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Ordinanza

Ordinanza n. 2827/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma ​dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 00526/2026, resa tra le parti;​

Giustizia amministrativa202605407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la determinazione comunale conclusiva negativa della conferenza di servizi relativa all’istanza di PAS per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia, chiedendo la sospensione degli effetti della determinazione comunale del 5 febbraio 2026, n. 5, con cui il Comune di Bulciago aveva concluso negativamente la conferenza di servizi sull’istanza di PAS. Il provvedimento comunale era fondato su una pluralità di ragioni autonome: l’inidoneità dell’area per la fascia di rispetto relativa al bene culturale denominato Oratorio di San Francesco, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021 e sulla base del parere della Soprintendenza; il parere negativo della Soprintendenza, anche per il rischio archeologico; criticità geologiche, idrauliche e sismiche segnalate dal geologo comunale e ritenute non superate dalle integrazioni documentali; profili ambientali connessi all’impatto acustico segnalati da ARPA; incompletezza della documentazione prodotta durante la conferenza di servizi; tardivo deposito di parte delle integrazioni, oltre la scadenza del termine istruttorio. La società ha contestato la fondatezza di tali ragioni e ha invocato anche la normativa sopravvenuta sui finanziamenti PNRR destinati alle comunità energetiche rinnovabili, chiedendo una tutela cautelare in forma di remand, ossia il riesame dell’istanza alla luce dell’attività istruttoria già svolta. In udienza il difensore ha dichiarato che la società aveva presentato un’istanza di proroga del termine per la conclusione degli accordi con il GSE.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato, per l’esito, il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. Il Collegio ha ritenuto che la fondatezza delle plurime ragioni poste a base della determinazione comunale dovesse essere esaminata nella sede propria di merito, non risultando definibile nella fase cautelare. Ha tuttavia escluso l’attualità delle esigenze cautelari, rilevando che anche la normativa sopravvenuta richiamata nell’appello fissava al 30 giugno 2026 il termine per la conclusione degli accordi tra beneficiario e GSE necessari per accedere ai fondi PNRR. La presentazione di un’istanza di proroga non ha consentito una diversa valutazione, poiché la proroga non è automatica e richiede la verifica di comprovate difficoltà procedurali o amministrative; inoltre, la tutela richiesta mediante remand appariva difficilmente compatibile con il termine di proroga di sessanta giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 20 d.lgs. 199/2021

    È stato richiamato dall’amministrazione quale base della valutazione di inidoneità dell’area in relazione alla fascia di rispetto del bene culturale.

  • art. 27 d.l. n. 19/2026, convertito nella legge n. 50/2026

    Ha modificato il regime attuativo dei finanziamenti PNRR destinati alle comunità energetiche rinnovabili; secondo il giudice, fissa comunque al 30 giugno 2026 il termine per la conclusione degli accordi tra beneficiario e GSE e prevede una proroga non automatica, subordinata a comprovate difficoltà procedurali o amministrative, per sessanta giorni.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, quando il provvedimento amministrativo impugnato è fondato su una pluralità di ragioni autonome e la loro fondatezza richiede una complessa verifica istruttoria, il giudice può rinviare l’esame puntuale delle censure alla sede di merito, senza anticipare la decisione sulla legittimità dell’atto.
  • L’attualità delle esigenze cautelari deve essere valutata alla luce dei termini normativi sopravvenuti rilevanti per l’utilità concreta della misura richiesta; la mera pendenza di un termine o la sua scadenza non giustificano la tutela cautelare se l’interesse dedotto non è più attuale.
  • La richiesta di proroga di un termine amministrativo non rende di per sé attuale l’esigenza cautelare quando la proroga è subordinata alla verifica discrezionale di comprovate difficoltà procedurali o amministrative e non opera automaticamente.
  • Una tutela cautelare in forma di remand, diretta al riesame di un’istanza dopo una complessa attività istruttoria, deve essere valutata anche in rapporto ai tempi normativamente previsti per l’eventuale proroga; può essere negata quando il riesame non risulti concretamente compatibile con tali tempi.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliConferenza di serviziTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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