Cassazione Civile, Ordinanza n. 31161/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia traeva origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa alla TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012, per l’importo complessivo di euro 9.131,68. Il contribuente aveva già visto rigettato l’appello dalla Commissione tributaria regionale della Campania. In Cassazione, tuttavia, il ricorso non è stato ritualmente seguito dal deposito secondo le forme richieste: la Corte rileva che il ricorrente non si è costituito mediante deposito del ricorso notificato alle controparti ai sensi dell’art. 369 c.p.c. È stata quindi formulata dal consigliere delegato una proposta di definizione accelerata per improcedibilità del ricorso; la proposta è stata comunicata alla sola controricorrente costituita, che non ha chiesto la decisione nel termine di legge. La causa è stata quindi trattata come ricorso rinunciato per mancata istanza di decisione.
La decisione
La Corte non entra nel merito della pretesa tributaria né della decisione di merito della CTR. Dà atto che, dopo la comunicazione della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente non ha presentato l’istanza di decisione entro quaranta giorni; pertanto il ricorso si intende rinunciato e il procedimento viene dichiarato estinto. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili e manifestamente infondati
La proposta del consigliere delegato può essere formulata quando si ravvisi improcedibilità; se la parte ricorrente non chiede la decisione entro quaranta giorni, il ricorso si intende rinunciato.
art. 391 c.p.c.
In caso di mancata istanza di decisione a seguito della proposta accelerata, la Corte provvede come per rinuncia al ricorso.
art. 369 c.p.c.
Il mancato rituale deposito del ricorso notificato alle controparti integra la mancanza di costituzione del ricorrente rilevante nel procedimento.
art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La disciplina del novellato art. 380-bis c.p.c. è applicabile al caso esaminato.
art. 96 c.p.c.
La Corte richiama la previsione sanzionatoria collegata alla definizione del giudizio in conformità alla proposta, ma nel caso concreto non applica tale disciplina perché il procedimento si estingue per rinuncia.
Massime di principio
- Nel procedimento di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., se la proposta del consigliere delegato è comunicata alle parti e la parte ricorrente non presenta istanza di decisione nel termine di quaranta giorni, il ricorso si considera rinunciato.
- La mancata rituale costituzione del ricorrente mediante deposito del ricorso notificato alle controparti può condurre alla declaratoria di improcedibilità o comunque alla definizione in rito del giudizio, senza esame del merito.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia conseguente alla mancata istanza di decisione, la Corte provvede anche sulle spese, applicando il criterio della soccombenza.
- Il procedimento accelerato introdotto dalla riforma trova applicazione ai giudizi pendenti secondo la disciplina transitoria richiamata dalla Corte.
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