Ordinanza n. 461/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1539 del 2026, resa nel giudizio R.G. n. 782/2026, concernente l’istanza di accesso proposta da Rekeep S.p.A. nell’ambito della controversia relativa al Lotto 8 – “Catania 2” della procedura aperta per l’affidamento quadriennale dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori per gli enti del Servizio sanitario regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del TAR Sicilia che aveva ordinato l’ostensione integrale delle offerte tecniche dei concorrenti nell’ambito della gara per i servizi di pulizia e servizi integrati del Servizio sanitario regionale, Lotto 8 “Catania 2”
Esito
Favorevole al resistente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione regionale ha appellato l’ordinanza con cui il TAR aveva accolto l’istanza di accesso, sostenendo che il giudice di primo grado non avesse verificato adeguatamente la sussistenza di un interesse difensivo concreto e attuale. Secondo l’Amministrazione, l’impresa richiedente aveva già conseguito ed eseguito quattro lotti nella precedente configurazione della procedura, saturando il limite massimo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis; pertanto, l’accesso alle offerte tecniche degli altri concorrenti non sarebbe stato funzionale alla tutela di una posizione giuridica ancora utilmente azionabile, ma avrebbe costituito un’indebita acquisizione di documentazione riservata. L’aggiudicataria nella riedizione procedimentale ha aderito a tale prospettazione, contestando il collegamento tra la documentazione richiesta e una concreta utilità sostanziale. L’impresa appellata ha eccepito l’inammissibilità e, in subordine, l’improcedibilità dell’appello, deducendo che l’Amministrazione aveva già eseguito l’ordinanza trasmettendo il link per il download della documentazione prima della proposizione dell’appello e senza formulare alcuna riserva, e che la documentazione era stata scaricata prima della successiva diffida e della misura cautelare monocratica.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato l’appello inammissibile, ritenendo fondata l’eccezione dell’impresa appellata. Dalle produzioni risultava che l’Amministrazione, dopo la pubblicazione dell’ordinanza del TAR e prima della proposizione dell’appello, aveva trasmesso il link per il download della documentazione in dichiarata esecuzione dell’ordine ostensivo, senza alcuna contestuale riserva di gravame né subordinazione dell’ostensione all’esito cautelare. La successiva diffida a non scaricare o utilizzare gli atti non poteva neutralizzare l’effetto già prodotto, poiché l’accesso, una volta realizzato mediante trasmissione o estrazione della documentazione, determina istantaneamente e irreversibilmente la conoscenza del documento. La condotta dell’Amministrazione è stata quindi qualificata come acquiescenza tecnica all’ordinanza appellata. Inoltre, venuto meno l’interesse concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile a impedire l’acquisizione conoscitiva, l’eventuale riforma dell’ordine di accesso non avrebbe potuto restituire la segretezza perduta né produrre un’utilità conformativa effettiva. Il Collegio ha precisato che eventuali limiti all’uso successivo della documentazione o responsabilità per utilizzi eccedenti la finalità dichiarata appartengono a un piano diverso e non ricostituiscono l’interesse alla riforma dell’ordine ostensivo. Sono rimaste assorbite le questioni relative alla spettanza originaria dell’accesso difensivo, alla sua strumentalità, alla posizione dell’impresa nella gara, al limite massimo dei lotti e alla concreta utilità nel giudizio principale. Le spese sono state integralmente compensate; ogni ulteriore statuizione cautelare è rimasta assorbita.
Norme richiamate
artt. 64 e 116 c.p.a.
Riferimenti al giudizio e all’istanza di accesso esaminati dal TAR nel giudizio di primo grado.
art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
Il Collegio richiama le disposizioni come base per la definizione in rito rispettivamente per difetto di interesse e per sopravvenuta carenza di interesse; nel dispositivo dichiara l’appello inammissibile per acquiescenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di accesso il bene della vita controverso coincide con la conoscenza del documento; quando l’ostensione sia stata integralmente eseguita, la successiva riforma dell’ordine ostensivo non può restituire la segretezza perduta né assicurare un’utilità conformativa concreta.
- L’amministrazione che esegue un ordine di ostensione prima di proporre impugnazione deve formulare, quantomeno contestualmente, un’espressa riserva di gravame; in mancanza, la condotta materiale di esecuzione può integrare acquiescenza tecnica al provvedimento.
- Una diffida successiva all’avvenuta trasmissione o acquisizione della documentazione non è idonea a neutralizzare retroattivamente l’effetto conoscitivo già prodotto, ferma restando la possibile rilevanza di limiti d’uso o responsabilità per impieghi eccedenti la finalità dichiarata.
- L’impugnazione dell’ordine di accesso è inammissibile, o comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quando l’ostensione sia già stata eseguita senza riserve e l’acquisizione conoscitiva sia ormai irreversibile.
- Nel giudizio di accesso difensivo il vaglio del collegamento tra documentazione richiesta e situazione giuridica da tutelare non deve trasformarsi in una valutazione anticipata della fondatezza, ammissibilità o decisività delle censure del giudizio principale, salvo l’assoluta ed evidente mancanza di collegamento.
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