Tribunale, Sentenza T-763/21
Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 8 March 2023. — SE v European Commission. — Civil service – Members of the temporary staff – Recruitment – Commission’s pilot programme for recruiting junior administrators – Rejection of application – Eligibility conditions – Criterion of a maximum of three years of professional experience – Equal treatment – Discrimination based on age. — Case T-763/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di un membro del personale temporaneo della Commissione escluso dal programma pilota JPP per mancanza del requisito del massimo di tre anni di esperienza professionale. Ha ritenuto che tale requisito comporti una discriminazione indiretta di età, ma che sia giustificato e proporzionato alla luce degli obiettivi di politica del personale e di formazione perseguiti dalla Commissione. Sono state dichiarate irricevibili alcune censure relative a regole del programma non connesse alla decisione di rigetto e, caduto il motivo principale, è stata respinta anche la domanda risarcitoria.
Impugnazione del rigetto di candidatura al programma pilota della Commissione per junior administrators, con contestazione del criterio di ammissione basato su un massimo di tre anni di esperienza professionale per presunta discriminazione indiretta fondata sull'età
La questione giuridica
Se il criterio di ammissione al programma JPP che richiede un massimo di tre anni di esperienza professionale integri una discriminazione, in particolare indiretta, basata sull'età vietata dal diritto dell'Unione e dallo статuto del personale; se tale criterio sia giustificato da obiettivi legittimi di politica del personale e proporzionato; se il ricorso potesse inoltre fondarsi su altre illegittimità del programma non direttamente collegate alla decisione impugnata; se la DG competente fosse legittimata ad adottare il criterio contestato.
Principio di diritto
Il Tribunale ha deciso che il criterio del bando della Commissione che riserva il programma JPP ai candidati con non più di tre anni di esperienza professionale realizza una differenza di trattamento indirettamente fondata sull'età, ma essa è giustificata da obiettivi legittimi di politica del personale e di formazione professionale, in particolare il ringiovanimento equilibrato del personale e l'integrazione di risorse junior, ed è proporzionata perché limita l'accesso in funzione dell'esperienza e non dell'età anagrafica. Ne consegue che il criterio è conforme all'articolo 1d, paragrafo 6, dello Statuto e che il rigetto della candidatura è legittimo; sono inoltre irricevibili le censure rivolte a disposizioni del programma non direttamente collegate alla decisione impugnata, mentre il danno lamentato non è risarcibile in mancanza di illegittimità dell'atto presupposto.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 1d dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 29 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
- Articolo 9 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
- Articolo 10, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
- Articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Direttiva 2000/78/CE
Rigetto della candidatura al programma JPP e presunta discriminazione di età
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 270 TFUE proposto da un membro del personale temporaneo della Commissione contro il rigetto della sua candidatura al programma pilota "Junior Professionals Programme" (JPP), destinato al reclutamento di junior administrators. Il ricorrente contestava il criterio del bando che limitava l'ammissione ai candidati con non più di tre anni di esperienza professionale, ritenendolo discriminatorio per età e fonte di danni patrimoniali.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente era entrato in servizio presso la Commissione nel 2018 come membro del personale temporaneo in grado AST 3, con contratto poi prorogato fino al 2023. Dopo la pubblicazione, nel marzo 2021, dell'invito a manifestare interesse per il JPP, egli presentava la propria candidatura, che veniva respinta con decisione del 23 aprile 2021 per ineligibilità. Successivamente presentava reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, respinto dalla Commissione con decisione del 27 agosto 2021.
Oggetto del ricorso e delimitazione dell'atto impugnato
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione di rigetto della candidatura e, se del caso, della decisione di rigetto del reclamo, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale ricorda che il reclamo amministrativo e la sua decisione di rigetto fanno parte di una procedura complessa e che, salvo eccezioni, il ricorso mira all'atto lesivo iniziale. Nel caso di specie, la decisione sul reclamo si limitava a confermare e precisare la motivazione del rigetto iniziale; pertanto, l'atto lesivo è stato individuato nella sola decisione che respingeva la candidatura.
Questioni giuridiche esaminate
Nel merito, il ricorrente invocava tre motivi:
- discriminazione basata sull'età in violazione dell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta, dell'articolo 1d dello Statuto e dell'articolo 10, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti;
- sviamento di potere e incompetenza della DG Risorse umane e sicurezza nell'introdurre il criterio dei tre anni;
- illegittimità del bando JPP. Il Tribunale ha inoltre esaminato l'eccezione di irricevibilità di alcune censure che riguardavano disposizioni del programma diverse dal criterio di ammissione effettivamente applicato nella decisione impugnata.
Ammissibilità delle censure di illegittimità
Richiamando l'articolo 277 TFUE e la giurisprudenza sulla portata dell'eccezione di illegittimità, il Tribunale ha precisato che possono essere contestate solo le disposizioni dell'atto generale che costituiscono la base giuridica della decisione individuale o che sono connesse direttamente ad essa. Per questa ragione, sono state dichiarate irricevibili le censure rivolte alle regole del JPP relative ai diritti riconosciuti ai partecipanti, nonché quelle che contestavano, in astratto, l'assetto contrattuale del programma ai sensi degli articoli 2 e 9 del CEOS o il ricorso all'articolo 29 dello Statuto. Tali disposizioni, infatti, non costituivano la base della decisione di rigetto della candidatura e non avevano un nesso giuridico diretto con essa.
Discriminazione indiretta fondata sull'età
Nel valutare la legittimità del criterio dei tre anni di esperienza, il Tribunale ha ritenuto che esso trattasse in modo meno favorevole i candidati con maggiore esperienza e che, in pratica, colpisse soprattutto le persone più anziane. Pur non facendo riferimento espressamente all'età, il requisito è stato qualificato come discriminazione indiretta fondata sull'età. Tale conclusione è stata rafforzata dai dati del programma, dai quali risultava un'età media dei partecipanti pari a 26,7 anni e l'assenza di partecipanti di età superiore a 33 anni al momento dell'accettazione della candidatura.
Giustificazione ai sensi dell'articolo 1d, paragrafo 6, dello Statuto
Il Tribunale ha poi verificato se la differenza di trattamento fosse giustificata da obiettivi legittimi e proporzionata. Dalla documentazione del JPP emergevano due obiettivi principali: da un lato, favorire una composizione più equilibrata del personale della Commissione, includendo risorse junior e contribuendo al ringiovanimento del servizio; dall'altro, offrire una formazione professionale e un migliore inserimento nel funzionamento dell'istituzione. Tali obiettivi sono stati considerati legittimi e di interesse generale nel quadro della politica del personale, in linea con l'articolo 1d, paragrafo 6, dello Statuto e con i principi ricavabili anche dalla direttiva 2000/78/CE, richiamata come fonte di ispirazione e non come fonte vincolante diretta per le istituzioni.
Proporzionalità del criterio dei tre anni
Quanto alla proporzionalità, il Tribunale ha osservato che il criterio si fonda sull'esperienza professionale e non sull'età anagrafica, limitando così gli effetti pregiudizievoli della selezione. Ha inoltre rilevato che l'età media dei partecipanti al JPP era inferiore a quella dei candidati nelle competizioni AD 5 generali EPSO e che tre anni di esperienza corrispondevano sostanzialmente al livello di esperienza che la Commissione riteneva coerente con l'accesso al grado AD 5. Ne è derivato che il criterio non eccedeva quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti.
Rigetto dei motivi su sviamento di potere e incompetenza
Il Tribunale ha respinto anche il motivo relativo allo sviamento di potere e alla pretesa incompetenza della DG Risorse umane e sicurezza. La misura era stata adottata nell'ambito del mandato conferito da decisioni della Commissione richiamate nel fascicolo, le quali facevano espresso riferimento alla nota interna PERS(2018) 38/2, che prevedeva la selezione di candidati con un massimo di tre anni di esperienza. Pertanto, l'introduzione del criterio era stata considerata rientrante nella competenza dell'unità amministrativa competente e non viziata da difetto di potere.
Domanda risarcitoria
La domanda di risarcimento era fondata sulla perdita di chance di ottenere un contratto da membro del personale temporaneo in grado AD 5 e di accedere in futuro a concorsi interni riservati agli AD. Il Tribunale ha applicato il principio secondo cui, quando il danno dedotto deriva dall'atto la cui annullamento è chiesto, il rigetto della domanda di annullamento comporta normalmente il rigetto della domanda risarcitoria. Poiché la decisione di rigetto della candidatura è stata ritenuta legittima, è stata respinta anche la domanda di risarcimento.
Dispositivo
Il Tribunale ha quindi respinto integralmente il ricorso e condannato il ricorrente alle spese.
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