Tribunale, Ordinanza T-100/22
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 7 marzo 2023. — Ciar SpA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità ‑ Non luogo a statuire. — Causa T-100/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso incidentale proposto da Motion SpA in una controversia sul disegno o modello comunitario "dispositivo di movimentazione". Ha ritenuto che la società non avesse interesse ad agire, poiché la commissione di ricorso dell’EUIPO aveva già accolto integralmente le sue richieste annullando la decisione di nullità e respingendo la domanda di nullità. Ha inoltre chiarito che, in sede di ricorso ex articolo 263 TFUE, non sono ammissibili conclusioni meramente confermative e che i motivi del ricorso incidentale non possono essere considerati parte del controricorso.
Irricevibilità del ricorso incidentale in materia di disegno o modello comunitario per mancanza di interesse ad agire e per conclusioni non proponibili in sede di ricorso ex articolo 263 TFUE
La questione giuridica
Se l’interveniente, risultata vittoriosa dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO che ha annullato la decisione di nullità e respinto la domanda di nullità del disegno o modello, avesse interesse ad agire per proporre ricorso incidentale volto, in via principale, alla riforma della motivazione della decisione impugnata, in subordine alla sua conferma e, in estremo subordine, alla trasposizione dei motivi del ricorso incidentale nel controricorso; e se tali conclusioni fossero ammissibili nel quadro del controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE e del regolamento di procedura del Tribunale.
Principio di diritto
Nel ricorso avverso una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, il ricorso incidentale è irricevibile se la parte ricorrente non dimostra un interesse ad agire attuale e concreto: se la decisione impugnata ha già accolto integralmente le sue richieste, non basta il dissenso sulla motivazione né un pregiudizio ipotetico derivante da un’eventuale futura riforma della decisione da parte del Tribunale. Inoltre, nel controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE il Tribunale non può pronunciare sentenze confermative e le conclusioni del ricorso incidentale possono mirare solo all’annullamento o alla riforma della decisione impugnata; i motivi del ricorso incidentale non possono essere automaticamente trasferiti nel controricorso, perché ricorso incidentale e controricorso sono atti distinti.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 182 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Irricevibilità del ricorso incidentale in materia di disegno o modello comunitario per mancanza di interesse ad agire e per conclusioni non proponibili in sede di ricorso ex articolo 263 TFUE
L’ordinanza riguarda un ricorso principale di Ciar SpA contro una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un disegno o modello comunitario registrato, nonché un ricorso incidentale proposto dall’interveniente Motion SpA. Il Tribunale decide in via preliminare sull’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EUIPO nei confronti del ricorso incidentale.
Fatti e iter amministrativo
Ciar SpA aveva chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità di un disegno o modello registrato relativo a un "dispositivo di movimentazione", destinato ad essere applicato a divani e poltrone. La domanda di nullità era fondata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli da 4 a 6 e con l’articolo 8 del medesimo regolamento. La divisione di annullamento aveva accolto la domanda e dichiarato la nullità del disegno o modello. Motion SpA aveva impugnato tale decisione dinanzi all’EUIPO, e la terza commissione di ricorso aveva poi annullato la decisione della divisione di annullamento e respinto la domanda di nullità.
Oggetto del giudizio davanti al Tribunale
Dinanzi al Tribunale, Ciar SpA proponeva un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della commissione di ricorso. Motion SpA, interveniente, presentava a sua volta un ricorso incidentale fondato sull’articolo 182 del regolamento di procedura, chiedendo:
- in via principale, la riforma della decisione impugnata in alcuni punti;
- in subordine, la conferma della decisione impugnata;
- in via ulteriormente subordinata, che i motivi del ricorso incidentale fossero considerati parte integrante del controricorso nel procedimento principale.
Questione dell’interesse ad agire
Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 4, del regolamento n. 6/2002, il ricorso al Tribunale è proponibile da una parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso solo se la decisione non ha accolto le sue richieste. Applicando tale criterio, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva accolto il ricorso di Motion SpA contro la decisione della divisione di annullamento e aveva respinto la domanda di nullità proposta da Ciar SpA: pertanto, le richieste di Motion SpA risultavano integralmente soddisfatte.
Il fatto che la commissione di ricorso non avesse seguito tutti gli argomenti difensivi di Motion SpA non è sufficiente a fondare un interesse ad agire. Inoltre, il possibile pregiudizio derivante da una futura riforma della decisione da parte del Tribunale è qualificato come situazione giuridica futura e incerta, quindi inidonea a fondare l’ammissibilità del ricorso. Ne deriva l’irricevibilità del primo capo di conclusioni del ricorso incidentale.
Inammissibilità delle conclusioni meramente confermative
Quanto al secondo capo di conclusioni, con cui Motion SpA chiedeva la conferma della decisione impugnata, il Tribunale ricorda che nel controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE esso non è competente a pronunciare sentenze confermative. Inoltre, l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura limita le conclusioni del ricorso incidentale alla domanda di annullamento o di riforma della decisione impugnata. Tale capo di conclusioni viene quindi respinto per incompetenza.
Impossibilità di trasporre i motivi del ricorso incidentale nel controricorso
Il Tribunale respinge anche la richiesta, formulata in via estrema, di considerare i motivi del ricorso incidentale come parte integrante del controricorso. Ricorso incidentale e controricorso sono atti distinti, come confermato dall’articolo 182, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che impone la proposizione del ricorso incidentale con atto separato. Ne consegue che i motivi formulati nel ricorso incidentale non possono essere automaticamente ricondotti al controricorso nel giudizio principale.
Decisione e spese
Accolta l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EUIPO, il Tribunale respinge integralmente il ricorso incidentale di Motion SpA. La società interveniente è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da Ciar SpA; l’EUIPO sopporta le proprie spese, poiché la sua domanda sulle spese era subordinata alla celebrazione dell’udienza, che non viene disposta.
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