Cassazione Penale, Ordinanza n. 39264/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio con concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a un reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente. Dal testo risulta che, nel concordato in appello, l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di appello salvo quello sul trattamento sanzionatorio. In cassazione sono stati comunque dedotti motivi che la Corte ritiene non consentiti: doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e su vizi della pena non incidenti sull'illegalità della stessa, cioè non perché la pena sia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e di rinuncia ai motivi di appello, non possano essere proposte in cassazione doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a mere censure sulla quantificazione della pena, salvo il caso di illegalità della pena stessa. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello; la rinuncia ai motivi di appello delimita i motivi deducibili in cassazione.
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non può essere dedotta in cassazione quando il ricorso investa motivi rinunciati nel concordato in appello.
in caso di inammissibilità del ricorso seguono le pronunce conseguenti, comprese spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello comporta che in cassazione non possano essere riproposte censure riferite ai motivi rinunciati.
- In sede di ricorso per cassazione contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello, non è deducibile la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se ciò si traduce nella riproposizione di questioni ormai precluse dalla rinuncia.
- Le doglianze sulla determinazione della pena sono ammissibili solo se denunciano un'illegalità della pena, ossia una sanzione fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non basta contestarne la mera quantificazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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