Tribunale, Sentenza T-172/22
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 8 March 2023. — Salim Selahaddin Gönenç v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark TERMORAD ALUMINIUM PANEL RADIATOR – Earlier Benelux word mark THERMRAD – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-172/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Solar A/S alla registrazione del marchio TERMORAD ALUMINIUM PANEL RADIATOR. Pur rilevando un errore del Board of Appeal sul livello di attenzione del pubblico, il Tribunale ha ritenuto che l’errore fosse irrilevante, poiché il rischio di confusione restava comunque sussistente. Decisivi sono stati la forte somiglianza tra i segni e l’identità o similarità dei prodotti in classe 11.
Ricorso contro il rigetto dell’opposizione alla registrazione del marchio UE TERMORAD ALUMINIUM PANEL RADIATOR per rischio di confusione con il marchio Benelux anteriore THERMRAD.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sussistesse un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto TERMORAD ALUMINIUM PANEL RADIATOR e il marchio anteriore denominativo THERMRAD, tenuto conto della comparazione dei prodotti, del pubblico rilevante, del carattere distintivo del marchio anteriore e della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che esiste rischio di confusione quando i prodotti sono identici o simili e i segni, pur differendo nella veste grafica, presentano una forte somiglianza complessiva, soprattutto se il marchio anteriore ha distintività intrinseca normale; in tale valutazione il livello di attenzione del pubblico rilevante non neutralizza la somiglianza quando i prodotti sono acquistati di rado, sono costosi e coinvolgono sia professionisti sia consumatori finali. Nel caso di specie, il ricorso è stato respinto perché il segno richiesto TERMORAD ALUMINIUM PANEL RADIATOR è stato ritenuto complessivamente simile al marchio anteriore THERMRAD per prodotti in parte identici o simili.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
Rischio di confusione tra TERMORAD ALUMINIUM PANEL RADIATOR e THERMRAD
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della seconda commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato l’opposizione di Solar A/S alla registrazione di un marchio UE figurativo per prodotti della classe 11. Il punto centrale è la sussistenza del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento dinanzi all’EUIPO
Il richiedente aveva depositato il 25 febbraio 2019 la domanda di registrazione del segno figurativo TERMORAD ALUMINIUM PANEL RADIATOR per molteplici prodotti di classe 11, tra cui impianti di riscaldamento, radiatori, caldaie, impianti di condizionamento e ventilazione. Solar A/S ha proposto opposizione sulla base del marchio anteriore Benelux denominativo THERMRAD, registrato per apparecchi di illuminazione, riscaldamento, produzione di vapore, cottura, refrigerazione, essiccazione, ventilazione e approvvigionamento idrico, nonché per radiatori e radiatori per riscaldamento centralizzato.
L’opposizione era fondata sugli articoli 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento 2017/1001. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione per una parte rilevante dei prodotti; la commissione di ricorso aveva poi respinto l’impugnazione del richiedente.
Questioni esaminate dal Tribunale
Il ricorrente deduceva un unico motivo di ricorso per violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), articolato in cinque censure:
- comparazione dei prodotti;
- comparazione dei segni;
- distintività del marchio anteriore;
- livello di attenzione del pubblico rilevante;
- valutazione globale del rischio di confusione.
Pubblico rilevante e livello di attenzione
Il Tribunale conferma che il pubblico rilevante è quello del Benelux, poiché il marchio anteriore è un marchio registrato in tale territorio. Precisa inoltre che i prodotti in questione possono interessare sia il grande pubblico sia il pubblico specializzato, perché possono essere acquistati anche da consumatori finali, ad esempio nei negozi di bricolage, oltre che da professionisti.
Il Tribunale censura però la commissione di ricorso per aver ritenuto che il livello di attenzione fosse medio: dato che si tratta di beni costosi, acquistati raramente e con rilevanti conseguenze economiche ed ecologiche, il livello di attenzione del pubblico deve essere considerato alto. Tuttavia, tale errore non incide sull’esito complessivo della causa.
Comparazione dei prodotti
Il Tribunale conferma l’impostazione dell’EUIPO per la maggior parte dei prodotti. Riconosce che alcuni prodotti della domanda sono identici ai prodotti coperti dal marchio anteriore, perché inclusi in categorie più ampie o identicamente ricompresi nella descrizione del marchio THERMRAD. In particolare, restano confermate l’identità o la forte similitudine per:
- impianti di riscaldamento e radiatori;
- caldaie e generatori di vapore;
- impianti di condizionamento;
- radiatori per riscaldamento e per uso industriale;
- altri prodotti termici correlati.
Quanto agli impianti di ventilazione, il Tribunale riconosce che hanno finalità diversa rispetto ai radiatori, poiché servono a filtrare e ricambiare l’aria, non a riscaldare. Ciononostante, conferma che sussiste comunque una somiglianza debole, in ragione del pubblico coincidente, dei canali di distribuzione e della possibile concorrenza o complementarità funzionale con gli impianti di condizionamento.
Comparazione dei segni
Sul piano visivo, il Tribunale conferma un’elevata somiglianza tra THERMRAD e il nucleo verbale TERMORAD. Rileva che il marchio anteriore è denominativo e, quindi, non attribuisce rilievo a elementi grafici o tipografici; nel marchio richiesto, invece, il termine TERMORAD è dominante, mentre l’espressione ALUMINIUM PANEL RADIATOR è meramente descrittiva e quasi trascurabile per dimensioni e posizione. Il piccolo elemento grafico rosso è considerato decorativo.
Sul piano fonetico, il Tribunale ritiene che i segni siano molto vicini, poiché "therm" e "term" sono sostanzialmente equivalenti nella pronuncia nelle lingue del territorio interessato e la parte descrittiva aggiuntiva del marchio richiesto verosimilmente non sarà pronunciata dal pubblico.
Sul piano concettuale, il Tribunale conferma la somiglianza almeno debole, perché entrambi i segni evocano l’idea di calore o temperatura attraverso gli elementi "therm" e "termo", sebbene senza un significato preciso e diretto per i prodotti in causa.
Distintività del marchio anteriore
Il Tribunale respinge l’argomento del ricorrente secondo cui THERMRAD sarebbe un segno debolissimo perché composto da elementi descrittivi. Sottolinea che, sebbene "therm" sia allusivo del calore o della temperatura, non è dimostrato che "rad" sia percepito dal pubblico del Benelux come abbreviazione corrente di radiatore. Inoltre, il marchio va valutato nel suo insieme: THERMRAD non ha significato nelle lingue pertinenti e presenta quindi una distintività intrinseca normale.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, il Tribunale conferma che la combinazione di:
- prodotti identici o simili;
- forte somiglianza visiva e fonetica;
- somiglianza concettuale almeno debole;
- distintività intrinseca normale del marchio anteriore consente di ritenere sussistente il rischio di confusione.
Il Tribunale osserva che, anche tenendo conto dell’alto livello di attenzione del pubblico, i consumatori potrebbero credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate, oppure che il marchio richiesto costituisca una sotto-linea del marchio anteriore.
Decisione e spese
Il ricorso è stato integralmente respinto. Il Tribunale ha inoltre condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da EUIPO e da Solar A/S nel giudizio dinanzi al Tribunale. È stata invece esclusa la rifusione delle spese relative al procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, non essendo recuperabili ai sensi del regolamento di procedura.
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