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Sentenza

Sentenza n. 147/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 5034/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05/12/2024.

Giustizia amministrativa202501486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'erogazione di buoni elettronici per complessivi euro 3.000,00 a un docente e euro 2.500,00 ciascuno agli altri due docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Tre docenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 5034/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il loro diritto a usufruire del beneficio economico annuale di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici indicati nel titolo, e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a erogare buoni elettronici di spesa per gli importi complessivi rispettivamente di euro 3.000,00, euro 2.500,00 ed euro 2.500,00. Il ricorso è stato fondato sull'inottemperanza dell'amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.: il titolo giudiziale era passato in giudicato e il termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, mediante il pagamento delle somme spettanti, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi su istanza della parte interessata entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l'incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né ostacolabile da disposizioni interne dell'amministrazione; che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico utilizzando l'apposito modulo; e che i ritardi nell'esecuzione del titolo e della sentenza possono determinare responsabilità amministrativa. Il commissario opera senza compenso, ritenendosi l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.403,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari costituisce, nel caso concreto, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste da tale legge, quando il commissario sia un dirigente dell'amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato, unitamente all'art. 26 c.p.a., per porre le spese di lite a carico dell'amministrazione soccombente.

  • d.m. n. 55/2014

    Utilizzato analogicamente per liquidare le spese in base ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari, considerando le fasi di studio e istruttoria/trattazione e lo scaglione di valore.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato contenente una condanna pecuniaria non viene eseguita dall'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare il pagamento integrale delle somme dovute.
  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta che provveda su istanza della parte vittoriosa.
  • L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nominato tra i dirigenti dell'amministrazione, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
  • Il commissario ad acta nominato nell'ambito del processo amministrativo telematico deve depositare gli atti esclusivamente tramite il fascicolo telematico e secondo la procedura PAT prevista per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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