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Sentenza

Sentenza n. 11789/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento A. - Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma che ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato emesso nell’ambito del Decreto Flussi 2023, pratica nr P-RM/L/Q/2023/102257, Prot. n. RM5608260829B202001/09/2025, comunicato in data 1° settembre 2025; B.- Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 5 maggio 2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto prot. n. M_IT PR_RMSUI 00077590 dell’8 aprile 2026, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma, in sede di riesame disposto dal TAR Lazio, ha nuovamente disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato n. P-RM/L/Q/2023/102257 e negato al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione;

Giustizia amministrativa202514594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito del Decreto Flussi 2023 e successivo provvedimento di conferma della revoca, con diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento originario con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare e l'annullamento. A seguito dell'ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame della posizione, l'Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento, in data 8 aprile 2026, confermando la revoca sulla base del parere negativo della Questura, fondato sulla presenza di precedenti penali a carico del datore di lavoro, nonché sulla carenza del requisito economico previsto dall'art. 24-bis del Testo unico immigrazione; è stato inoltre negato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Con motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto che non vi sarebbe stato un reale riesame della sua posizione, poiché l'Amministrazione non avrebbe valutato la documentazione prodotta, la sua buona fede e la non imputabilità a lui delle carenze riferibili al datore di lavoro. L'Amministrazione ha evidenziato che il datore di lavoro aveva importanti precedenti di polizia giudiziaria, ostativi al rilascio dei nulla osta, e che le ulteriori domande presentate dal medesimo datore erano state rigettate, salvo quelle ottenute mediante l'indicazione di una data di nascita non corretta. Il giudizio ha quindi riguardato anche la natura vincolata della revoca e l'incidenza della buona fede e dell'affidamento del lavoratore straniero.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il nuovo provvedimento dell'8 aprile 2026, adottato dopo il riesame, aveva sostituito quello originariamente impugnato, confermando la revoca sulla base di un'istruttoria rinnovata e di una motivazione più ampia. Ha respinto i motivi aggiunti. Secondo il Collegio, la presenza di precedenti penali a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 394/1999, costituisce una fattispecie ostativa al rilascio del nulla osta e rende la revoca un atto vincolato e doveroso. La circostanza che le carenze siano imputabili al datore di lavoro e non al lavoratore non impedisce di negare il titolo, poiché al momento dell'ingresso in Italia devono sussistere tutti i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato. Il lavoratore straniero, al momento dell'ingresso, non vanta un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno; inoltre, il nulla osta è rilasciato con la precisazione che può essere revocato se successivi controlli accertano l'assenza dei requisiti legittimanti. La revoca è stata qualificata come decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei presupposti originari del provvedimento ampliativo, sicché non assumono rilievo decisivo la buona fede e il legittimo affidamento del ricorrente. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per l'avviso alle parti della possibile definizione del giudizio e della sopravvenuta improcedibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 394/1999

    La presenza di precedenti penali a carico del datore di lavoro costituisce una fattispecie ostativa al rilascio del nulla osta e impone la revoca del titolo già rilasciato.

  • art. 24-bis d.lgs. 286/1998

    Prevede un requisito economico del datore di lavoro, la cui carenza concorre a escludere la permanenza dei presupposti per il nulla osta.

  • d.lgs. 286/1998

    Il sistema del lavoro subordinato degli stranieri richiede la permanenza dei presupposti legittimanti il nulla osta e il successivo soggiorno.

Massime di principio

  • Quando, a seguito di un riesame disposto in sede cautelare, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che sostituisce quello originariamente impugnato, il ricorso introduttivo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; l'impugnazione del nuovo atto deve essere proposta mediante motivi aggiunti.
  • Nel procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato di un cittadino straniero, la presenza di precedenti penali ostativi a carico del datore di lavoro rende la revoca del nulla osta un atto vincolato e doveroso.
  • I requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro devono sussistere al momento dell'ingresso dello straniero in Italia, anche quando i controlli amministrativi siano effettuati successivamente per accelerare la procedura di ingresso.
  • La buona fede del lavoratore straniero e la non imputabilità a lui delle irregolarità del datore di lavoro non impediscono la revoca del nulla osta, poiché il lavoratore non vanta, al momento dell'ingresso, un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno.
  • La revoca del nulla osta fondata sull'originaria mancanza dei requisiti legittimanti è qualificabile come decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei presupposti del provvedimento ampliativo; non richiede quindi una ponderazione discrezionale dell'affidamento del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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