Sentenza n. 7667/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: licenza ex art. 88 TULPS per l’esercizio di Videolottery, licenza ex art. 88 TULPS per la raccolta scommesse e titoli rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi ai medesimi locali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato le autorizzazioni rilasciate a un’impresa concorrente, deducendo, quanto alla licenza per Videolottery, la violazione delle circolari del Ministero dell’Interno, degli artt. 4 e 11-bis della legge regionale Lazio n. 5/2013 e dell’art. 99 TULPS, nonché eccesso di potere per manifesta illogicità, travisamento, contraddittorietà, carenza o erronea valutazione dei presupposti e difetto di istruttoria. Secondo la ricorrente, la Questura aveva erroneamente qualificato la richiesta come subentro o prosecuzione di un’attività preesistente, omettendo di verificare il rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili. L’attività precedente era stata infatti interrotta per un apprezzabile periodo, dopo la revoca delle precedenti licenze, e la nuova impresa aveva iniziato a operare soltanto nel 2025 con titoli nuovi. La ricorrente ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 8 TULPS, sostenendo che le licenze di polizia sono personali e non consentono un subentro. La controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso e il difetto di interesse, assumendo che le attività fossero distanti 1,2 km e rivolte a clientela diversa. Il TAR ha ritenuto tempestiva l’impugnazione, poiché la controinteressata non aveva provato rigorosamente la data di piena conoscenza degli atti; ha inoltre riconosciuto l’interesse della ricorrente limitatamente alla licenza VLT, mentre lo ha escluso quanto alla licenza per la raccolta scommesse.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività: per gli atti non direttamente destinati al ricorrente il termine decorre dalla piena conoscenza, la cui prova grava su chi eccepisce la tardività. La mera iscrizione dell’attività in un registro amministrativo pubblico non equivale a pubblicazione legale dell’atto e non fa decorrere automaticamente il termine di impugnazione. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile quanto alla licenza VLT, poiché le imprese operavano almeno in parte nello stesso settore, distavano 1,2 km e potevano attingere al medesimo bacino commerciale; non era necessario provare un danno concorrenziale concreto, essendo sufficiente prospettarne in modo non implausibile la potenzialità. È stato invece dichiarato inammissibile per difetto di interesse nella parte relativa alla licenza per la raccolta scommesse, non essendo emerso un rischio di interferenza economica tra le attività e non bastando il solo dato della vicinanza territoriale. Nel merito, il TAR ha annullato la licenza VLT e gli atti presupposti e connessi. L’amministrazione aveva applicato l’art. 11-bis della legge regionale Lazio n. 5/2013, ritenendo che l’attività fosse già esistente e quindi sottratta alla disciplina più restrittiva sulle distanze. Tuttavia, la deroga tutela situazioni effettivamente consolidate e richiede la continuità sostanziale dell’attività economica, non la mera pregressa destinazione funzionale dei locali. Nel caso concreto, le precedenti licenze erano state revocate, l’attività era rimasta chiusa per un periodo significativo, non risultava provata la continuità aziendale o una successione fisiologica e la nuova impresa aveva iniziato l’operatività con titoli nuovi. La Questura avrebbe quindi dovuto qualificare l’istanza come nuova attivazione e verificare il rispetto delle distanze previste dall’art. 4 della legge regionale n. 5/2013. Poiché tale verifica non era stata effettuata, sussistevano violazione di legge e difetto di istruttoria. Il TAR ha precisato che non poteva sostituirsi all’amministrazione nella valutazione delle distanze non ancora compiuta e ha rimesso alla Questura le successive valutazioni. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 41 c.p.a.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è legittimata passivamente perché sono stati impugnati anche suoi titoli autonomi, direttamente incidenti sulla posizione giuridica della ricorrente.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Per il soggetto non destinatario dell’atto, il termine per impugnare decorre dalla piena conoscenza; la data di adozione, notificazione o comunicazione dell’atto non è decisiva.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; pertanto, accertata l’illegittimità della mancata applicazione della disciplina sulle distanze, deve annullare l’atto e rimettere all’amministrazione la relativa valutazione.
art. 88 TULPS
La licenza abilita all’esercizio delle attività di gioco e raccolta scommesse, ma il suo rilascio deve rispettare anche la normativa regionale applicabile in materia di distanze.
art. 8 TULPS
La ricorrente ne ha invocato la natura personale delle licenze di polizia per contestare la configurabilità di un subentro; la sentenza non fonda tuttavia l’annullamento autonomamente su tale censura.
art. 99 TULPS
Richiamato dalla ricorrente insieme alla disciplina regionale e alle circolari ministeriali; la decisione fonda l’annullamento principalmente sulla violazione degli artt. 4 e 11-bis della legge regionale Lazio n. 5/2013 e sul difetto di istruttoria.
art. 4 legge regionale Lazio n. 5/2013
Prevede i limiti distanziometrici delle sale da gioco rispetto ai luoghi sensibili; deve essere verificato per le nuove attivazioni.
art. 11-bis legge regionale Lazio n. 5/2013
agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), e si applicano esclusivamente le limitazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b)
La deroga ai limiti più restrittivi opera solo per attività effettivamente esistenti e sostanzialmente continuative; non è sufficiente che i locali siano stati in passato destinati a una sala da gioco.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto normativo per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali delle parti.
Massime di principio
- La deroga ai limiti distanziometrici prevista per le sale da gioco già esistenti tutela attività economiche effettivamente in essere e situazioni consolidate; non può essere applicata sulla base della sola pregressa destinazione funzionale dei locali o della loro astratta idoneità a ospitare una sala da gioco.
- In assenza di continuità aziendale o di una successione fisiologica nell’esercizio dell’attività, la riattivazione di una sala da gioco dopo un’interruzione significativa deve essere trattata come nuova attivazione, con conseguente verifica dei limiti distanziometrici previsti dalla normativa regionale.
- L’amministrazione che rilascia una licenza di polizia per l’esercizio di attività di gioco deve verificare il rispetto della normativa regionale sulle distanze dai luoghi sensibili quando non ricorrono i presupposti della disciplina derogatoria; l’omissione di tale verifica integra violazione di legge e difetto di istruttoria.
- Per il titolare di un’attività commerciale, la vicinitas rilevante ai fini dell’impugnazione di un’autorizzazione concorrente si determina in rapporto al bacino commerciale e alla potenziale interferenza economica, non sulla base della sola distanza fisica; è sufficiente prospettare in modo non implausibile un pregiudizio concorrenziale potenziale.
- Il termine per impugnare un atto non direttamente destinato al ricorrente decorre dalla piena conoscenza, la cui tardività deve essere provata rigorosamente da chi la eccepisce; la mera iscrizione dell’attività in un registro amministrativo privo di funzione di pubblicità legale non equivale alla pubblicazione dell’atto impugnato.
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