Sentenza n. 1590/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento 1) della determina dirigenziale n. 11/780 del 17.03.2025, notificata il 25.03.2025, con il n. 145645 di protocollo informatico, con la quale la Direzione Famiglia e Politiche Sociali del Comune di Catania ha modificato l’elenco delle associazioni ammesse a partecipare alla Consulta Comunale per la Disabilità, escludendo la ricorrente da quelle ammesse all’esito di apposita istruttoria; 2) della determina dirigenziale n. 11/2036 del 12.03.2024 di aggiornamento dell’elenco comunale delle associazioni componenti della Consulta Comunale per la Disabilità del Comune di Catania, sconosciuta alla ricorrente; 3) di qualsiasi altro atto o provvedimento precedente o successivo, comunque, presupposto, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dirigenziale che ha modificato l’elenco delle associazioni ammesse alla Consulta Comunale per la Disabilità, escludendo l’associazione ricorrente per la possibile sussistenza di un conflitto di interessi derivante da un rapporto contrattuale con il Comune
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato la determina di esclusione, nonché la precedente determina di aggiornamento dell’elenco e gli atti connessi, deducendo: incompetenza del dirigente, poiché l’esclusione avrebbe dovuto essere deliberata dall’Assemblea della Consulta ai sensi dell’art. 24 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 24 c.c.; difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, perplessità manifesta e travisamento, in quanto non sarebbero stati individuati elementi concreti idonei a configurare un conflitto di interessi; difetto di motivazione, in violazione dell’art. 3 l. 241/1990; violazione delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e omesso preavviso di rigetto ai sensi degli artt. 7 e seguenti l. 241/1990 e della normativa regionale; violazione della disciplina della revoca e dell’autotutela, richiamando l’art. 21-nonies e contestando l’assenza dei presupposti e dell’interesse pubblico richiesti per la rimozione dell’ammissione. Il Comune ha sostenuto la competenza della Direzione comunale in base al regolamento della Consulta, la configurabilità anche potenziale del conflitto di interessi in ragione dell’accreditamento dell’associazione per l’erogazione di servizi residenziali a disabili psichici, la sufficienza della motivazione e l’inapplicabilità del preavviso di rigetto ai procedimenti d’ufficio di secondo grado.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo di incompetenza, rilevando che il procedimento di costituzione e aggiornamento dell’elenco era stato sin dall’origine gestito dalla Direzione Famiglia e Politiche Sociali, la quale aveva adottato gli atti precedenti. In applicazione del principio del contrarius actus, la modifica dell’elenco spettava quindi allo stesso organo amministrativo titolare della competenza primaria, non all’Assemblea della Consulta; quest’ultima disponeva soltanto delle competenze espressamente previste dal regolamento, tra cui la revoca dei componenti del Comitato Direttivo, ma non l’esclusione delle associazioni dall’elenco. Ha poi ritenuto adeguatamente motivata e istruita l’esclusione: il rapporto contrattuale o di accreditamento tra l’associazione e il Comune, riferito a servizi residenziali per disabili psichici, poteva concretamente interferire con l’imparzialità della partecipazione dell’associazione a un organo chiamato a formulare pareri obbligatori, partecipare agli indirizzi politici e incidere sulle scelte comunali in materia di disabilità. Il conflitto di interessi poteva dunque essere anche potenziale, purché collegato a un nesso concreto tra il ruolo consultivo dell’associazione e il vantaggio derivabile dal rapporto contrattuale. Quanto alla partecipazione, il TAR ha riconosciuto che, trattandosi sostanzialmente della rimozione di un precedente atto favorevole, sarebbe stata in linea generale necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di ragioni d’urgenza adeguatamente esplicitate. Tuttavia, ha applicato l’art. 21-octies, comma 2, seconda parte, l. 241/1990, ritenendo dimostrato che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, alla luce della situazione di conflitto di interessi accertata. Ha escluso invece l’obbligo del preavviso di rigetto, poiché l’art. 10-bis l. 241/1990 opera nei procedimenti a istanza di parte e non nei procedimenti d’ufficio di secondo grado. Infine, ha ritenuto sufficiente la motivazione relativa alla revoca, osservando che l’esigenza di salvaguardare l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione costituisce la ragione di pubblico interesse connaturata all’accertamento di una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24 c.c.
L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi: l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
La disposizione non attribuisce all’Assemblea della Consulta il potere di escludere un’associazione dall’elenco comunale, poiché la Consulta non è l’organo amministrativo titolare del procedimento di costituzione e aggiornamento dell’elenco.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità e buon andamento giustifica la prevenzione di situazioni, anche potenziali, nelle quali l’interesse contrattuale di un’associazione possa interferire con il suo ruolo consultivo presso il Comune.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il rapporto tra la posizione dell’associazione e il possibile conflitto di interessi con le funzioni della Consulta.
art. 7 l. 241/1990
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato...
La comunicazione di avvio è in linea generale necessaria per gli atti di secondo grado che incidono su posizioni di vantaggio, salvo ragioni d’urgenza adeguatamente motivate.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è obbligatorio nei procedimenti a istanza di parte e non nei procedimenti d’ufficio di secondo grado.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La mancata comunicazione di avvio non comporta l’annullamento quando l’amministrazione dimostri che, alla luce dei presupposti sostanziali accertati, il contenuto dell’atto era vincolato nel risultato.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca può essere adottata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
La revoca, quale atto discrezionale di secondo grado, richiede una valutazione comparativa degli interessi e l’indicazione della prevalenza dell’interesse pubblico; tale interesse può risultare connaturato alla necessità di preservare l’imparzialità amministrativa in presenza di un conflitto di interessi.
art. 4 del Regolamento comunale della Consulta Comunale per la Disabilità
La Consulta Comunale per la Disabilità è composta dalle Associazioni che per espressa disposizione statutaria operino senza scopo di lucro in modo continuativo nel territorio del Comune di Catania a favore di persone disabili che non siano in conflitto di interessi con l’Ente comunale.
L’assenza di conflitto di interessi costituisce requisito di partecipazione alla Consulta e consente all’amministrazione competente di rivalutare la permanenza del requisito.
art. 3 del Regolamento comunale della Consulta Comunale per la Disabilità
Il ruolo consultivo della Consulta, comprendente pareri obbligatori sugli atti di programmazione e partecipazione agli indirizzi politici comunali in materia di disabilità, rende rilevante il possibile conflitto derivante da rapporti contrattuali con l’ente.
principio del contrarius actus
La riedizione del potere amministrativo, compresa la modifica o rimozione di un atto precedente, spetta di regola allo stesso organo titolare della competenza primaria che ha adottato l’atto originario.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione modifica o rimuove un precedente atto favorevole, la competenza alla riedizione del potere spetta, in applicazione del principio del contrarius actus, allo stesso organo amministrativo titolare della competenza primaria, salvo diversa attribuzione normativa o regolamentare.
- Un rapporto contrattuale o di accreditamento tra un’associazione e un ente pubblico può integrare un conflitto di interessi, anche solo potenziale, quando l’associazione partecipa a un organismo consultivo dotato di poteri o funzioni idonei a incidere sulle decisioni dell’ente nello stesso settore nel quale opera il rapporto contrattuale.
- La motivazione di un provvedimento di esclusione da un organismo consultivo è sufficiente se individua il rapporto contrattuale esistente e rende comprensibile il nesso tra tale rapporto, il ruolo consultivo dell’associazione e il possibile pregiudizio all’imparzialità dell’amministrazione; non è necessaria una dimostrazione di un’influenza già concretamente esercitata.
- La comunicazione di avvio del procedimento è, in linea generale, necessaria per l’adozione di un atto di secondo grado che incida su una posizione di vantaggio derivante da un precedente provvedimento, salvo ragioni d’urgenza adeguatamente motivate; tuttavia, la sua omissione non comporta l’annullamento quando l’amministrazione dimostri che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 riguarda i procedimenti a istanza di parte e non si applica ai procedimenti d’ufficio di secondo grado diretti a modificare o rimuovere un precedente provvedimento.
- Nella revoca di un precedente atto favorevole, l’interesse pubblico alla rimozione può essere ravvisato nella necessità di preservare l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione quando sia accertata una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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