Cassazione Civile, Ordinanza n. 22694/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo alla TARSU per gli anni dal 2006 al 2011, emesso in relazione alla superficie tassabile di un immobile. Il contribuente ha impugnato l’atto contestando: la utilizzabilità di una planimetria e di altri documenti prodotti tardivamente dalla controparte nel primo grado; la mancata valutazione di una consulenza tecnica d’ufficio proveniente da altro giudizio, che avrebbe rideterminato la superficie imponibile; l’erronea applicazione del regolamento comunale in ordine all’individuazione della superficie tassabile; la sussistenza del tributo per gli anni 2010 e 2011, assumendo che la disciplina transitoria fosse cessata dal 1° gennaio 2010; e la decadenza dell’azione accertativa per l’anno 2006. I motivi di ricorso sono stati articolati come violazioni di legge, norme processuali e, in parte, omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato, in sintesi, che nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, senza i limiti dell’art. 345 c.p.c.; che la tardiva produzione in primo grado non impedisce la valutazione del documento in appello se acquisito al fascicolo; che le doglianze sulla superficie tassabile erano inammissibili perché nuove e, in ogni caso, la consulenza tecnica di altro giudizio non può supplire alle carenze allegatorie della parte; che la pretesa TARSU per gli anni 2010 e 2011 era ancora sorretta dalla disciplina transitoria e dalle norme che avevano mantenuto in vita i regolamenti comunali vigenti; e che, quanto alla decadenza, mancava una censura idonea sull’accertamento in fatto relativo al dies a quo, individuato nel 20 gennaio 2007. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2967 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma sull’onere della prova, ma la Corte non ne ricava una regola diversa rispetto ai principi processuali tributari applicati al caso.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
È richiamato per il deposito documentale nel processo tributario; la Corte lo considera compatibile con la produzione documentale anche in appello, nei limiti del rito tributario.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2
Consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario, con prevalenza sulla disciplina ordinaria dell’art. 345 c.p.c.
art. 345 c.p.c.
Non trova applicazione nel processo tributario per la produzione di documenti in appello, per effetto del principio di specialità del rito fiscale.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1
Richiamato in relazione alle spese, ma la Corte osserva che il giudice di merito ha già compensato le spese del grado di appello.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente insieme alle norme processuali, senza che la Corte ne desuma un autonomo rilievo decisivo.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
Invocato in relazione alla consulenza tecnica e alla valutazione delle prove nel processo tributario.
artt. 5, 8, 10, 12 e 13 del regolamento comunale
Richiamati per l’esclusione di alcune superfici dalla base imponibile, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
art. 23 Cost.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla pretesa carenza di base legale del prelievo per gli anni 2010 e 2011.
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
Ha istituito la TIA 1 e previsto la soppressione della TARSU a decorrere dalla fine del regime transitorio; la Corte ne ricostruisce la portata transitoria.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Normativa istitutiva della TARSU e della denuncia dei locali tassabili; la Corte la utilizza per ricostruire il regime del tributo e la decadenza.
d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11
Disciplina il regime transitorio di passaggio alla tariffa, con durata massima pluriennale; la Corte afferma che tale regime ha mantenuto in vita la disciplina TARSU e i regolamenti comunali.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, commi 1, 6 e 11
La Corte interpreta la norma come conservativa delle discipline regolamentari vigenti sino ai nuovi regolamenti e come prorogativa della continuità normativa del sistema previgente.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i)
È richiamato per la clausola di continuità tra vecchia e nuova disciplina, a evitare soluzioni di continuità nel passaggio normativo.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, comma 46
È indicato come norma istitutiva della TARES e come momento finale di soppressione dei prelievi precedenti sui rifiuti urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 5, comma 2-quater
La Corte lo interpreta come conferma che, alla data indicata, l’effetto abrogativo del precedente assetto non si era ancora definitivamente prodotto.
l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e 171
È applicata la regola decadenziale per l’azione accertativa, con decorrenza collegata al momento di presentazione della denuncia o, in caso di omessa denuncia, al diverso dies a quo individuato dalla giurisprudenza.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70, comma 1
La denuncia dei locali tassabili va presentata entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione; la Corte usa tale norma per individuare il dies a quo della decadenza.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71
Richiamato dal ricorrente in relazione alla decadenza e all’operatività della pretesa per l’anno 2006.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è consentita in via ampia dall’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 e prevale sulla disciplina ordinaria dell’art. 345 c.p.c.; il documento tardivamente prodotto in primo grado può comunque essere valutato dal giudice d’appello se acquisito al fascicolo.
- La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio e non può essere utilizzata per colmare le carenze di allegazione e prova della parte; se la questione è nuova o non adeguatamente introdotta, la censura è inammissibile.
- Nel processo tributario il principio di non contestazione opera solo sul piano probatorio e nei limiti della disponibilità del rapporto, ma la parte che lo invoca deve indicare specificamente dove e come la non contestazione si sarebbe verificata.
- La disciplina della TARSU è rimasta operativa nel periodo transitorio delineato dalla normativa di settore e dai regolamenti attuativi; la sopravvenienza delle successive tariffe sui rifiuti non elimina automaticamente la pretesa per gli anni coperti dal regime transitorio.
- In tema di decadenza dall’accertamento TARSU, occorre distinguere tra occupazione/detenzione già in corso all’inizio del periodo d’imposta e occupazione iniziata successivamente, poiché il dies a quo del termine decadenziale varia in funzione di tale dato fattuale.
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