Sentenza del 06/11/2019 n. 28542 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava cinque cartelle di pagamento il cui mancato pagamento aveva determinato un preavviso di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973. In Cassazione denunciava, tra l'altro, la contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo della sentenza della CTR: la motivazione sembrava respingere l'appello, mentre il dispositivo dichiarava di accoglierlo e annullava una cartella che, peraltro, non risultava tra quelle impugnate. Venivano inoltre lamentati l'omesso esame delle eccezioni relative alla notifica delle cartelle, la carenza di motivazione degli atti e l'omessa considerazione di una parziale rinuncia del concessionario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, qualificando correttamente la censura come nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sebbene la ricorrente avesse indicato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. L'errore nella rubrica del motivo non ha comportato l'inammissibilità, poiché il contenuto della censura consentiva di individuare agevolmente il vizio denunciato. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, affinché accerti la correttezza delle notifiche delle cartelle dalle quali era derivato il fermo amministrativo e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86
preavviso di fermo amministrativo
Il mancato pagamento delle cartelle può condurre all'iscrizione del fermo amministrativo, ma la legittimità della misura presuppone la validità delle cartelle e delle relative notifiche.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
La contraddittorietà insanabile tra motivazione e dispositivo integra un vizio processuale riconducibile alla nullità della sentenza.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
La ricorrente aveva indicato questa disposizione, ma la Corte ha riqualificato la censura come nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Statuto dei diritti del contribuente
La contribuente ne aveva denunciato la violazione per la carenza di motivazione degli atti impugnati; tale questione non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Cassazione civile, sentenza n. 14026 del 3 agosto 2012
l'erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l'inammissibilità
La qualificazione giuridica del motivo dipende dal contenuto effettivo delle argomentazioni, non soltanto dalla norma indicata nella rubrica.
Massime di principio
- Quando motivazione e dispositivo di una sentenza sono incompatibili e non consentono di individuare con certezza la decisione effettivamente adottata, la sentenza può essere nulla e deve essere cassata.
- L'indicazione errata della norma processuale nella rubrica di un motivo non rende automaticamente inammissibile il ricorso, se le argomentazioni espongono chiaramente il vizio denunciato e consentono alla Corte di riqualificarlo.
- Il giudice deve pronunciarsi sulle specifiche eccezioni rilevanti, soprattutto su quelle relative alla validità della notifica degli atti presupposti a una misura cautelare o esecutiva.
- Un provvedimento non può validamente decidere su un atto diverso da quelli effettivamente impugnati; l'annullamento di una cartella estranea al giudizio evidenzia un possibile errore decisorio e può imporre il rinnovo della valutazione.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente il definitivo annullamento delle cartelle o del fermo: il giudice del rinvio dovrà riesaminare la correttezza delle notifiche e le altre questioni ancora rilevanti.
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