Sentenza n. 1554/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento della delibera di Giunta comunale n. 57 del 28.05.2025, nonché di tutti gli atti e i provvedimenti conseguenti, connessi e collegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera di Giunta comunale che ha revocato la precedente delibera e la convenzione relativa alla Via Ungaretti, disponendo la riapertura al traffico veicolare del tratto compreso tra i civici 1 e 12
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari frontisti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la riapertura al traffico veicolare di un tratto di strada privata, precedentemente destinato al passaggio pedonale e ciclabile e chiuso al transito veicolare mediante sbarra. Hanno dedotto: violazione degli artt. 11, comma 4, e 21-quinquies l. 241/1990 e dell'art. 1375 c.c.; difetto di istruttoria e carenza di motivazione, per l'assenza di relazioni o perizie comprovanti l'effettivo incremento del traffico; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e sviamento; impossibilità di revocare unilateralmente la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 11 l. 241/1990 senza il consenso dei contraenti; violazione dell'art. 1032 c.c.; violazione del Codice della strada e del d.m. 5 novembre 2001, per l'inadeguatezza della carreggiata, l'assenza di marciapiedi e pista ciclabile e la pericolosità della nuova intersezione; nonché contrasto con gli strumenti di pianificazione del traffico e della mobilità. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati e ha sostenuto la natura pubblica della strada e l'intervenuto acquisto per usucapione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, poiché l'accertamento incidentale della proprietà della strada e dell'eventuale servitù di uso pubblico era funzionale alla verifica della legittimità dell'atto comunale, ai sensi dell'art. 8 c.p.a. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati, rilevando che il provvedimento non individuava soggetti portatori di un interesse qualificato alla sua conservazione, ma richiamava esigenze riferite a una collettività indifferenziata. Nel merito ha accolto il secondo motivo, ritenendolo assorbente. La strada è rimasta di proprietà privata dei frontisti, non risultando alcun trasferimento al Comune mediante contratto, espropriazione, usucapione o altro titolo. La destinazione al passaggio pubblico è derivata dalla convenzione del 1997 o, comunque, dall'usucapione della relativa servitù, e non dall'ordinanza comunale del 1997. Pertanto, la delibera impugnata non poteva revocare la convenzione e incidere sulla servitù mediante un atto unilaterale. Inoltre, ai sensi dell'art. 1063 c.c., l'estensione e le modalità di esercizio della servitù sono determinate dal titolo: la servitù di passaggio ciclo-pedonale non comprendeva il transito veicolare e non poteva essere resa più gravosa dal Comune. L'iscrizione della strada negli elenchi comunali e le risultanze catastali non erano sufficienti a dimostrarne la proprietà pubblica. È stata quindi annullata la delibera impugnata e gli atti conseguenti. Spese compensate, con rimborso del contributo unificato ai ricorrenti.
Norme richiamate
art. 8 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere incidentalmente questioni relative a diritti soggettivi, quale la proprietà della strada o l'esistenza di una servitù, quando tale accertamento costituisca presupposto della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo.
art. 41 c.p.a.
Disciplina la notificazione del ricorso ai controinteressati; nel caso concreto il TAR ha escluso la necessità della notifica perché l'atto impugnato non individuava soggetti facilmente identificabili titolari di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto.
art. 11, comma 4, l. 241/1990
È stato invocato dai ricorrenti con riguardo alla natura convenzionale dell'atto e alla dedotta impossibilità di una revoca unilaterale della convenzione.
art. 21-quinquies l. 241/1990
È stato invocato in relazione alla revoca della precedente delibera e della convenzione, ma la decisione è stata definita sulla base dell'incapacità dell'atto amministrativo di incidere sulla servitù di fonte negoziale o usucapita.
art. 1032 c.c.
Esprime il principio di tassatività dei modi di costituzione delle servitù; in assenza dell'indennità prevista dalla legge e di un idoneo titolo, l'ordinanza comunale non ha costituito una servitù amministrativa.
art. 1053 c.c.
Richiamato per l'indennità dovuta in relazione alla costituzione della servitù; la sua mancata corresponsione ha concorso a escludere che i provvedimenti amministrativi avessero costituito il titolo della servitù.
art. 1063 c.c.
l'estensione e le modalità di esercizio della servitù sono determinate dal titolo
La servitù di passaggio ciclo-pedonale non comprende il passo carrabile; il Comune non poteva ampliare unilateralmente le modalità di esercizio consentendo il traffico veicolare.
art. 1375 c.c.
È stato invocato dai ricorrenti in relazione ai doveri di correttezza nell'esecuzione della convenzione, senza costituire la ratio decisiva della sentenza.
Massime di principio
- Quando la proprietà pubblica o privata di una strada costituisce soltanto il presupposto per valutare la legittimità di un provvedimento amministrativo, il giudice amministrativo può accertarla incidenter tantum ai sensi dell'art. 8 c.p.a., senza trasformare il giudizio in un'azione autonoma di accertamento dominicale.
- L'inclusione di una strada negli elenchi comunali ha natura dichiarativa e non costitutiva e, da sola, non dimostra né il trasferimento della proprietà al Comune né la demanialità del bene; allo stesso modo, le risultanze catastali non sono decisive, dovendosi verificare la situazione giuridica effettiva.
- Una servitù di uso pubblico su una strada privata può derivare da un titolo negoziale, dalla dicatio ad patriam o dall'usucapione; un provvedimento amministrativo non può costituire una servitù al di fuori dei modi previsti dalla legge e senza la corresponsione dell'indennità dovuta.
- L'estensione e le modalità di esercizio di una servitù sono determinate dal titolo: la servitù di passaggio pedonale o ciclo-pedonale non comprende, in assenza di uno specifico titolo, la servitù di passaggio carrabile e non può essere resa più gravosa mediante un atto amministrativo unilaterale.
- La notifica del ricorso ai controinteressati non è necessaria quando il provvedimento impugnato non individua, neppure agevolmente, soggetti titolari di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto, limitandosi a richiamare esigenze generiche di una collettività indifferenziata.
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