaria all'erogazione di un pubblico servizio e quindi rientrante nell'agevolazione prevista dall'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446/1997 per le occupazioni permanenti effettuate da aziende di erogazione di pubblici servizi o da soggetti esercenti attività strumentali ai medesimi. Il Comune ha resistito, eccependo anche l'improcedibilità per mancato deposito di copia autentica del provvedimento impugnato; la Corte ha invece rilevato che tale copia era stata ritualmente depositata. La censura è stata dichiarata inammissibile perché, in realtà, mirava a contestare la valutazione giuridica e probatoria già compiuta dalla Corte nell'ordinanza revocanda, e non un mero errore percettivo o di svista materiale su un fatto pacifico e decisivo.
La decisione
La Corte ha disatteso l'eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune, ma ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che non è configurabile errore revocatorio quando il fatto dedotto sia stato oggetto di discussione tra le parti e di apprezzamento da parte del giudice, poiché in tal caso la doglianza investe un errore di giudizio e non una mera svista percettiva. Ha quindi confermato l'efficacia dell'ordinanza precedente, che aveva escluso l'applicabilità dell'agevolazione TOSAP all'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato come base normativa della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione; la revocazione è ammessa solo nei limiti dell'art. 395 c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve essere un errore di percezione o una svista materiale su un fatto decisivo, non già un errore di valutazione o di diritto.
art. 63, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 446 del 1997
“occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi”
La norma agevolativa ha natura speciale e va interpretata in modo rigorosamente letterale; si applica solo alle occupazioni strumentali all'effettiva erogazione di servizi pubblici in favore diretto degli utenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Accertata la soccombenza della ricorrente, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile solo quando la decisione di legittimità sia fondata su un errore di percezione: il fatto deve essere pacifico, decisivo e non oggetto di controversia tra le parti.
- Non integra errore revocatorio la censura che, sotto la veste dell'errore di fatto, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove o una diversa interpretazione giuridica della fattispecie già esaminata dal giudice.
- Le norme agevolative che derogano ai criteri ordinari di imposizione o determinazione di un canone devono essere interpretate restrittivamente e secondo il loro tenore letterale, senza applicazioni analogiche o estensive.
- Quando il legislatore collega un beneficio tariffario alla natura del servizio e alla sua erogazione diretta agli utenti, non è sufficiente la mera strumentalità dell'attività svolta in senso economico-organizzativo: occorre che ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma.
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