Cassazione Penale, Sentenza n. 42582/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 15/03/2024 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione di euro 148.906,65 disposta nel procedimento di prevenzione relativo al coniuge Michele Labate. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto la Corte territoriale che il rimedio della revocazione sia proponibile solo per prove sopravvenute o incolpevolmente scoperte; contestava poi l'attribuzione alla ricorrente della colpa per la mancata allegazione in sede di merito della documentazione sulla liceità della provenienza delle somme, la ritenuta tardività della produzione documentale rispetto al termine di sei mesi previsto dall'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 e la valutazione di non decisività delle prove presentate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello di Catanzaro si è attenuta ai principi fissati dalle Sezioni Unite (sentenza Lo Duca), ritenendo che le prove rilevanti ai fini della revocazione siano solo quelle formatesi dopo la conclusione del procedimento o quelle preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la definitività. La documentazione prodotta dalla ricorrente era disponibile prima del provvedimento definitivo, pertanto la produzione tardiva è ascrivibile alla ricorrente ed è inutilizzabile per la revocazione; inoltre la documentazione era stata già considerata irrilevante dai giudici di merito. Il ricorso è dunque inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28
Stabilisce i presupposti e i termini per la revocazione della confisca di prevenzione: la revocazione è ammessa per prove sopravvenute o per prove preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la definitività; il termine di decadenza di sei mesi decorre dalla data in cui si verifica uno dei casi che consentono la revocazione (es. scoperta di nuova prova decisiva).
Sezioni Unite, sentenza Lo Duca n. 43668 del 26/05/2022
Principio di diritto interpretativo: la prova 'nuova' rilevante per la revocazione è quella formata dopo la conclusione del procedimento o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta; non rilevano prove deducibili e non dedotte nell'ambito del procedimento salvo dimostrazione di impossibilità per causa non imputabile. La valutazione della decisività va operata in prospettiva di vizio genetico del provvedimento definitivo.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità del ricorso, incluse la condanna alle spese processuali e l'eventuale pagamento di somme alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revocazione della confisca di prevenzione è ammessa solo se fondata su prove sopravvenute dopo la definitività del provvedimento o su prove preesistenti ma incolpevolmente scoperte successivamente; prove accessibili prima ma non dedotte generalmente non consentono la revocazione.
- Il termine di sei mesi previsto dall'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 decorre dal momento in cui si verifica la circostanza che legittima la revocazione (es. scoperta della nuova prova); documenti già in possesso dell'istante prima del provvedimento non interrompono tali termini e la loro produzione tardiva è inammissibile salvo grave causa non imputabile.
- Se in sede di merito i giudici hanno già valutato e ritenuto irrilevanti determinati documenti, la stessa documentazione non può essere impiegata per scalfire il giudicato tramite istanza di revocazione, salvo che emerga una novità effettiva e non deducibile prima.
- L'onere di allegazione e di tempestiva deduzione degli elementi favorevoli grava sul ricorrente; per superare l'inammissibilità è necessario dimostrare l'impossibilità di deduzione per causa a lui non imputabile.
- In caso di inammissibilità dell'istanza di revocazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende, dunque valutare attentamente la tempestività e la natura 'nuova' delle prove prima di proporre l'istanza.
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