Cassazione Penale, Ordinanza n. 25084/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente qualificata di lieve entità, detenzione e ricettazione di un'arma clandestina in concorso con il figlio. Con il primo motivo lamentava la mancata indicazione, nella decisione di merito, delle ragioni di fatto e di diritto poste a base dell'affermazione di responsabilità e il mancato confronto con specifiche censure dedotte in appello, sostenendo che non fosse stata considerata l'ipotesi di una mera connivenza non punibile, in ragione del rapporto materno con il coimputato, che avrebbe avuto la reale disponibilità dello stupefacente e dell'arma. Con il secondo motivo censurava la dosimetria della pena, ritenendo ingiustificata la quantificazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico, perché la censura di omessa valutazione dei motivi di appello richiede la puntuale indicazione del contenuto dell'impugnazione e della decisività dei profili asseritamente trascurati, onere non assolto dalla ricorrente; in ogni caso, il motivo è stato giudicato manifestamente infondato alla luce della motivazione di merito, che aveva attribuito alla donna il possesso sia dello stupefacente sia dell'arma, valorizzando anche le sue dichiarazioni confessorie utilizzabili nel rito premiale. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito, perché riproduttivo di doglianze già valutate dalla Corte territoriale e comunque generico: la determinazione della pena era stata infatti motivata con riferimento alla personalità negativa desunta da precedente condanna e al riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il giudice di merito può determinare la pena esercitando la discrezionalità riconosciutagli dalla legge, purché indichi anche sinteticamente i criteri valutati ai fini della commisurazione.
Non citato espressamente nel testo come norma applicata, ma la sentenza non ne tratta; nessuna interpretazione ricavabile.
Le attenuanti generiche risultano riconosciute con giudizio di prevalenza nel trattamento sanzionatorio, quale elemento considerato dal giudice di merito.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa dell'impugnante.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di omessa valutazione dei motivi di appello è inammissibile se non contiene la precisa individuazione del contenuto delle censure trascurate e della loro decisività; il sindacato di legittimità non può supplire a carenze di specificità dell'atto.
- La mera deduzione di una connivenza non punibile o di una diversa disponibilità materiale del bene non è sufficiente se la sentenza di merito ha compiutamente motivato sull'attribuzione del possesso all'imputato mediante elementi fattuali convergenti, comprese eventuali dichiarazioni confessorie utilizzabili.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se manchi del tutto l'indicazione, anche sintetica, dei criteri di cui all'art. 133 c.p. o se la motivazione sia meramente apparente, arbitraria o illogica.
- Le doglianze sulla quantificazione della pena sono inammissibili quando si limitano a riproporre in modo generico questioni già esaminate dal giudice di merito, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
Come è indicizzato
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