Sentenza n. 3664/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3065/2024, depositata il 13.06.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato di mettere a disposizione la carta docente, o altro equipollente, per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3065/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente, o altro equipollente, per cinque anni scolastici, nella misura di euro 500,00 annui. La ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento dell'amministrazione. Il TAR ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che il Ministero non aveva effettuato neppure pagamenti parziali, né aveva contestato l'esistenza o l'ammontare del credito o fornito indicazioni sull'andamento della procedura. L'ottemperanza non è stata estesa alle spese di lite liquidate nel giudizio presupposto, distratte in favore del difensore, perché tale pagamento non era stato oggetto dell'azione proposta. È stata inoltre richiesta una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato all'amministrazione di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari a carico e spese dell'amministrazione inadempiente; l'incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il TAR ha escluso la penalità di mora richiesta, ritenendone manifestamente iniqua l'applicazione in considerazione del tempo trascorso e dell'entità delle somme. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni è decorso prima della proposizione dell'azione, rendendo procedibile l'accertamento dell'inottemperanza.
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di accertare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti a carico della pubblica amministrazione e l'amministrazione non ha eseguito, neppure parzialmente, la prestazione dovuta.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente all'assenza di prova dell'esecuzione, consente di accertare l'inottemperanza e ordinare il pagamento integrale.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, fissandone poteri e termine di esecuzione.
- La domanda di ottemperanza opera nei limiti oggettivi del titolo e delle richieste formulate nel giudizio: le spese di lite distratte in favore del difensore non sono comprese se il ricorrente non ne abbia chiesto l'esecuzione nel giudizio di ottemperanza.
- La penalità di mora può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
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